Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa.
Commentario • 1
- 1. Licenziamento illegittimoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUBINETTERIE DEL FRIULI DI BI NI & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO OROPALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante prò tempore, j elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, NI CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17/00 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 06/05/00 - R.G.N. 36/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato NARDONE per delega OROPALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.2.1998 al Pretore di Pordenone, la s.n.c. Rubinetterie del Friuli conveniva in giudizio l'Inps contestandone la pretesa di pagamento dell'importo di L. 26.910.000 di cui L.
8.970.000 per contributi omessi per il periodo 1.6.1993/22.2.1994, e L. 17.940.000 per sanzioni.
Assumeva la società ricorrente che tale pretesa seguiva ad una sentenza dello stesso Pretore, del 16.5.1994 che l'aveva condannata, tra l'altro, a versare i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo intercorrente dall'illegittimo licenziamento alla riassunzione della dipendente LÒ IN, mentre quest'ultima aveva, in data 1.6.1994 dichiarato di rinunziare alla reintegrazione nel posto di lavoro, optando per l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 18 della legge n.300 del 1970 mod. dall'art. 1 c. 5 della legge n. 108 del 1990. Aggiungeva la ricorrente che successivamente a tale rinuncia, era stata formalizzata una conciliazione con la quale era stata convenuto il pagamento, in favore della LÒ, della somma di L. 28.785.135 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione. Instauratosi il contraddittorio, con la costituzione del l'Inps - il quale contestava la pretesa di controparte, il Pretore adito rigettava la domanda con sentenza dell'8.7.1999. La società convenuta proponeva appello deducendo: a) che non sussisteva alcun obbligo contributivo a suo carico in quanto, nel momento in cui era intervenuta la rinuncia alla reintegrazione, il licenziamento produceva i suoi effetti ex tunc;
b) che l'indennità sostitutiva ottenuta dalla lavoratrice aveva natura risarcitoria, sicché non poteva formare oggetto di contribuzione previdenziale. Con sentenza del 6.5.2000 il Tribunale di Pordenone confermava la decisione di primo grado osservando che il risarcimento dei danni spettante ex art. 18 st. lav. al lavoratore illegittimamente licenziato, per la parte non eccedente la misura di quanto allo stesso lavoratore sarebbe stato erogato a titolo retributivo se non fosse intervenuto il licenziamento, ha natura sostanzialmente retributiva sicché da esso il datore di lavoro è tenuto a trattenere i contributi.
Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Inps.
In prossimità dell'udienza la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 con riferimento all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo che l'indennità sostitutiva della reintegra, avendo natura risarcitoria non rientra nell'imponibile contributivo.
Aggiunge la società che non avendo l'Inps partecipato al giudizio di impugnazione del licenziamento proposto dalla dipendente, la sentenza pronunciata dal Pretore di Pordenone in sua assenza non fa stato nei suoi confronti, sicché va escluso il suo diritto alla richiesta contributiva.
Da ultimo, la ricorrente osserva che essendo intervenuta, con l'accordo del 18.5.1995, una transazione novativa, la somma dovuta dal datore di lavoro, non può essere considerata più "dipendente dal rapporto di lavoro" ai sensi dell'art. 12 cit., essendo tale rapporto ormai venuto meno nel momento della conclusione della medesima transazione.
Il ricorso non può essere accolto.
Esso introduce impropriamente una questione (relativa alla possibilità di sottoporre a contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegra) inesistente nel caso concreto, dal momento che il credito contributivo azionato dall'Inps riguardava esclusivamente l'ammontare del risarcimento dei danni commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento all'ordine di reintegra e non anche all'indennità sostitutiva della medesima. Come risulta, infatti, dalla sentenza impugnata, i contributi richiesti si riferiscono al periodo 1.6.1993/22.2.1994, anteriore all'esercizio dell'opzione intervenuta il 1.6.1994. Successivamente a tale opzione, con la quale la lavoratrice aveva rinunziato alla reintegrazione nel posto di lavoro, veniva formalizzata una conciliazione a seguito della quale la società aveva versato una somma a titolo di indennità sostitutiva. Ciò premesso, appare del tutto corretto il giudizio espresso dai Giudici di merito in entrambi i gradi, secondo cui, poiché l'opzione produce l'effetto non dalla data del licenziamento, ma dal suo esercizio (più precisamente, come avverte la Corte costituzionale con sentenza 4.3.1992, n. 81, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro opera al momento dell'adempimento, da parte del datore di lavoro, della relativa prestazione pecuniaria) tutti gli importi dovuti dal datore di lavoro a seguito dell'illegittimo licenziamento sino alla permanenza dell'obbligo reintegratorio restano certamente assoggettati a contribuzione previdenziale. Con il che restano confermati gli indirizzi espressi sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte, oltre che dalla dottrina espressamente invocata dalla società ricorrente.
Ed infatti, da una parte, va rilevato che nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto: con la conseguenza, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro resta obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro (Cass., 17.4.2001, n. 5639; v. anche Cass., 9.5.2002, n. 6663 secondo la quale soggette a contributi sono anche le somme fissate in transazione quando sia chiara la volontà delle parti di addivenire ad una risoluzione consensuale anticipata del rapporto e di attribuire alla somma versata un carattere retributivo in senso lato).
Dall'altra, deve ritenersi che resta esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, prevista dall'art. 18, e.5 della legge 20.5.1970 come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990. L'indennità in questione non ha natura retribuiva (anche se ragguagliata alla retribuzione globale di fatto pari a 15 mensilità) proprio perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa (Corte cost. n. 81 del 1992 cit.). Ed infatti, a differenza dell'indennità di mancato preavviso per la quale l'assoggettamento a contribuzione si giustifica con l'ultrattività del rapporto di lavoro sino alla scadenza del preavviso stesso, l'indennità sostitutiva della reintegrazione non dipende da un tale vincolo, derivando piuttosto dall'estinzione di esso, al pari del risarcimento del danno liquidato ex art. 8 della legge 11.7.1966, n. 604, di cui è pacifica la non imponibilità
(Cass., 3.12.1984, n. 6317). Premesso quanto sopra, deve concludersi che del tutto correttamente la sentenza impugnata ha affermato l'obbligazione contributiva della società per la parte coincidente con la misura delle retribuzioni maturate nel periodo 1.6.1993/22.2.1994, nelle quali non rientra affatto l'indennità sostitutiva della reintegra nell'ammontare complessivamente concordato in sede di conciliazione. Vale la pena di aggiungere che, essendo la conciliazione intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - operando essa esclusivamente sugli effetti di questa e non anche sul periodo precedente durante il quale il rapporto di lavoro è proseguito a tutti gli effetti, ivi compresi gli obblighi contributivi - perde consistenza l'argomento difensivo del ricorrente basato su un asserito valore novativo della medesima conciliazione con il quale si tenta di sottrarre all'assoggettamento contributivo ogni erogazione effettuata, a qualunque titolo, a favore della dipendente sin dal momento del licenziamento.
Il ricorso va dunque respinto con attribuzione a carico del ricorrente delle spese del presente giudizio nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 10,00 oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003