Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3487
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione - eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra - che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa.

Commentario1

  • 1Licenziamento illegittimo
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3487
Data del deposito : 7 marzo 2003

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