Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA I0 37 5 9 /0 3 IN NOME DEL POPOLA ALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 16612/00 T Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere Cron. 8548 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud.28/11/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO CARLINI, MARIA BETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', 4914 -1- giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 12.09.2000, rep. N. 55026; - controricorrente avverso la sentenza n. 15/00 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 11/04/00 - R.G.N. 2010/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- AN RO
contro
INAIL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14 gennaio 1998 RO AN, già dipendente della Telecom, conveniva in giudizio l'INAIL davanti al Pretore di Piacenza chiedendo il riconoscimento della malattia professionale che il medesimo assumeva di avere contratto nel periodo di servizio dal 1988 al 1990 con una forma di broncopneumopatia ostruttiva enfisematosa determinata dall'utilizzo di un'autovettura di servizio difettosa per irregolari esalazioni provenienti dalla RM . Il Pretore adito in accoglimento dell'eccezione di prescrizione triennale da parte dell'INAIL, il quale aveva rilevato che l'azione era stata proposta dopo tre anni dalla manifestazione della malattia, rigettava la domanda. Il Tribunale di Piacenza rigettava l'appello del lavoratore osservando che dalla relazione della consulenza tecnica disposta in primo grado era risultato che nel settembre del 1992 era stata definita presso l'Istituto di Medicina del Lavoro la diagnosi di malattia respiratoria denunciata dal AN, che, pertanto, a tale data era in possesso di tutti gli elementi utili a fornirgli la consapevolezza del suo stato invalidante e della natura professionale della malattia. Il Tribunale aggiungeva che il lavoratore aveva denunciato la malattia all'INAIL soltanto nel 1996, quando il diritto si era ormai prescritto e che la prescrizione si era maturata anche con riferimento all'atto di diffida inoltrato all'Istituto assistenziale in data 19 ottobre 1995, avuto riguardo al fatto che la sospensione dei 150 giorni del termine prescrizionale opera soltanto durante lo svolgimento del procedimento amministrativo. Ricorre per cassazione il AN con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il AN denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che il termine triennale decorre soltanto dalla piena consapevolezza della natura professionale della malattia e che lo stesso non aveva avuto tale piena consapevolezza quando era stato dimesso dall'Istituto di Medicina del Lavoro perché nella diagnosi a quel tempo comunicatagli si prospettavano, oltre la broncopneumopatia ostruttiva, anche alterazioni coronariche che avrebbero potuto avere la loro genesi nell'allegata esposizione acuta all'anidride carbonica e che soltanto in data 12 febbraio 1993, a seguito degli ulteriori accertamenti specialistici, aveva avuto la piena consapevolezza della natura professionale della malattia. Il ricorso è infondato. Invero dallo stesso tenore della diagnosi comunicata al AN al momento della sua dimissione dall'Istituto di Medicina del Lavoro veniva prospettata la natura professionale della malattia anche con riferimento alla accertata affezione coronarica, senza dire che esiste da un punto di vista patologico una stretta correlazione tra affezioni broncopneumotiche e affezioni cardiache. Per la decorrenza del termine iniziale della prescrizione triennale di cui all'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,come modificato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.116 dell'8 luglio 1969, n.80 del 26 aprile 1971 e n. 129 del 21 maggio 1986, è sufficiente che l'assicurato abbia la consapevolezza e non già la assoluta certezza della natura professionale della malattia. Sotto tale ultimo profilo il AN con la comunicazione della diagnosi da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia aveva avuto una diagnosi di malattia professionale, anche se in parte errata nell'individuazione della eziologia. Da tale comunicazione, perciò, avvenuta nel settembre del 1992, era iniziato a decorrere il termine prescrizionale triennale di cui al citato art. 112 maturatosi al momento dell'inoltro 2 in data 19 ottobre 1995 dell'atto di diffida all'INAIL, essendo stato eseguito tale atto di diffida prima dell'esercizio dell'azione amministrativa, per il cui espletamento, ma non prima, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 102 secondo comma, 104 secondo e terzo comma e 112 quarto comma T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 il termine prescrizionale triennale poteva rimanere sospeso ( dovendosi intendere come sospensione l'espressione " interruzione" utilizzata dal quarto comma del citato art. 112). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. V Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 28 novembre 2002. * * . Il Consigliere estensore 9 ' N 8 L O 8 I V T S S O ☑ Il Presidente Y " * incluso Miles IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 MAR. 200313 oggi, CANCELLIERE 3