Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/10/2003, n. 15893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15893 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 3 7 0 t 103 Composta dagli Ill mi Sing Magi rati:158 9 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto UNDOMINIO SEZIONE, SECONDA CIVILE BELIBERE- ASSEMBLEARI Dott. Rafaele CORONA Presidente e Relatore R.G.N. 23039/00 Cron.32405 - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Lep.4169 Dott. Salvatore BOGNANNI - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 10/06/03 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARAGUAY 18, presso lo studio dell'avvocato HONORATI RANIERI, che la difende unitamente agli avvocati GIOVANNI RAITE', OLGA INVERNIZZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND SAN FRANCESCO COMO, in persona del suo Amm.re pro tempore FRETTA SEBASTIANO oggi in persona dell'attuale Amm.re QUADRANTI MARCO, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato 2003 944 ANTONIO VIANELLO, che la difende, giusta delega in E -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 639/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica PRESIDENTE RAFAELE udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Giandonato CORONA NAPOLETANO;
udito l'Avvocato VIANELLO Antonio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- 1 1 : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 19 agosto 1996, DE LO impugnò, avanti al Tribuna- le di Como, la deliberazione assunta in data 25 giugno 1996 dall'assemblea del condominio San Francesco in Como, avente come oggetto, allo scopo di accertare la causa delle infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'immobile sottostante apparte- nente a certo Saibene, e l'intimazione ad essa condomina di consentire agli operai di accedere alla sua unità immobiliare, e il mandato all'amministratore, in caso di rifiuto, di adire le vie legali. Deducendo il difetto in capo all'assemblea del potere di conferire all'amministratore un mandato, che eccedeva i limiti di cui all'art. 1130 cod. civ., domandò la dichiarazione di nullità o la pronunzia di annullamento della delibera, con vittoria di spese. Il Condominio, in persona dell'amministratore in carica, si costituì e chiese il rigetto della domanda avversa;
in via riconvenzionale, chiese la condanna dell'attrice a rifondere quanto esso condominio eventualmente fosse condannato a pagare a titolo risarcitorio al Saibene. Con sentenza 19 febbraio - 23 marzo 1999, il Tribunale respinse le domande proposte dall'attrice, dando atto che il condominio aveva rinunziato alle sue istan- ze. Pronunziando sull'impugnazione proposta dalla LO, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 2 - 17 marzo 2000, respinse il gravame. Per quanto ancora interessa, la Corte osservò che, prima della delibera impugnata, i condomini avevano appreso dalla relazione del geom. Colombo, prodotta dalla 2 stessa appellante, che l'origine del danno lamentato dal Saibene poteva consistere nell'ammaloramento di un impianto di proprietà comune (la colonna verticale di scarico delle acque), fino al punto di immissione delle tubazioni orizzontali nei singoli appartamenti. Per conseguire la certezza intorno alle cause delle infiltra- zioni, si rendeva necessario verificare lo stato della tubatura condominiale ed ef- fettuare degli “assaggi" ai piani superiori - quindi anche nell'appartamento della LO. All'epoca della delibera, invero, non risultava ancora accertata la causa delle infiltrazioni. Quanto alla autorizzazione all'accesso degli operai - e non an- che del tecnico - l'espressione del verbale andava interpretata tenendo conto che, implicitamente, doveva ritenersi autorizzata la presenza di un tecnico, che coordi- nasse l'intervento e ne valutasse gli esiti. Contro la sentenza, ricorre per cassazione con tre motivi la condomina Ma- tilde Bagnolo, resiste con controricorso il condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- A fondamento del ricorso, la ricorrente deduce:
1.1 Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ad un pun-- to decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La Corte d'Appello non ha valutato il verbale dell'assemblea 25 giugno 1996, dove si legge che "se la condomina LO non consentirà i lavori neces- sari entro 8 giorni, l'amministratore è autorizzato ad agire senza indugio". L'esame del documento dimostra che la delibera aveva ingiunto alla condo- mina, per ricercare le cause dell'infiltrazione, non soltanto di consentire l'accesso dei tecnici al suo immobile, ma di permettere che nella sua abitazione venissero 3 eseguire opere di demolizione - indeterminate ed affidate agli operai. Ciò la a- vrebbe costretta a subire una illegittima compressione dei suoi diritti, posto che un condomino non può essere costretto, per la ricerca delle cause della infiltrazione di umidità verificatasi in un appartamento vicino, a subire nella sua unità abitativa opere di demolizione indeterminate. L'assemblea, chiaramente, non poteva e- sprimere una ingiunzione siffatta e il suo rifiuto doveva considerarsi legittimo.
1.2. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto ad un pun- to decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. m La Corte d'Appello, non sul fondamento del verbale assembleare, ma sulla o r a base della relazione del geom. Massimo Colombo, aveva affermato che l'esigenza d di una indagine - ed eventualmente di un intervento ripristinatorio - sulle condot- te condominiali era già emersa prima della delibera impugnata. Il suddetto verba- le, quindi, coinvolgeva aprioristicamente la responsabilità di essa LO circa le cause di infiltrazione dell'acqua. Peraltro, poiché la consulenza aveva previsto interventi soltanto sulle parti comuni, dal verbale non veniva chiarito se gli operai, attraverso la demolizione delle pareti della proprietà LO, dovessero mettere mano solo alle condutture condominiali, oppure anche a quelle appartenenti ad essa LO.
1.3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia. La sentenza non motiva per giustificare l'equivalenza sancita tra gli assaggi da effettuare sulle condotte condominiali e l'accertamento della causa delle infil- trazioni nell'immobile Saibene. Poiché si tratta di cose diverse, la motivazione sa- : 4 rebbe stata necessaria. Né la lacuna nella motivazione poteva essere colmata con il ricorso al buon senso per rimediare alla mancata indicazione del tecnico, che a- vrebbe dovuto accompagnare gli operai, perché neppure la previsione dell'intervento di un tecnico avrebbe potuto giustificare l'assimilazione degli in- terventi sulle condutture condominiali alla demolizione dei pavimenti e delle pare- ti della sua abitazione. 2.- I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione, e tutti disattesi. 2.1.- La deduzione, con il ricorso per cassazione, di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di rie- saminare il merito dall'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coe- renza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito;
al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimen- to, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormen- te idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Consegue che il preteso vizio di motivazione - sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima - può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice del merito, si rinviene la mancanza o l'insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospetta- ti dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le B 5 argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (giurispru- denza costante: di recente Cass., Sez. Lav., 29 marzo 2001, n. 4667). Dal principio esposto derivano conseguenze importanti per la decisione della controversia, di cui si discute. Per la verità, il giudice del merito, anzitutto, non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito agli atti, potendo invece egli limitarsi a porre in luce quelli che, in base al suo giudizio, ri- sultano gli elementi essenziali ai fini del decidere. Sotto tale profilo, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro probatorio, sulla base di una diversa va- lorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Quindi, l'interpretazione della delibera condominiale, concretandosi e nell'accertamento della volontà del collegio e in una indagine di fatto, riservata al giudice del merito, può essere censurata in sede di legittimità solo per inadegua- tezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conse- guenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica alla ricostruzione della volontà collegiale espressa dalla delibera operata dal giudice del merito, che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati in sede di merito.
2.2 Chiarito ciò, nella specie non sussistono i dedotti vizi di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, in f 6 quanto nel ragionamento del giudice del merito non manca, né è insufficiente l'esame di punti decisivi della controversia, né può considerarsi logicamente non corretto l'iter argomentativo, per l'insanabile contrasto tra le considerazioni svol- te, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico po- sto a base della decisione. Infatti, le censure intese a rilevare l'omesso o l'insufficiente esame della deliberazione assembleare, ovvero l'omessa motiva- zione su un passaggio logico ritenuto decisivo, in realtà mirano ad addivenire ad una interpretazione della deliberazione diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte, senza dimostrarne la illogicità o l'insufficienza dei ragionamenti. La ricorrente, sulla base del dato letterale delle espressioni usate nella deli- bera, ne propone una interpretazione formalistica, che non tiene conto del tenore sostanziale della deliberazione medesima, come invece correttamente ha fatto la Corte d'Appello che, avuto riguardo agli accertamenti contenuti nella relazione del geom. Colombo, ha affermato l'esigenza di intraprendere ulteriori indagini per accertare con assoluta sicurezza le cause delle infiltrazioni di umidità. L'urgenza di intervenire sulla parte delle condutture condominiali, che attraversano l'appartamento della Bagnolo, era stata avvertita in epoca antecedente alla appro- vazione della delibera, ma l'accesso a detto appartamento era stato deciso dall'assemblea proprio al fine di conseguire la certezza sulle cause della infiltra- zione di umidità, operando i necessari “assaggi" sulle condutture condominiali.
3. Respinto il ricorso, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
7 La Corte: respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Condominio le spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di euro 1.500,00 per gli onorari e di euro 75,00 per le spese vive, oltre gli accessori di legge. Roma, 10 giugno 2003. Il Presidente est. Dott. Rafaele Corona лепти DEPOSITATA IN CANCELLERIA 230 2003 IL CANCELLIERE Oggl, Di Nuzzo Plane D IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Di обного