Sentenza 15 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale.
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- 1. Diffamazione: l’immunità parlamentare non è invocabile solo per la natura politica del contesto (Cass. Pen. n. n. 32862/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: non sussiste l'esimente della critica se si aggredisce solo la sfera morale altruiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …
Leggi di più… - 4. Satira irride il potere e può fondarsi anche su notizie false se .. (Cass. 34129/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2016, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2016 |
Testo completo
0469 5-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/12/2016 Composta da: Sent, n, sez. 3210/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.40654/2016 CARLO ZAZA ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PP ER nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/04/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per ш а -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udito, per le parti civili, l'avv. Aldo Turconi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. - Udito, per l'imputato, l'avv. Giovanni Cipollone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Tribunale di Como, che aveva condannato PP DE per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di 1) LI IA OL, sindaco del comune di Campione d'Italia, 2) NO IAno, vice sindaco del medesimo comune, 3) NA FL, presidente dell'organo di vigilanza del Casinò Municipale di Campione d'Italia spa. Tanto, per aver pubblicato sul periodico "Il Ghirlo", di cui era direttore responsabile, due articoli intitolati rispettivamente "Fantasia e politica: la storia del regno di Cappone d'Antalia - quarta puntata" e "Fantasia e politica: inizia la guerra civile - quinta puntata ogni riferimento a - cose o persone è più o meno casuale", nei quali, nell'ambito di una ricostruzione allegorica-satirica delle vicende amministrative del comune di Campione d'Italia e della locale casa da gioco, additava il sindaco (identificato come "Regina Marilu") come capo di un'amministrazione di lestofanti, dedita esclusivamente ad arricchire i propri parenti e le proprie clientele, come persona "pazza", "oca giuliva", "stupida ignorante" e adusa a "sniffa(re) camomilla e borotalco credendo che fosse coca (cola)", insinuando altresì una sua relazione extraconiugale con NA FL (identificato come "Gran Sacerdote"); addebitava a NO (identificato come "Mujaedddin Maester, primo dignitario di Corte") l'intento di "sistemare" in modo illecito i suoi due figli nel Comune e nel casinò e di tenere a tal fine sotto "minaccia" il sindaco e il Presidente dell'Organo di Vigilanza;
attribuiva a NA (identificato come il "Gran Sacerdote Furio Coioni") una relazione extra-coniugale col sindaco e un accordo occulto con quest'ultima per assumere presso Comune e Casa da Gioco i rispettivi parenti e amici e lo definiva "sinistrorso incapace e vendicativo", assetato di "miserabile vendetta" contro gli avversari politici. A tale decisione i giudici di merito sono pervenuti per aver ritenuto violati i criteri della verità e della continenza, applicabili, sostengono, anche alle esternazioni qualificabili come satira politica. 2 ли 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato dolendosi sia della violazione dell'art. 596 cod. pen. e degli artt. 21, 33 e 111 della Costituzione, sia della motivazione con cui è stata ravvisata la sussistenza del reato. A giudizio del ricorrente, la satira politica rappresenta "un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito, che si sottrae alle classiche censure del diritto di cronaca e del diritto di critica politica". A suo giudizio, "la satira non risponde nemmeno al dovere di veridicità dei fatti narrati, purché l'opera satirica sia caratterizzata da un surplus interpretativo che ne determini l'appartenenza all'espressione artistica" e non incontra limiti nel rispetto dell'onore, del decoro o della reputazione della persona, perché "è l'espressione iperbolica dell'assurdo, tesa a far pervenire al pubblico il messaggio in maniera il più possibile grottesca", si da indurre il pubblico al riso. Sempre secondo il ricorrente, la satira, come arte, è svincolata da canoni etici, religiosi o sociali, sicché "travolge il concetto di buon costume", che invece costituisce un limite alla libertà di pensiero di cui all'art. 21 della Cost.. La satira, aggiunge, trova il proprio fondamento di liceità non soltanto nell'art. 21 della Cost., ma anche e soprattutto nell'art. 33 Cost., che sancisce, al massimo livello, la libertà dell'arte e della scienza. Lamenta, infine, che non sia stata evidenziata alcuna conseguenza dannosa per i soggetti bersagliati, dal momento che la stessa amministrazione comunale è stata riconfermata nelle successive elezioni e non è stata provata alcuna voce di danno per il Comune. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi;
tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Cass. 3676 del 2010). Inoltre, sempre in funzione del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 cod. pen., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, 3 ille comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Cass., n. 37706 del 23/5/2013). L'applicazione di tali principi al caso di specie comporta l'irrimediabile illegittimità della "critica" rivolta, nella forma sopra evidenziata, ai querelanti, posto che - a quanto desumibile dal provvedimento impugnato, nemmeno preso in considerazione dal ricorrente, se non per contestarlo genericamente-nessuno dei fatti imputati ai querelanti è stato provato: nemmeno quello, che poteva essere oggetto di critica pertinente, perché inerente alle funzioni pubbliche esercitate da sindaco e vice-sindaco, costituito dall'aver "truccato" un concorso pubblico vinto dalla figlia di NO. Per non parlare, poi, della relazione extra- coniugale attribuita a LI e NA, del riferimento alle "intenzioni" di NO e al fatto che teneva sotto "minaccia" il Sindaco e il Presidente dell'Organo di vigilanza. Quanto alla continenza espressiva, nemmeno il ricorrente si è azzardato a dirla sussistente, salvo appellarsi alla natura, per sé dissacrante, della critica, e alla libertà, costituzionalmente garantita, della scienza e dell'arte. Dimentica però il ricorrente che l'ordinamento costituzionale conosce anche altri valori (primo tra tutti la dignità della persona), di cui si fa mallevadore, e che è rimessa alla legislazione ordinaria, come filtrata dall'interpretazione giudiziale, il contemperamento tra essi, affinché la libertà del singolo sia uno strumento di elevazione collettiva;
non una clava da utilizzare contro nemici o avversari politici. Senza contare che l'evocazione della "scienza e dell'arte" costituisce, nella specie, un autentico fuor d'opera, giacché di scientifico non v'è nulla nel "racconto" di PP, mentre l'arte, come espressione per simboli dello spirito - creatore, è il contrario della produzione rancorosa e mistificante riversata, nella specie, nei fogli del Ghirlo. Ne consegue che come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito non opera, nel caso che ci occupa, l'esimente del - diritto di critica, e nessuna giustificazione hanno le espressioni riferite alle odierne parti civili, quali sopra riportate.
2. Consegue a tanto la inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in € 2.000. Il ricorrente va anche condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalle parti civili, che si liquidano in dispositivo. el 4 d
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in complessivi euro 1.800, oltre accessori di legge, per ciascuna di esse. Così deciso il 15/12/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Set (Paolo Bruno) PNPEB PORTATA IN CANCILLENA 31 GEN 2017 ZIOMAIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Games Lanzuse шк 5