Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/03/2001, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL POPOLO ITALT042 71/0 1 LA CORTE SU RE ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU DI ACQUEDOFTC |-COSTITUZIONE - VOCACIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 21305/98 5111 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron. Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Rep. 1445 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 04/12/00 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: MA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 3, presso 10 studio dell'avvocato MORMINO CORTE SUPRENN UN CASSAZIONE IGNAZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
OFFICIO COPIE ricorrente Richiesta c ha stupio IL SOLE 24 ORE Dal Sig contro 6900 per dirith UB AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA :' CELLIERE AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato CAVOLI VITTORIO C\O MORSILLO A., che lo difende, giusta NCELLERIA delega in atti;
controricorrente 2000 avversO la sentenza n. 115/98 della Corte d'Appello di 1983 PALERMO, depositata il 14/02/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Ignazio MORMINO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.6.1986 TO CH conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo TO UB e, premesso di essere proprietario di un fondo sito a Carini, contrada Belvedere, confinante con un fondo di proprietà del UB, assumeva che il convenuto aveva commesso diversi atti lesivi del diritto di proprietà dell'esponente ed in particolare: -a) aveva costruito un edificio occupando con una parte di esso una striscia di terreno di proprietà dell'attore e realizzando in tale parte finestre e balconi a distanza illegale;
-b) aveva costruito per suo esclusivo uso una strada ed uno spiazzo occupando una ulteriore porzione del terreno del CH;
-c) aveva realizzato una vasca di irrigazione in prossimità del confine a distanza illegale;
-d) infine stava erigendo un muro sul confine in direzione irregolare. Il Machi chiedeva quindi la condanna del convenuto alla demolizione della parte del fabbricato realizzata sul proprio fondo, al risarcimento dei danni, alla eliminazione delle vedute, alla demolizione della vasca di irrigazione 3 ed alla prosecuzione del muro di confine in modo regolare fino alla estremità del confine medesimo. Il UB costituendosi in giudizio contestava fondatezza delle domande attrici, in via la riconvenzionale chiedeva la condanna del Machi alla ricostruzione di una canaletta a cielo aperto convogliante l'acqua della sorgente "acqua piccola" nel proprio fondo, essendo stata sostituita con una INTERRATA tubazione interrotta, al ripristino di un varco e di un passaggio esistenti nel fondo del CH per consentire all'esponente di giungere alla sorgente, alla rimozione della copertina del muro di confine che occupava un'area di propria pertinenza ed alla ricostruzione dei tetti del muro di terrazzamento del fondo del CH;
chiedeva inoltre l'accertamento del suo acquisto per usucapione del diritto di mantenere la vasca di irrigazione all'attuale distanza dal fondo di proprietà della controparte. Il Tribunale adito con sentenza del 18.2.1994 rigettava le domande proposte dal Machi e, in accoglimento delle domande riconvenzionali, dichiarava che il UB aveva usucapito il diritto di mantenere la vasca di raccolta dell'acqua esistente nella particella 1048 all'attuale 4 distanza dal confine;
condannava il Machi a ricostruire nel tratto di confine tra la particella 1048 e la particella 1047 la canaletta a cielo aperto convogliante l'acqua della sorgente "Acqua piccola" nel fondo del UB, nonché ad aprire un varco nel muretto a confine tra le suddette diparticelle per consentire а quest'ultimo eseguire la manutenzione della canaletta medesima esercitando a tal fine lungo di essa il passaggio pedonale. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del CH, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 14.2.1998 respingeva il gravame. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, riteneva provata la domanda del UB in ordine all'acquisto per usucapione della servitù di acquedotto esercitata attraverso una canaletta a cielo aperto che percorreva il fondo del Machi e di quella accessoria di passaggio pedonale per la manutenzione alla luce della deposizione del teste SCIARRING Scianing, il quale aveva puntualmente descritto il percorso di tale servitù ed aveva dichiarato che il relativo esercizio si era protratto per oltre venti ricordato della canaletta e delanni, essendosi 5 passaggio pedonale fin da quando era bambino. Avverso tale sentenza il Machi ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi;
resiste con controricorso il UB che ha presentato successivamente una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata ha riconosciuto in favore del UB l'acquisto per usucapione di un diritto di servitù di acquedotto e di passaggio sul fondo del ricorrente per la manutenzione della canaletta dell'acqua, laddove la controparte aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione soltanto del diritto di mantenere una vasca di irrigazione a distanza illegale dal confine. La censura è inammissibile perché prospetta una questione nuova. In effetti, poiché la sentenza di primo grado aveva riconosciuto al UB l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di acquedotto e di passaggio sul fondo del Machi per la manutenzione della canaletta dell'acqua, quest'ultimo avrebbe dovuto dedurre l'asserito 6 ப ட vizio di extrapetizione nei motivi di appello;
invece l'attuale ricorrente con il primo motivo di appello aveva soltanto contestato sotto il profilo probatorio l'acquisto per usucapione da parte del UB della servitù di acquedotto e di quella accessoria di passaggio. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 1058 C.C. ed omesso esame di un punto decisivo, nonché vizio di motivazione, assume che il giudice di appello non ha accertato U se il UB avesse meno provato di aver acquisito un titolo contrattuale o successorio per esercitare la servitù di acquedotto e di passaggio sul fondo del ricorrente per la manutenzione della canaletta. Il motivo è inammissibile in quanto solleva una questione nuova. Come invero già rilevato in sede di esame del precedente motivo, dalla sentenza impugnata emerge che il Machi in sede di giudizio di appello si era soltanto l'acquisto perlimitato a censurare usucapione da parte del UB delle due suddette servitù; il Tribunale di Palermo al riguardo aveva condannato il Machi a ricostruire nel tratto di confine tra la particella 1048 e la particella 1047 la canaletta a cielo aperto convogliante l'acqua dalla sorgente "Acqua piccola" nel fondo del UB e ad aprire un varco nel muretto a confine tra le menzionate particelle per consentire a quest'ultimo la manutenzione della canaletta stessa, mentre in grado di appello non si è discusso della questione relativa alla sussistenza ○ meno di un titolo DERIVATIVO deviativo delle suddette servitù di acquedotto e di QUELLA passaggio, in effetti non prospettata in questa sede dal CH. deducendoCon il terzo motivo il ricorrente, violazione degli articoli 1158 e 1161 C.C. nonché omesso esame di un punto decisivo, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto al UB l'acquisto per usucapione del diritto di servitù di acquedotto, non essendo stata provata per il periodo di venti anni l'esistenza ininterrotta né della conduttura in terra battuta né della sorgente "Acqua piccola" dalla quale sarebbe sgorgata l'acqua. La censura è infondata. Invero il Machi tende inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto poste a fondamento della sua decisione dal giudice di appello che, con 8 motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza dell'acquisto per usucapione della servitù in questione alla luce Selarrino della deposizione del teste Scianino, il quale aveva evidenziato sia il percorso della servitù di acquedotto con specifico riferimento ad una canaletta a cielo aperto sia il relativo esercizio protrattosi per oltre venti anni;
né d'altra parte in sede di appello il Machi aveva contestato da cui provenival'esistenza della sorgente l'acqua, avendo piuttosto censurato la ritenuta sussistenza del collegamento tra la sorgente stessa ed i rispettivi fondi di proprietà tra le parti in causa (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). In definitiva, quindi, il giudice di appello ha verificato l'esistenza di tutti gli elementi per l'acquisto per usucapione della necessari acquedotto in favore del UB, in servitù di particolare avendo accertato il suo esercizio attraverso opere apparenti, ovvero una canalizzazione naturale che presentava un tracciato tale da denotare la sua funzione, visibile e permanente di adduzione delle acque al fondo dominante attraverso il fondo servente. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando 9 violazione dell'art. 1073 c.C., omesso esame di un contraddittoria punto decisivo, insufficiente e valutazione da motivazione, lamenta la mancata parte del giudice di appello della eccezione di estinzione della sollevata dall'esponente servitù di acquedotto vantata dal UB per non uso per il periodo di venti anni. La censura è priva di pregio. infatti, pur nonIl giudice di appello, esaminando specificamente tale eccezione, tuttavia ne ha ritenuto implicitamente 1'infondatezza, avendo affermato che il UB per oltre venti anni aveva utilizzato per le esigenze del proprio fondo l'acqua irrigua tramite una canaletta che scorreva lungo il fondo del Machi: è dunque evidente che tale circostanza si pone in insanabile contrasto con la prospettazione del ricorrente in ordine al mancato esercizio di tale servitù per venti anni. Infine con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione degli articoli 1063 e 1065 C.C., omesso esame di un punto decisivo, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che il giudice di appello, nel condannare а ripristinare la canaletta di l'esponente dell'acqua (che, secondo la sentenza adduzione 10 impugnata, era stata sostituita con un tubo di plastica del diametro di 15 centimetri) non ha contemperato le esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, né ha considerato che la sostituzione della canaletta suddetta con un tubo di ghisa di metri 1,50 non aveva alterato minimamente il contenuto essenziale del diritto di adduzione dell'acqua, le cui esercizio non erano stabilite modalità di contrattualmente. 11 La censura è inammissibile. Con tale motivo viene infatti prospettata una questione nuova, atteso che, come già evidenziato, le contestazioni relative alla servitù di acquedotto da parte del Machi avevano riguardato in sede di appello soltanto l'acquisto per usucapione della servitù medesima, e non le modalità del suo esercizio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
il soccombente deve essere condannato al Machi pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 132.400 per spese 11 e di lire 3.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 4.12.2000 перецьшей IC TO extrumeLive IL CANCELLIERE 01 NC AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 MAR. 2001 Roma LUERE OT France R борос CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 310000 delle Entrate di Roma 2 il 14.6.2011 32060serie 4 al n . versate € 166,10 лодт 129,11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) 4567 3099 8067 6,00 люб, ло 12