Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE •OS)ello. UgueATIONE.0 4 9 0 1 / 0 3 L Oggetto Composta dagli Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G.N. 1475/00 Dott. Alfredo Consigliere Cron.10388 MENSITIERI Consigliere Rep. 1342 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 23/10/02 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: OL NC, AG MA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che le difende MAGGIORELLI, giusta unitamente all'avvocato PAOLO delega in atti;
ricorrenti - contro elettivamente domiciliata in ROMA LGO BOTTI LUISA, ---- presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO TRIONFALE 7 la difende unitamente all'avvocato FIORINI, che CARLANDREA CREMONINI giusta delega in atti;
2002 ' controricorrente 1367 -1- avversO la sentenza n. 799/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 23/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato FIORINI GIANCARLO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- - - udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.6.1995 conveniva in giudizio dinanzi allaLuisa TT Pretura di Parma CA LA e OR GN inchiedendo dichiararsi l'esponente proprietaria via esclusiva per intervenuta usucapione di una striscia di terreno intestata alla LA e gravata d★ diritto di usufrutto a favore della GN. Le convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che aveva mai contestato i loro l'attrice non diritti sulla striscia di terreno in rispettivi questione, e che anzi pochi anni addietro aveva chiesto di acquistarla. Con sentenza del 4.11.1997 il Pretore adito rigettava la domanda. Proposta impugnazione da parte della TT, cui resistevano la LA e la GN, il Tribunale di Parma con sentenza del 23.10.1999, in integrate riforma della decisione di primo grado, accertava e dichiarava che la TT aveva acquistato per intervenuta usucapione la proprietà esclusiva della porzione di particella aggregata e censita nel N.C.T. del Comune di Trecasali al foglio 3, mappale 79, che correva lungo la parete nord del fabbricato 3 di proprietà della LA, gravata da usufrutto а favore della GN, raffigurata in azzurro nella planimetria prodotta dall'appellante e costituente l'allegato n.2 della perizia del geometra Vecchi del 19.3.1997. Il giudice di appello basava il suo cognizione delloconvincimento anzitutto sulla stato dei luoghi come emergente dagli elementi evidenziando che il acquisiti al processo, delle appellate non aveva una fabbricato comunicazione diretta con la esigua porzione in contestazione, che terminava da un lato contro l'abitazione dell'appellante, mentre dall'altro lato esisteva un muretto in legno e mattoni eretto quantomeno nell'anno 1940, cosicchè la LA e la GN, per accedere al terreno in questione (② dovevano utilizzare il cortile di proprietà della TT;
l'area in questione, inoltre, che formava un corpo unico con il suddetto cortile e che l'accesso ad una piccola latrina di consentiva dell'appellante, era stata pavimentata proprietà sia pur in piccola parte dalla TT. Orbene sulla base di tali premesse il giudice di appello riteneva che la costruzione del menzionato muretto, con l'effetto di costringere le 4 appellate a girare intorno al fabbricato della TT e ad attraversare il cortile di quest'ultima per raggiungere la striscia di terreno in contestazione, costituiva un atto di esercizio del possesso, sintomatico della volontà di escludere chiunque altro dal godimento della cosa, non contrastato dalle controparti prima dell'autunno del 1995; aggiungeva come elemento significativo del possesso di tale terreno da parte della TT di autonomia di essola circostanza della mancanza W rispetto al cortile della stessa appellante, cosicchè vi era stato un uso promiscuo dell'uno e dell'altro; infine nessun rilievo in senso contrario poteva attribuirsi al fatto che il teste IN, tecnico di fiducia delle appellate, aveva riferito che nel 1993 il geometra Vecchi aveva chiesto per conto della TT la cessione di tale "striscia di terreno utile per poter costruire in aderenza" a titolo di risarcimento dei danni subiti nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'edificio di proprietà della LA: invero а quel tempo sulla base della deposizione del teste IA era già decorso il termine ventennale necessario per l'usucapione, e d'altra parte né la dell'appartenenza ad altri delconsapevolezza 5 diritto esercitato come proprio né le proposte transattive costituivano elementi sufficienti ad escludere l'"animo possidendi" o ad interrompere il USUCAPIRE termine per usucapione Per la cassazione di tale sentenza la LA e la GN hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi seguito successivamente da una memoria;
la TT ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione della TT di inammissibilità del ricorso per essere stato "richiesto" soltanto Paolo Magginelli, il quale nondall'avvocato agli risulta iscritto nell'albo speciale di cui articoli 4 e 33 del R.D.L. 27.11.1933 n.1578. L'eccezione è infondata. La richiesta di notificazione del ricorso in questione, sottoscritto dagli avvocati Paolo Magginelli ed Arturo Alfieri, è stata effettuata soltanto dal primo dei due suddetti difensori che non è iscritto nel richiamato atto speciale, come ammessO nella memoria depositata dalle ricorrenti;
la circostanza peraltro è ininfluente alla luce dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale ai fini della ammissibilità del 6 ricorso per cassazione irrilevante che la richiesta di notificazione del ricorso sia stata effettuata da difensore sprovvisto di abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, trattandosi di attività prodromica alla instaurazione del giudizio di legittimità che può essere svolta anche personalmente dalla parte ex art.137 c.p.c. (Cass.
7.12.1990 n. 11764; Cass.
5.11.1998 n. 11153). Venendo quindi all'esame del ricorso, si Osserva che con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 2697 C.C., censurano il convincimento del Tribunale che ha ritenuto fondata la domanda della TT limitandosi ad una valutazione dello stato dei luoghi e del bene oggetto di controversia, trascurando invece di considerare la sussistenza о meno dei requisiti necessari all'acquisto della proprietà per usucapione. D'altra parte gli elementi valorizzati dal Tribunale non sono assolutamente decisivi, secondo l'assunto delle ricorrenti;
invero la costruzione ed il mantenimento di un muretto che avrebbe precluso alle esponenti l'accesso diretto alla 7 striscia di terreno in questione sono circostanze ininfluenti, considerato che l'opera fu realizzata nell'anno 1940, allorchè la TT non aveva ancora il possesso dell'area in contestazione, da soggetti rimasti sconosciuti, e che inoltre dall'esistenza di tale muretto non derivava necessariamente per le proprietarie la perdita del possesso della striscia di terreno medesima;
neppure si sarebbe potuto attribuire rilievo alla pretesa pavimentazione dell'area esistente dinanzi al gabinetto di proprietà della TT, atteso che le fotografie in atti avevano evidenziato una striscia di. terreno incolta ed inutilizzata, e che comunque, per le sue esigue dimensioni, non si poteva desumere da una simile attività un comportamento utile ai fini del possesso "ad usucapionem". Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 primo comma C.C., assumono che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto sussistente la prova del possesso "ad usucapionem" della striscia di terreno in questione in favore della TT sulla base di semplici presunzioni prive dei requisiti di 8 gravità, precisione e concordanza voluti dalla legge;
invero l'esistenza del già menzionato muretto non aveva comunque impedito alle esponenti l'accesso all'area cortilizia in questione, la quale aveva sbocco per tutta la sua estensione sulla pubblica strada, né d'altra parte la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali le ricorrenti non avrebbero comunque potutoattuali conservare il possesso "solo animo". Le suddette censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate. Invero il convincimento espresso dal giudice di appello in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'acquisto per usucapione della striscia di terreno in questione da parte della TT è frutto di un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, come tale immeritevole delle censure sollevate dalle ricorrenti. Deve anzitutto osservarsi che la sentenza impugnata, contrariamente all'assunto di queste non è limitata a ritenere fondata la ultime, si domanda della TT sulla base di una mera considerazione delle caratteristiche dello stato dei luoghi, ma ha rilevato che gli atti di 9 godimento in cui si estrinseca la signoria sulla cosa devono essere correlati alla natura della cosa stessa ed alla sua destinazione, evidenziando che nella specie si trattava di una esigua porzione di terreno а ridosso di un fabbricato e non distinguibile dal rimanente cortile di proprietà dell'attrice. Premesso che il principio di diritto sopra all'orientamento di questarichiamato è conforme Corte secondo cui la continuità del possesso deve essere posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto, cosicchè l'intermittenza dei relativi atti di godimento, quando questi rivelano carattere di normalità in riferimento a detta destinazione, non esclude la persistenza del potere di fatto sulla cosa (vedi tra le più recenti decisioni in tal senso Cass. 12.7.2000 n.9238) 1 occorre poi segnalare che il giudice di appello ha evidenziato come atti di possesso sintomatici della volontà della TT di escludere chiunque altro dal godimento della cosa sia la costruzione ed il mantenimento di un muretto (tale da costringere la LA e la GN, qualora avessero voluto accedere alla striscia di terreno in contestazione, a girare attorno al fabbricato della controparte e 10 ad attraversare il cortile pure di proprietà della TT) sia la pavimentazione del terreno suddetto sia l'estirpazione da esso delle erbacce. D'altra parte nell'ambito della ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza impugnata, assume decisivo rilievo l'affermazione relativa alla mancanza di autonomia della striscia di terreno in questione rispetto al cortile di proprietà della TT, ed alla conseguente l'uso promiscuo da parte conclusione che dell'appellante dell'area cortilizia vera e propria e avevadella suddetta porzione di terreno comportato il possesso di quest'ultima per tutto il periodo necessario al suo acquisto per usucapione. Il giudice di appello ha pertanto indicato gli elementi di prova in base ai quali ha valutato la sussistenza di un comportamento continuo inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo di tempo utile ai fini dell'usucapione, un potere corrispondente a quello del proprietario. Né la legittimità di tali conclusioni può essere messa in dubbio dal rilievo per il quale la LA e la GN avrebbero in ogni caso conservato la possibilità, anche dopo la 11 costruzione del muretto sopra menzionato, di accedere alla striscia di terreno in questione, ed avrebbero comunque mantenuto il possesso "solo animo"; come infatti già riferito, il giudice di appello ha rilevato che fino all'anno 1995 le attuali ricorrenti non si erano mai lamentate della presenza del suddetto muretto, e più in generale è risultato chepuò aggiungersi che neppure avessero mai contestato prima di allora la piena ed esclusiva signoria sulla cosa da parte della TT estrinsecatasi nei sopra richiamati atti di esercitati possesso, da intendere unitariamente sull'intera area cortilizia in cui era ricompresa la striscia di terreno in questione;
inoltre, pur essendo corretto ritenere che nel caso di perdita del rapporto materiale con la cosa, il possesso può essere conservato anche "solo animo" Occorre 1 aggiungere che tale evenienza è ammissibile purchè il possessore abbia la possibilità di ripristinare "ad libitum" il contatto materiale con la cosa, con la conseguenza che, quando questa possibilità sia di fatto preclusa da altri, il solo elemento intenzionale non è sufficiente alla conservazione del possesso, che si perde nel momento stesso in l'effettiva disponibilità dellacui è venuta meno 12 Cosa (Cass. 26.10.1993 n.10642), come appunto l'apprezzamentoavvenuto nella fattispecie secondo del giudice di merito. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1165 e 2944 C.C. 0 comunque degli articoli 1158 e 2937 C.C., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. censurano la In proposito le ricorrenti statuizione del Tribunale di Parma che ha rigettato l'eccezione formulata dalle esponenti fondata sulla verificazione dell'effetto interruttivo del termine utile per l'usucapione a seguito della richiesta della TT, tramite il proprio geometra di fiducia Vecchi, alla LA ed alla GN di cessione della striscia di terreno oggetto della controversia;
invero la proposta di acquisto di un bene si configura come un segno inequivocabile del riconoscimento del diritto di proprietà sul bene stesso in favore del titolare destinatario della proposta. La censura è infondata. Anzitutto il giudice di appello ha chiarito con un apprezzamento di fatto congruamente motivato, 13 come tale incensurabile in questa sede, che all'epoca della richiesta suddetta da parte del geometra Vecchi per conto della TT, ovvero nell'anno 1993, il termine utile per l'usucapione era già maturato, posto che sulla base della deposizione del teste IA il "dies a quo" di tale termine poteva essere presuntivamente collocato tra l'anno 1965 e l'anno 1970. Inoltre l'affermazione del Tribunale di Parma И secondo cui non è sufficiente ad escludere 1'"animus possidendi" né ad interrompere il termine per usucapire la mera consapevolezza dell'appartenenza ad altri del diritto esercitato come proprio conforme all'orientamento consolidato di questa Corte che, sulla base della l'applicabilità all'usucapione dellepremessa che disposizioni relative alla sospensione ed all'interruzione della prescrizione estintiva ex art.1165 C.C. ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell' ISTITUTO ritiene che, ai fini dell'interruzione del termine per usucapire, necessario che il possessore manifesti la volontà di attribuire al suo titolare il diritto reale da lui esercitato come proprio, non essendo 14 spettanza ad sufficiente la consapevolezza della altri di tale diritto (Cass.
1.3.1993 n.2520; Cass. 25.3.1997 n.2590). Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le la soccombenza e sono liquidate come spese seguono in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le euro.85,25 ricorrenti in solido al pagamento di per spese e di euro 600,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 23.10.2002. Vium Manscom exterm Vectorforded. IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Ronia CORTE SUPREMA CASSAZIONE delle Entrate di Rome 2 117.07.03 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 25194 versate € 170,44 apposta in calce alla copia autentica (2002) serie 4 al n. (art. 278 T.U n°115 del Par ou f 15