Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
C.E. 61420 E N O I Z A R T 19423/1998 Udienza del 21.1.2002 Oggetto: imposta addizionale 0 4 860/02 S I G E R D L A A E D D R I E A S A T T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I N N E 1 R S E 3 E S I 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T A . A N M SEZIONE TRIBUTARIA Сгои мога composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 61420 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Acciaierie Ferriere di Caronno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Anastasio '80, presso lo studio dell'avv. Adriano Barbato, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Angelo Colombo del foro di Milano, giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione prima civile, n. 1535/1998, del 24.3/2.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.1.2002 9 7 1 1 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi l'avvocato dello Stato per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Barbato per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 3.2.1993 le Acciaierie Ferriere di Caronno s.p.a. convenivano l'Amministrazione delle Finanze dello Stato dinanzi al tribunale di Milano per sentirla condannare al rimborso della somma di lire 2.523.720.590 indebitamente pagata all'Enel, compartimento di Milano, a titolo di imposta addizionale sul consumo di energia elettrica al 31.10.1992, oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva l'Amministrazione contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di rimborso in quanto l'energia elettrica non veniva impiegata per usi esenti dal pagamento della addizionale;
in subordine ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi la legittimità dell'imposta controversa. In corso di causa la società attrice aumentava la domanda a lire 3.077.367.190 per consumi fino al 31 agosto 1993. L'Amministrazione si opponeva anche a tale mutamento e la domanda attrice veniva respinta dal Tribunale di Milano con sentenza n. 5760 del 5 giugno 1995. Con atto notificato il 3 giugno 1996 la società attrice proponeva appello, insistendo nella domanda di rimborso della somma di lire 3.077.367.190 per consumi fino al 3 agosto 1993, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deduceva che successivamente alla pronuncia del Tribunale la situazione normativa era cambiata, a suo favore, in virtù dell'art.4, comma 1 della legge n. 349 dell'8 agosto 1995, secondo il quale "non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie". 2 Anche in appello si costituiva l'Amministrazione, la quale, tra le altre eccezioni e difese deduceva che la società appellante non aveva offerto alcuna prova dei versamenti che assumeva di avere effettuato e dello scopo per cui aveva utilizzato l'energia consumata. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano accoglieva l'appello; condannava la pubblica amministrazione a rimborsare alla società appellante la complessiva somma di lire 3.077.367.190, oltre interessi legali dal 2 febbraio 1993. Avverso la suddetta sentenza l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la soc. Acciaierie Ferriere di Caronno. L'Amministrazione finanziaria ha presentato memoria. Motivi della decisione L'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e falsa 1. applicazione dell'art.4 della legge 8 agosto 1995, n.349; degli articoli 2697 e 2729 cod. civ.; la motivazione omessa o insufficiente (art. 360, nn.3 e 5, c.p.c.). Deduce la ricorrente che, dopo aver respinto le eccezioni da essa riproposte in appello, la Corte del merito aveva ritenuto applicabile retroattivamente anche ai consumi della società appellante fino al 3 agosto 1993 la norma di cui all'art. 4 della legge di conversione n. 349/1995, secondo la quale "non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie". Si rileva nel ricorso che la sentenza impugnata dà atto che l'Amministrazione delle Finanze aveva eccepito che non era stata offerta la prova dello scopo per cui era stata utilizzata l'energia, ma aveva superato questa manchevolezza attribuendo grave valore indiziario alla "rilevante entità dei pagamenti"; la medesima Corte aveva poi ritenuto che la prova dei versamenti risultava, oltre che dagli estratti conto prodotti, dalle singole quietanze di tesoreria. 3 che perSenonché era da considerare, soggiungeva l'Amministrazione, l'attività di fonderia, che era quella esercitata dalla società appellante, i consumi da non assoggettare al tributo erano quelli che si verificavano nei forni fusori. Erano invece soggetti alle addizionali tutti gli altri consumi, tra i quali quelli per illuminazione, per l'azionamento dei servizi generali del complesso industriale (ascensori, macchine utensili, macchine per ufficio, apparecchiatura informatiche e radiotelefoniche), nonché i consumi per operazioni funzionali alla produzione ma collaterali alle operazioni di fusione. Ora, a fronte della somma richiesta ed accordata in rimborso di lire 3.077.367.190 (per i consumi dal luglio 1988 al 31 agosto 1993). lire 550.379.890 erano riferitili ad energia impiegata in consumi soggetti alle addizionali e quindi non avrebbero dovuto essere rimborsate.
2. Resiste con controricorso la soc. Acciaierie Ferriere di Caronno s.p.a. deducendo che l'Amministrazione finanziaria non aveva provato, in violazione dell'art. 2697 c.c., che l'importo di lire 550.379.890 si riferiva ad energia impiegata in consumi soggetti alle addizionali.
3. Osserva il Collegio che nel presente giudizio di legittimità l'Amministrazione finanziaria ha limitato la materia del contendere alla somma di lire 550.379.890, che assume riferirsi all'energia elettrica impiegata nel periodo dal luglio 1988 al 31 agosto 19893 in consumi soggetti alle addizionali ( le quali conseguentemente non avrebbero dovuto essere rimborsate). Il ricorso, entro detti limiti, deve essere accolto. L'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici non é soggetta all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. 511/1988, conv. in legge n. 20/1989, essendo ciò escluso con efficacia retroattiva dalla disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'art. 4 del d.l. 250/1995, conv. con modificazioni nella legge 349/1995 (Cass.
6.5.1998 n. 4565; Cass. 6620/1999). Restano invece soggetti alle addizionali tutti gli altri consumi. 4 Ora, la prova che la somma richiesta dalle Acciaierie Ferriere di Caronno fosse tutta relativa ad addizionali pagate su energia elettrica consumata come materia prima nel processo introduttivo gravava sulla società, posto che l'inesistenza della causa debendi é un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo (Cass. 1557/1998; Cass. 11029/2000). La sentenza impugnata ha ritenuto che detta prova era ricavabile dalla quietanze di pagamento dell'Ufficio di tesoreria e dalla rilevante entità dei versamenti fatti ( cfr. sentenza impugnata pg. 24). Senonché, tale motivazione é sul punto carente in quanto da essa non risulta che le quietanze in questione distinguessero i pagamenti a seconda dell'uso dell'energia elettrica e non riguardassero invece indiscriminatamente le somme versate a titolo di addizionale senza operare alcuna differenza in base al tipo di consumo. Il ricorso va pertanto accolto per quanto concerne la condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso al rimborso della somma di lire 550.379.890, con cassazione sul punto della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. SA Roma, 21.1.2002 Il PresidenteВи л аси з A Il Consigliere est. M E R P Ешь E N IL CANCELLIERE C1 O I Арилов 6 do Casano Z 8 A 5 9 R -5 AT 2002 . 1 T / N 4 S A I / I . 6 G R 2 B E . A Приельfield ac R R L T . L P A . U A D B D I B L E E R A T D A T T I I N 1 S E R 3 N S 1 E E 5 E S T . I N A A M