Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9646 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
0 96 46 / 0 2 AULA "A" 540/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gugliemo SCIARELLI Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 02780/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Cron. 25989 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 23.04.2002 da SMORA s.n.c. in persona dell'amministratore AN EF, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Spagnuolo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via della Balduina, n. 66, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
CO SI rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Fruscione, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Aurelia, n. 190 A, presso lo studio dell'avv. Massimo Felici, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
of 1749 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Salerno n. 00583/1999 del 25.05/30.09.1999, R.G. n. 00907/96, notificata il 06 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Uditi l'avv. Fruscione Gaetano per NI MO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per la inammissibilità, e, in subordine, per ul rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Salerno Sezione distaccata di Cava dei Tirreni n. 00189/96 del 18 dicembre 1996, che aveva rigettato la domanda proposta da MO NI contro la Smora s.n.c. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per assenza ingiustificata dalla società il 17 novembre 1994, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nonché al riconoscimento di inquadramento superiore (7° livello in luogo del 5° riconosciuto) e al pagamento delle differenze retributive dichiarando la cessazione della materia del contendere quanto alla impugnativa del licenziamento medio tempore revocato con reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento della retribuzioni dalla data del licenziamento, dichiarava, a sua, volta la nullità del licenziamento con conseguente reintegrazione del NI nel posto di lavoro e il risarcimento del danno nella misura di sole cinque mensilità, e rigettava la domanda di superiore inquadramento. Osservava il Tribunale che il licenziamento era nullo attese le vaghe ed evanescenti ragioni addotte dalla società per il provvedimento espulsivo, e la insussistenza di qualsiasi preclusione alla declaratoria richiesta, nonostante la revoca del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, sicché al NI era dovuto il risarcimento del danno 2 nella misura minima prevista dall'invocato articolo 18 dfella legge n. 300 del 1970. Quanto al superiore inquadramento richiesto il Tribunale osservava che la domanda doveva essere rigettata, avendo il NI agito solo per un presunto riconoscimento di esso nella busta paga e quindi da soggetto inidoneo ad impegnare in tal senso la società, e non anche per effetto delle mansioni corrispondenti in concreto svolte. Ricorre per l'annullamento della predetta sentenza la Smora s.n.c. affidandosi a tre motivi di ricorso, illustrati anche da successiva memoria. NI MO si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi di ricorso la Smora s.n.c. denunzia (primo motivo) violazione degli artt. 99 e 306 c.p.c. e vizio di motivazione per non aver il giudice di appello correttamente valutato il contenuto della lettera 19 febbraio 1999 con la quale il NI aveva comunicato la propria volontà di insistere nella vertenza proposta, (secondo motivo) violazione del principio del tantum decisum quantum devolutum e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato con vizio di motivazione perché nella sentenza si era omesso il preliminare esame della revoca del licenziamento che avrebbe comportato la limitazione della pronuncia al solo danno causato dal licenziamento immediatamente revocato, e (terzo motivo) vizio di motivazione per avere il giudice di appello fondato sulla certa revoca del licenziamento la conseguenza dello statuito ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Ritiene il Collegio che preliminare all'esame dei citati motivi di ricorso è il controllo della validità del mandato a margine del ricorso, oggetto di espressa eccezione anche nel controricorso. Orbene, tale mandato deve ritenersi viziato e il ricorso, conseguentemente, inammissibile. La procura speciale al difensore della Smora s.n.c. è rilasciata con la sola firma di AN EF, che risulta, nell'atto costitutivo della società (con apposita modifica del 1982) investito insieme al socio EF MA della "direzione tecnica" della società. In realtà l'atto costitutivo (sul punto mai modificato) prevedeva che "la firma sociale e 3 h l'amministrazione resta affidata a due dei soci congiuntamente per tutte le operazioni che riguardano le operazioni finanziarie mentre per la corrispondenza può firmare uno solo dei tre soci". Ed allora, in particolare con riferimento alla specificazione che “per la corrispondenza può firmare uno solo dei tre soci”, risulta espressa la volontà che qualsiasi attività negoziale, e quindi il rilascio del mandato speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, doveva intendersi riservata alla firma congiunta di almeno due soci, essendo insufficiente, per espressa limitazione inserita nell'atto costitutivo, la firma di uno solo dei soci per l'esercizio del potere di agire e resistere in giudizio. Va solo precisato, in proposito, che il limite preclusivo sopra indicato è di piena operatività nel caso di specie, tenuto conto che, anche se nelle società di persone la rappresentanza sostanziale e processuale spetta disgiuntamente a ciascun socio, il difetto di essa, proprio perché espressamente previsto nell'atto costitutivo della Smora, ha rilevanza esterna allorché la rappresentanza stessa è spesa in nome della società quest'ultima in tal modo costituente - centro di imputazione di rapporti e quindi anche di titolarità di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci - quanto meno in termini di efficacia nei confronti dei terzi interessati, che, proprio per la regolarità della costituzione della società, vi abbiano fatto affidamento. Segue, per il principio della soccombenza, la condanna della Smora s.n.c. al rimborso in favore del NI delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso;
e condanna la Smora s.n.c. la Corte al rimborso in favore di NI MO delle spese del giudizio di cassazione in euro OD 7,58, oltre a euro 1.500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannill Jappreda Guglielmo Sciarelli horelle Anglichen Depositato in Cancelleria B9 LUG 2002 CANCELLERE, Cuque hors!!