Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 2
In tema di estradizione dall'estero, le forme del controllo sulla ritualità della procedura con la quale l'autorità straniera concede l'estradizione, per il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Cost., sono esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto. Ne consegue che solo dinanzi alle autorità di quest'ultimo l'interessato può far valere le sue doglianze.
In tema di estradizione dall'estero, l'art. 14 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nel sancire il principio di specialità, consente l'estensione dell'estradizione già concessa, ove richiesta nelle forme di cui al precedente art. 12 e con il corredo di un "processo verbale giudiziario, contenente le dichiarazioni dell'estradato". Poiché la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale, tale verbale, pur dovendo essere redatto dinanzi ad un organo giudiziario, è sottratto alle garanzie giurisdizionali e pertanto non è richiesta la partecipazione del difensore alla sua stesura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 32346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32346 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 05/04/2002
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - N. 1477
3. Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 45913/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO CO, n. 21.1.1965 a Taranto,
avverso l'ordinanza in data 15.11.2001 del Tribunale di Taranto Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le richieste del P.M. Dott. Vittorio MELONI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso
Non comparso il difensore
O S S E R V A
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, costituito ex art. 310 C.P.P., respingeva il gravame di SO CO avverso il provvedimento 20.7.2001 della Corte d'Assise della sede, reiettivo di istanza di revoca o declaratoria di inefficacia della custodia in carcere. Il titolo custodiale, per omicidio ed altri reati, era stato emesso il 1.8.1996 e notificato il 29.9.2000, dopo che la competente Corte spagnola aveva esteso l'estradizione, già concessa per altri fatti, ai reati in questione. La relativa domanda era corredata di verbale redatto dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 14, co. 1 lett. a), della Convenzione europea resa esecutiva in Italia con L. 30.1.1963 n. 300; nell'occasione l'imputato, reso edotto della richiesta, aveva dichiarato di non volerne sapere nulla e di non voler firmare. La difesa sosteneva la violazione dei contraddittori non essendo stato l'estradando sentito alla presenza del difensore;
l'estensione dell'estradizione doveva quindi ritenersi illegittima e la misura cautelare ineseguibile per difetto della condizione di procedibilità nello Stato. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione, poiché l'estradizione era atto dello Stato richiesto, impugnabile esclusivamente con i rimedi eventualmente previsti dal suo ordinamento giuridico e nella fattispecie divenuto esecutivo, come tale non censurabile alla stregua del diritto nazionale, ne' comunque la convenzione richiedeva l'esame alla presenza del difensore, o il consenso dell'interessato. Questi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l'estradizione, in quanto atto amministrativo, ben poteva essere disapplicata dal giudice nazionale se illegittima, come appunto nella fattispecie, in quanto il diritto all'assistenza del difensore è sancito fra i principi fondamentali della nostra Costituzione (art. 24). D'altra parte, il tenore stesso della decisione dell'Autorità spagnola dimostrava che questa aveva riconosciuto il diritto dell'imputato a comparire dinanzi a sè, e aveva interpretato la dichiarazione resa come implicita rinuncia.
Il ricorso è infondato. Va ricordato che l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, nel sancire il principio di "specialità", per cui la persona estradata non può essere "perseguita, giudicata, arrestata" per fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, consente tuttavia l'estensione dell'estradizione già concessa, ove richiesta nelle forme e con il corredo della documentazione in generale prescritta al precedente art. 12, nonché di "un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato". Poiché la domanda di estradizione è atto dello Stato quale soggetto dotato di personalità nella sfera internazionale e compete, di regola, al Ministro della Giustizia (art. 720 C.P.P.), il procedimento che conduce alla sua formazione e trasmissione allo Stato richiesto ha natura amministrativa ed è, come tale, sottratto alle garanzie giurisdizionali, applicabili soltanto alle attività presupposte compiute da autorità giudiziarie nazionali. In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Un. 19.5/9.6.1984, Carboni, recentemente ribadita da Cass., sez. Un., 28.2/24.5.2001, Ferrarese e altri) che la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale. La legislazione convenzionale prevede, è vero, la presentazione da parte dello Stato richiedente, fra l'altro, di una domanda corredata dai documenti richiesti dall'art. 12, tra i quali la lettera a) indica l'originale o la copia autentica del mandato di cattura o di qualsiasi atto avente la stessa efficacia, rilasciato nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente;
ma, precisarono le Sezioni Unite, soprattutto in tema di estradizione attiva, la cui procedura non si svolge neppure nelle forme giurisdizionali, il mandato di cattura o l'atto equipollente non costituisce manifestazione di attività giurisdizionale, avendo esclusivamente carattere strumentale rispetto al provvedimento di natura amministrativa rappresentato dalla richiesta di estradizione suppletiva. In forza di tale principio neppure al "processo verbale giudiziario" previsto dall'art. 14 della Convenzione può riconoscersi natura giurisdizionale;
esso deve bensì essere redatto dinanzi ad un organo giudiziario, ma non fa parte ne' del procedimento giurisdizionale (nazionale) in vista del quale è richiesta l'estradizione, ne' del procedimento di verifica della legittimità della domanda che si svolgerà nello Stato straniero richiesto. La sua funzione è, in sostanza, quella di una informazione di garanzia volta a comunicare all'interessato che è stata richiesta l'estradizione ed a consentirgli di attivare ogni opportuna iniziativa difensiva presso le autorità dello Stato richiesto;
la forma "giudiziaria" è una particolare garanzia prevista dalla Convenzione, che designa come competente a dare l'informazione e ricevere le richieste dell'estradando un organo giudiziario, ma non muta la natura amministrativa dell'atto (che è quindi, sotto tale aspetto - attività amministrativa devoluta ad organo giudiziario equiparabile agli atti di c.d. "volontaria giurisdizione"). Ne segue che non è richiesta la partecipazione del difensore alla stesura del verbale. Sotto tale aspetto le doglianze del ricorrente e sono dunque infondate. Quanto poi alla ritualità della procedura svoltasi dinanzi al giudice spagnolo, è evidente che il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Costituzione, implica che le forme del controllo sulla legittimità della richiesta di estradizione siano esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto;
solo dinanzi alle autorità da questo a tal fine preposte l'interessato poteva far valere le sue doglianze, come del resto si ricava espressamente dal disposto dell'art. 22 della Convenzione. non va comunque omesso il rilievo che, rifiutando a verbale di prendere atto dell'intervenuta domanda di estradizione e di assumere qualsiasi iniziativa al riguardo (in particolare, la richiesta di comparire e la nomina di difensore abilitato al patrocinio secondo la legge spagnola dinanzi alla Corte Nazionale) il ricorrente ha volontariamente rinunziato ad intervenire attivamente nella procedura, sicché la decisione adottata in sua assenza non si pone in contrasto con principi inderogabili di ordine pubblico del nostro ordinamento. Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2002