Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 32346
CASS
Sentenza 5 aprile 2002

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In tema di estradizione dall'estero, le forme del controllo sulla ritualità della procedura con la quale l'autorità straniera concede l'estradizione, per il principio di sovranità territoriale, sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 della Cost., sono esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto. Ne consegue che solo dinanzi alle autorità di quest'ultimo l'interessato può far valere le sue doglianze.

In tema di estradizione dall'estero, l'art. 14 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nel sancire il principio di specialità, consente l'estensione dell'estradizione già concessa, ove richiesta nelle forme di cui al precedente art. 12 e con il corredo di un "processo verbale giudiziario, contenente le dichiarazioni dell'estradato". Poiché la richiesta di estradizione suppletiva non configura esercizio del potere giurisdizionale, tale verbale, pur dovendo essere redatto dinanzi ad un organo giudiziario, è sottratto alle garanzie giurisdizionali e pertanto non è richiesta la partecipazione del difensore alla sua stesura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 32346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32346
    Data del deposito : 5 aprile 2002

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