Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
B E E N O I Z A R h T S I t G i E R w A D E d REPUBBLICA ITALIANA T N E e S LA CORTE SUPRE05564/03 E IN NOME DEL F d e Oggetto AMMISSIBILITA SEZIONE PRIMA CIVILE DELL'AZIONE DI RICONOSCIMENTO DI PATERNITA NATURALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20766/00 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Czon. 12280 Dot Mario ADAMC Rel. Consigliero Rep. - Dott. Benato BORDOR Consigliere Ud. 16/12/02 ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: TR ER. elettivamente domiciliato in ROMA 106, presso l'avvocato VALORT, VIALE DELLE MILIZIE rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ZOMPI', giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
TR GI, SP NN UC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso l'avvocato PIETRO COLELLA, rappresentati ē difesi dall'avvocato ROMANO MACRI', giusta procura a margine 2002 del controricorso;
2362 controricorrenti - avverso il decreto della Corte d'Appello di LECCE, depositato 1 21/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2002 cal Consigliere Dott . Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Doct. Fulvio UCCELLA che ha concluso per ±1 rigetto dei ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 2.5.1999 IO IS e la madre NN IA IR convenivano avanti al Tribunale di Lecce ER IS per sentir dichiarare ammis- sibile l'azione di riconoscimento di paternità naturale di ER nei confronti di IO IS. Deducevano i ricorrenti che il Giudice distrettuale di Bloemfontein (Sud Africa) aveva con sentenza in data 5.11.1965 condannato ER CL å masi due di reclusione per avere omosso di fornire al figlio IO 11 necessario mantenimento, cena commutabile in anni tre di mantenimento del minore e che il Tribunale di Lecce con sentenza del 6.7.1972 aveva pronunziato la secarazione personale de coniugi con addebito al mari- to affidando il figlio IO alla madre con facoltà per il padre di fargli visita secondo le modalità sta- bilite dal Tribunale medesimo, poner.do a carico del 2 IS l'onere di corrispondere alla madre un asse- gno mensile di £ 70.000 per il manterimento di IO IN. Costituitosi in giudizio ER IS assumeva che le sentenze prodotte dalle controparti дon етапо idonee a dimostrare la pretesa paternità naturale, te- nuto conto che bambino era nato umn апго e due giorni dopo la pronunzia in Sud Africa del suc divorzio da An- na IA IR. Con decreto in data 7.1.2000 il Tribunale di Lecce dichiarava l'ammissibilità dell'azione di pazernità na- turale. Avverso tale pronunzia ER IS proponeva reclamo che la Corte di appello di Lecce respingeva. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su due motivi, ER Tri- solino. Resistono con controricorso RG IS e NN IA IR. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- violazione e falsa applicazione dell'art. 274 menta C.C. Assume ER IS che l'erronea applicazione della покла dideriva dall'assenza specifiche circo- 3 stanze idonee a dimostrare il fumus in ordi ne alla re- clarata paternità posto che la sentenza di separazioe personale dei coniugi pronunziata dal Tribunale di Lec- ce non conteneva nè poteva contenere alcun accertamento in ordine alla pretesa paternità naturale di LB IS, mentre la sentenza perale del giudice del Sud Africa doveva deve ritenersi inesistents pe r 'ordinamento italiano non essendo stata delibata. Inoltre il giudice di merito ha omesso di approfon- dire l'unico accertamento rilevante, consistente nel facto certo the IO IS è nato oltre un anno Blien dopo che il matrimonio dei pretesi genitori era stato sciolto per divorzio. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione sul punto relativo alla formulazione di una prognosi circa il possibile accoglimento della domanda di riconoscimento di paternità naturale del ricorrente ed all'attitudine probatoria delle circostanze di fatloj quali la data della nascita e l' omessa denunzia di pa- ternità nella dichiarazione di nascita, che avrebbero potuto comportare una pronunzia di inammissibilità del- la domanda. I ricorso è inammissibile e va quindi disatteso, Si osserva che i due motivi del ricorso possono es- sere congiuntamente esaminati іп quanto strettamente 4 connessi e vanno entrambi respinti. Inverc va rilevato che nel COI50 della procedura prevista dall'art. 274 c.c. il giudice di merito deve svolgere solo un'istruzione sommaria finalizzata esclu- sivamente ad accertare l'esistenza di un fumus che fac- cia apparire giustificata l'azione di riconoscimento di poternità, ser.za la necessità quindi che gli elementi di fatto valutati abbiano, fin dalla fase di ammissibi- lità dell'azione, una valenza di prova idonea a fondare una pronunzia certa di paternità o maternità naturale. A tal fine ben possono essere valutate ura sentenza straniera non delibata ed una sentenza di separaz_cre con la quale il giudice competente aboia condannato il preteso padre al mantenimento del preteso figlio posto che tali pronunzie, anche se cvviamente ncr valide ai Cini dell'attribuzione della paternità naturale, con- tengono necessariamente accertamenti in ordine all'esi- stenza di un rapporto fra il preteso padre ed il prete- liberamentefiglic, va_utabili dal giudicc della 30 procedura prevista dall' art. 274 c.c. L' apprezzamento poi, ai fini che qui rilevano, del contenuto di tali documenti costituisce giudizio di me- rito che integra la motivazione del conseguente provve- dimento, non censurabile nel giudizio di legittimità, proposto, fra l'altro, ai sensi dell'art. 111 della Co- 5 stituzione. 11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono soccombenza e si liquidano соме da dispositivo, fra IO ed ER IS, mentre non vanno liquidate fra NO IA IR ed il ricorrente, posto che ìa IR non è legittimata a partecipare al presente gio- cizio di cassazione, essendo IO IS, nato nel 1964, da lungo tempo maggiorenne, sicchè il controri- corso depositato dalla controricorrente deve riteners: inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di le- gittimità che liquida, in favore di IO IS, in Euro 1000/00 per onorari di avvocato, Euro 100/00 oltre alle spese generali ed accessori, per esborsi, come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 16 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Olla Mario Adamo Max's thoma 6 f ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI я для CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il 9 APR. 2003 IL CANCELLERE IL CANCELLIERE EN AR