Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, non solo deve individuare il reato più grave, stabilendo la pena base applicabile per tale reato, ma deve anche calcolare l'aumento di pena per la continuazione in modo distinto per i singoli reati satellite anziché unitariamente.
Commentari • 3
- 1. Continuazione, indicazione dei singoli aumenti di pena e motivazionehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
1. La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è stata così formulata: "Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente". 2. (...) Pertanto, giova alla maggiore chiarezza della presente decisione riformulare il quesito proposto, nel senso che occorre dare risposta ai seguenti interrogativi: a) se in caso di reato continuato il giudice debba stabilire (e quindi evidenziare), oltre che la pena per il reato più grave, quelle relative ai …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 3. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2015, n. 16015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16015 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
1 6 0 1 5 / 1 5 Ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - N. 22 GRAZIA LAPALORCIA Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERO SAVANI N. 26193/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ ME N. IL 23/03/1972 avverso l'ordinanza n. 1707/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 09/11/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; ли -Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice a quo. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha applicato a favore di ZO OM la disciplina del reato continuato tra le seguenti sentenze: a) Corte di Appello di Napoli del 7/11/2008, irrevocabile il 24/2/2010, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19/1/2007; b) Corte di Appello di Napoli del 29/9/2009, irrevocabile il 31/12/2009, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 28/11/2006; c) Corte di Appello di Napoli del 26/11/2009, irrevocabile il 12/3/2010 in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 22/1/2009; per effetto di quanto sopra, ritenuto più grave il reato di cui al capo nn) della sentenza del Tribunale di Napoli del 19/1/2007, riformata dalla Corte d'appello di Napoli il 7/11/2008, ha rideterminato la pena a carico del ZO in anni quattordici di reclusione ed euro tremila di multa, secondo il calcolo seguente: P.B., anni sette e mesi sei di reclusione ed € 1.600 di multa, aumentata come sopra per la continuazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse del condannato, l'avv. Claudio Sgambato, per violazione di legge. Lamenta, in particolare, che, la pena base per il reato più grave sia stata determinata in misura superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione (che l'aveva fissata in anni sette di reclusione ed € 15.000 di multa) e che sia stato effettuato un unico aumento di pena per tutti i reati satellite, senza distinguere tra gli stessi. Infine, lamenta che non si sia tenuto conto del rito (abbreviato) scelto in due dei procedimenti che hanno portato alla condanna del ZO.
3. In data 21/1/2015 ZO OM ha fatto pervenire a questa Corte "motivi nuovi", a firma dell'avv. Finizio Di Tommaso, in cui sono ribaditi, con l'allegazione di giurisprudenza ulteriore, i motivi originari. 2 ши CONSIDERATO IN DIRITTO giusta le osservazioni delIl ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione pubblico ministero concludente in sede di applicazione della continuazione è - vincolato al giudicato per l'individuazione del reato più grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre può rideterminare gli aumenti di pena per i reati- satellite (Cass., n. 46905 del 2009. Conformi: N. 4862 del 2000 Rv. 216752, N. 32277 del 2003 Rv. 225742). Sebbene vi sia contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. n. 7164 del 13/1/2011 e la giurisprudenza da questa richiamata), deve ritenersi fondato anche il secondo motivo di ricorso, giacché la specificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato satellite consente di esaminare il ragionamento seguito dal giudice nel determinare la pena, sia di rideterminare la sanzione negli ulteriori gradi del giudizio, qualora tale rideterminazione dovesse risultare necessaria (Cass., n. 27198 del 28/5/2013. Cass., n. 4209 del 16/12/2008; Cass. n. 9609 del 27/6/1988, Rv 179286). Inoltre, consente di accertare se, allorché il reato satellite sia stato giudicato con rito abbreviato, il giudice abbia disposto, per detto reato, la diminuzione di pena prevista per il rito (circostanza che assume rilevanza nel caso di specie). Consegue a tanto che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. Così deciso il 18/2/2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Setter (Alfredo Lombardi) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 16 APR 2015 IL FUNZIONARI QIUDIZIARIO 3