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19 maggio 2020
19 maggio 2020
Art. 92. Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL 1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 , il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita' di cui agli articoli 27 , 28 , 29 , 30 , 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Commentario • 1
- 1. Il percettore di NASpI deve comunicare le giornate di lavoro in agricolturaAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/ · 1
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Firenze, sentenza 24/03/2022, n. 206Provvedimento: […] La ricorrente, già titolare di Org_1 doc. 4 fasc. ric.), ha lavorato dal 25.2.2020 al 31.3.2020 in forza di contratto di lavoro stagionale a termine sottoscritto con Organizzazione_2 (docc. 5 e 6 fasc. ric.), per poi veder ripreso fino al 14.4.2020 il (residuo) trattamento Org_1 successivamente prorogato dall' CP_2 sino al 14.8.2020 (vd. estratto conto previdenziale: doc. 7 fasc. ric.) in forza della normativa emergenziale anti-COVID (dapprima art. 92 D.L. 34/2020 e successivamente art. 5Leggi di più...
- art. 15 D.L. 137/2020·
- art. 429 c.p.c.·
- interessi e rivalutazione monetaria·
- indennità omnicomprensiva·
- giurisdizione del tribunale del lavoro·
- requisiti indennità·
- incompatibilità indennità·
- art. 52 D.Lgs. 196/2003·
- proroga contratto di lavoro