Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
048 04/02 REPUBBLICA ITALIANA MADI CASSAZIONE LA CO Oggetto MOTIVI DEL Riesio SEZIONE SECONDA CIVILE PER RABAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 23477/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron.
1.10875 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Rep. 1102 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.23/01/02 - Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studió IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti & S sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE RE FR, RE EP, RE ME, RE ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 51, presso lo studio dell'avvocato EP NOVARA CANCELLERIA TARANTO, difesi dall'avvocato SEBASTIANO LEQNE, giusta delega in atti;
ricorrenti M
contro
BAYER SPA, in persona del legale rappresentante HANS PETE KLEEFUSS, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato EP SPAGNOLO, giusta delega in atti;
2002 resistente con procura 106 -1- 2
contro
AGRICASSIBILE SRL;
intimato avverso la sentenza n. 315/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 19/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato LEONE Sebastiano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Spagnolo IU, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- t SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nel gennaio e marzo del 1982 MA RR affermò che i prodotti della società Bayer, che aveva ac- quistato dalla società Agricassibile per disinfestare un suo frago- leto, si erano rivelati inefficaci contro un particolare coleottero, l'oziorinco, che, nonostante l'adozione delle contromisure suggeri- te da un tecnico della società produttrice, aveva distrutto la sua coltura;
accusò quindi entrambe le società di aver posto in vendita prodotti difettosi, o comunque privi delle qualità promesse, e le convenne innanzi al Tribunale di Siracusa, al quale chiese la con- danna di entrambe al risarcimento dei danni che aveva subito, ammontanti a duecento milioni, e la risoluzione del contratto sti- pulato con Agricassibile. Le convenute si costituirono e chiesero entrambe il ri- getto delle domande. In particolare la società Agricassibile eccepì che i vizi o la mancanza delle qualità promesse dell'insetticida che aveva ven- duto a MA RR non erano stati tempestivamente denunziati dall'acquirente, e che esso era contenuto in confezioni sigillate ed 4 etichettate dalla società Bayer: chiese quindi il rigetto delle do- mande, ed in riconvenzione la condanna dell'attrice al pagamento del prezzo della merce acquistata. Dal suo canto la società Bayer affermò che il suo pro- dotto non era difettoso, e che gli inconvenienti lamentati dall'acquirente erano dipesi dal fatto che quest'ultima non aveva 3 osservato le regole dell'arte agraria, in particolare quella della ro- tazione delle colture;
e chiese anch'essa il rigetto delle domande. Istruita la causa, disposta ed espletata una consulenza tecnica, il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 25 settembre 1995, rigettò le domande di MA RR, ed accolse quella ri- convenzionale della società Agricassibile. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe (19 maggio 1999), ha rigettato l'appello proposto da SC, IU, AR e TO RR, eredi di MA RR, nelle more deceduta. In tale sentenza la Corte catanese, qualificata come a- zione contrattuale di inadempimento quella proposta da MA RR contro la società Agricassibile, e come azione risarcitoria da illecito extracontrattuale quella proposta contro la società Ba- yer, ha affermato, sulla scorta delle prove documentali, testimo- niali e presuntive nel dettaglio specificate, che:
1. i prodotti della Bayer acquistati dall'attrice per disinfestare la sua coltura sono efficaci soltanto contro i germi ed insetti più comuni, e che tale non è affatto il coleottero oziorinco;
2. sull'etichetta delle confe- zioni del disinfestante sta scritto: "ottima azione contro larve di coleotteri", senza alcuna menzione dell'oziorinco;
3. non era stato provato che l'acquisto del disinfestante era stato finalizzato alla lotta contro tale particolare coleottero, e che la società Agricas- sibile e la società Bayer avessero fornito assicurazioni al riguar- do. 4 La Corte territoriale ha inoltre rilevato che MA Bar- reca non aveva provato di aver tempestivamente denunziato vizi della merce acquistata o mancanza delle qualità promesse o es- senziali, ed ha escluso che gli uni o le altre erano state ricono- sciute dalla società Bayer, per le ragioni nel dettaglio esposte. SC, IU, AR e TO RR hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, per otto motivi. Le società intimate non si sono costituite, ma la società Bayer ha depositato procura in virtù della quale il suo difensore ha partecipato alla discussione della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso SC, GI pe, AR e TO RR censurano la valutazione che la Corte d'appello di Catania ha dato delle prove documentali, testi- moniali e presuntive raccolte, e la conseguente sua ricostruzione dei fatti di causa. Sostengono in particolare che quanto scritto nell'etichetta delle confezioni dei prodotti chimici della Bayer ac- quistate da MA RR assicurava la loro efficacia contro il coleottero oziorinco;
che uno dei testi escussi ha reso dichiara- zioni diverse da quelle riferite nella sentenza impugnata;
che non sono significativi gli indizi in virtù dei quali la Corte territoriale ha escluso che MA RR, nell'acquistare i detti prodotti, a- veva manifestato l'intenzione di usarli per disinfestare il suo fra- goleto dal coleottero oriozinco, ricevendo dalle società Agricassi- 5 bile e Bayer assicurazione al riguardo;
che al riguardo sono signi- ficativi, invece, e depongono a favore delle tesi da essi e dalla lo- ro dante causa sostenute, i diversi indizi desumibili dalle loro al- legazioni. Il motivo è inammissibile perché la valutazione che la Corte d'appello di Catania ha dato delle prove raccolte, e la con- seguente sua ricostruzione dei fatti di causa, appaiono adeguata- mente motivate e corrette sotto il profilo logico e giuridico. I ricorrenti si limitano a contrapporre ad esse la loro valutazione ricostruzione, senza dimostrarne diversa e l'intrinseca erroneità ed illogicità, ed in tal modo sollecitano a questa Corte un riesame dei fatti di causa, che non rientra nei suoi poteri e doveri. Con i restanti motivi del loro ricorso, tutti meno l'ultimo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver e- scluso che i vizi della merce, ovvero la mancanza delle qualità promesse, erano stati riconosciuti dalle controparti;
per non aver considerato che comunque una denunzia di essi non era necessa- ria, perché l'azione proposta da MA RR era stata non solo quella prevista dall'art. 1490 e dall'art. 1497 cod. civ., ma anche quella prevista dall'art. 1453 cod. civ., e (contro la società Bayer) quella prevista dall'art. 2043 cod. civ.; e per non aver esaminato le loro domande alla luce delle prescrizioni di tali norme. Tali censure sono tutte inammissibili, perché suppongo- no tutte l'esistenza di quei fatti (i vizi della merce, ovvero la man- 6 canza di qualità che erano state promesse, se non altro con quan- to scritto nell'etichetta delle confezioni di cui si è detto) che la Corte d'appello ha escluso. Parimenti inammissibile è anche l'ultimo motivo di ricor- so, relativo al governo delle spese, anch'esso proposto nella errata supposizione della sua fondatezza. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccom- benza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna SC, Giu- seppe, AR e TO RR a rifondere alla società Bayer le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro, oltre 2.000,00 euro per onorari.123,00 Roma, 23 gennaio 2002 Il presidente (Mario Spadone) Правам L'estensore (Carlo Cioffi) 109 100,11 IL CANCELLIERE C1 456T 2066 Dott.ssa Donatella D'Anna TOT. 149,77 CANCELLCHEA ₤4 APR. 2002 DEPOSITATO IL CANCELLIERE 01 Roma AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dot SET. 2003 Serie 4. an.30293 149.77 versate € (euro CENTO QUARANTANOVE/77. (...) p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Gratin DLFLIPPO) Responsabile Serviat i Giudiziari Dr. M. P OMCHIN