Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 1
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, cosicchè il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione (fattispecie in cui la minaccia è stata espressa a contestazione della contravvenzione stradale già avvenuta).
Commentario • 1
- 1. Il dissenso nelle nuove fattispecie di reato e nelle aggravanti introdotte con il DDL sicurezzaLuana Granozio · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2005, n. 37959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37959 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 04/05/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 694
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 17054/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN ND, n. 15.08.1961 a Milano;
avverso la sentenza emessa il giorno 08.03.2004 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 08.03.2004 la Corte d'appello di Milano confermava la penale responsabilità di OV AN ND per il delitto di cui all'art. 337 cp., perché usava minaccia nei confronti dell'ausiliario di sosta RA EN, consistita nel profferire frasi del tipo "se ti becco fuori ti faccio un culo così, se ti becco fuori sono cazzi tuoi", per opporsi alla stessa - dopo che gli aveva apposto sul parabrezza la contravvenzione per sosta irregolare -, mentre compiva un atto dell'ufficio e in particolare mentre intendeva procedere alla contestazione immediata della violazione del codice della strada di cui si era reso responsabile. Propone ricorso il prevenuto, deducendo, col primo motivo, che, poiché la condotta minacciosa trasmoda in resistenza solo quando sia orientata, oggettivamente e soggettivamente, a impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, la Corte d'appello avrebbe dovuto sottoporre a un vaglio rigoroso l'idoneità del comportamento serbato dall'imputato a incidere sul potere di autodeterminazione del pubblico funzionario nello svolgimento della propria attività, nonché la coscienza e volontà dell'agente di usare la violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento dell'atto di ufficio. Col secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto, evidenziato dalla difesa, che l'ausiliaria della sosta aveva chiaramente escluso ogni contestualità tra il proferimento delle frasi minacciose e il compimento dell'atto di ufficio, consistito nella redazione della multa e nella richiesta di documenti per la contestazione immediata.
Col terzo motivo denuncia che la motivazione sul trattamento sanzionatorio si è esaurita in un mero riferimento al comportamento processuale dell'imputato.
DIRITTO
Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sede di merito emerge che lo OV profferì le frasi minacciose riportate nel capo di imputazione dopo che la ausiliaria della sosta gli aveva elevato la contravvenzione e nell'atto di allontanarsi in macchina mentre la predetta stava avviando la procedura per la contestazione immediata. Da tanto consegue che la minaccia non solo non potè obiettivamente tendere a impedire l'elevazione della contravvenzione, che era già avvenuta, ma non ebbe neppure alcun nesso funzionale con la determinazione dello OV - che si concretò ed esaurì col suo volontario allontanamento -, di non aderire alla procedura di contestazione immediata.
Il contestato reato di resistenza deve, pertanto, essere derubricato in quello di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61 n. 10 cp., per il quale peraltro, in mancanza di querela, l'azione penale non poteva essere iniziata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., qualificato il fatto come minaccia aggravata ex artt. 612, 1^ co. e 61 n. 10 cp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2005