Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7734
CASS
Sentenza 17 maggio 2003

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Il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 Statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.

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  • 1LAVORO: licenziamento per giusta causa e precedenti fatti disciplinari non contestati.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …

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  • 2LAVORO: licenziamento per giusta causa e precedenti fatti disciplinari non contestati.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …

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  • 3Licenziamento per giusta causa: possono rilevare anche i precedenti fatti non contestatiAccesso limitato
    Fulvio Graziotto · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2017

  • 4Licenziamento per giusta causa e infrazioni precedenti non contestate (di F. Graziotto)
    Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 2 maggio 2017

    Con la sentenza n. 22322 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …

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  • 5Licenziamento per giusta causa: possono rilevare anche precedenti fatti non contestati
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 19 aprile 2017

    Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite aveva anche riconosciuto la lavoratrice per essersi appropriata di merce qualche giorno prima all'interno dello stesso punto vendita. Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice avverso il licenziamento comminatole, ma la Corte di Appello accoglieva il gravame del datore di lavoro, una società cooperativa, e riformava la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del licenziamento. La lavoratrice ricorre in cassazione con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7734
Data del deposito : 17 maggio 2003

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