Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 1
Il principio della immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 Statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati, e collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.
Commentari • 7
- 1. LAVORO: licenziamento per giusta causa e precedenti fatti disciplinari non contestati.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …
Leggi di più… - 2. LAVORO: licenziamento per giusta causa e precedenti fatti disciplinari non contestati.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Decisione: Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Lavoro Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …
Leggi di più… - 3. Licenziamento per giusta causa: possono rilevare anche i precedenti fatti non contestatiAccesso limitatoFulvio Graziotto · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2017
- 4. Licenziamento per giusta causa e infrazioni precedenti non contestate (di F. Graziotto)Redazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 2 maggio 2017
Con la sentenza n. 22322 del 2016 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento. Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite …
Leggi di più… - 5. Licenziamento per giusta causa: possono rilevare anche precedenti fatti non contestatiAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 19 aprile 2017
Il caso. Una lavoratrice di un supermercato veniva licenziata per giusta causa a seguito di un episodio nel quale era risultato che non aveva pagato alcuni calzini, rimasti occultati sotto una confezione di acqua, ma non solo: un'addetta alle vendite aveva anche riconosciuto la lavoratrice per essersi appropriata di merce qualche giorno prima all'interno dello stesso punto vendita. Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice avverso il licenziamento comminatole, ma la Corte di Appello accoglieva il gravame del datore di lavoro, una società cooperativa, e riformava la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del licenziamento. La lavoratrice ricorre in cassazione con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7734 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PRESTIPI Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO F. Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI ER, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE FRANCO BELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.N.A.I.P. (ENTE ACLI per l'ISTRUZIONE PROFESSIONALE) DI MESSINA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25347/00 proposto da:
E.N.A.I.P. - ENTE ACLI PER L1 ISTRUZIONE PROFESSIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERNAIA 43, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO RAO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CARUSO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
PI ER, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE FRANCO BELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 626/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 27/12/99 R.G.N. 307/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito quello principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Messina, IN FE esponeva di aver lavorato con la qualifica di operatore tecnico dell'ENAIP, Ente Acli Istruzione Professionale di Messina, con l'incarico di autista di un pulmino, addetto al trasporto di allievi inabili tra il loro domicilio e la scuola, dal 1991 all'8 febbraio 1995, quando era stato licenziato per motivi disciplinari, a seguito delle seguenti contestazioni:
- avere rivolto minacce gravi nei confronti di due colleghi;
- avere iniziato a lavorare in ritardo il 7 novembre 1994, per sottoporsi ad analisi cliniche, senza aver dato tempestiva comunicazione alla direzione, con pregiudizio grave per gli allievi inabili che non erano stati avvisati;
- non avere provveduto alle pulizie del pulmino.
Il RE rigettava le domande, valutando ai fini della gravità delle mancanze, anche i fatti non specificamente contestati, ai fini del giudizio di proporzionalità tra fatto e sanzione adottata. Con sentenza 29 ottobre-27 dicembre 1999, il Tribunale di Messina accoglieva l'appello proposto dal IN avverso la decisione del RE, dichiarando illegittimo il licenziamento. I giudici di appello non ordinavano tuttavia la reintegrazione del lavoratore, disponendo invece che lo stesso fosse riassunto nel termine di tre giorni, o, in mancanza, ricevesse a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Osserva il Tribunale che il richiamo alla lettera di contestazione degli addebiti poteva essere sufficiente, nel caso di specie, ad integrare la comunicazione dei motivi prescritta dalla legge ai fini dell'efficacia del licenziamento.
Quanto alla dedotta violazione del principio di immutabilità delle contestazioni, i giudici di appello osservavano che il RE correttamente aveva tenuto conto anche dei precedenti disciplinari del IN, anche se non specificamente contestati. Il Tribunale richiamava sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è possibile tener conto dei precedenti disciplinari de lavoratore, anche oltre il termine dei due anni di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ai fini di una valutazione della gravità dei comportamenti contestati in sede disciplinare. Quanto al primo episodio contestato (minacce gravi rivolte a due colleghi di lavoro), i giudici di appello riteneva che i fatti, nella loro materialità, non erano stati dimostrati. In ordine al ritardato inizio della prestazione di lavoro del 7 novembre 1994, il Tribunale osservava che doveva ritenersi violato il principio della immediatezza della contestazione, intervenuta a due mesi dal fatto.
Pur dovendosi intendere l'immediatezza in senso relativo, non poteva considerarsi legittimo il ritardo con il quale l'Ente aveva contestato tali fatti, in modo da consentire il cumulo dei vari addebiti eventualmente idoneo a giustificare la massima sanzione disciplinare.
In ogni caso, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova delle ragioni che gli avevano impedito di conoscere e contestare immediatamente il fatto. Una prova del genere non era stata neppure offerta da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale richiamava comunque la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1994 precisando che l'art. 43 stabilisce che le assenze per esami clinici di controllo dovesse essere comunicato alla direzione dell'Ente tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro dello stesso giorno, salvo comprovato impedimento.
Nel caso di specie, sottolineano i giudici di appello, il IN aveva spiegato di non aver potuto comunicare con congruo preavviso all'Ente appellato la sua temporanea assenza, in quanto il giorno precedente era domenica ed alla sua telefonata effettuata, alla mattina del lunedì, nessuno aveva risposto.
Tra l'altro, osservavano i giudici di appello, lo stesso appellante aveva più volte sollecitato l'Ente ad assumere un secondo autista, egli avrebbe potuto avvisare per i casi di sua assenza improvvisa. Doveva pertanto considerarsi illegittima la contestazione anche del secondo addebito di cui alla lettera del 17 gennaio 1995, in forza della quale era poi stato intimato il licenziamento. Quanto al terzo addebito, il IN doveva invece essere considerato responsabile di non aver effettuato la pulizia del pulmino con il quale svolgeva la propria prestazione lavorativa;
mansione che egli doveva svolgere, secondo le previsioni del contratto collettivo di lavoro.
Tale mancanza, da sola considerata, non era considerata tuttavia dai giudici di appello tale da giustificare il licenziamento. Quanto alle conseguenze del licenziamento, il Tribunale riteneva di applicare solo la tutela obbligatoria, in considerazione del fatto che l'Ente costituiva una organizzazione di tendenza, priva dei caratteri della imprenditorialità.
Avverso tale decisione il IN ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi di ricorso.
Resiste l'Enaip, Ente Acli Istruzione professionale, con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sorretto da un unico motivo, cui resiste il IN con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima decisione.
Appare preliminare l'esame del ricorso incidentale proposto dall'ENAIP con il quale si contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare del IN.
Con un unico, complesso motivo, l'EN.A.I.P., ricorrente incidentale, denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti, violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del CCNL di categoria 1994-97 e del contratto medesimo, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 codice civile, nullità del procedimento e della sentenza per omesso esame delle prove espletate e dei fatti accertati attraverso le prove medesime, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modifiche.
L'EN.A.I.P. rileva che erroneamente i giudici di appello avevano considerato singolarmente i tre episodi contestati con la lettera del gennaio 1995, senza tener conto del fatto che gli stessi dovevano essere esaminati nel complessivo comportamento tenuto dallo stesso lavoratore negli anni.
Il IN da subito aveva dimostrato di non voler collaborare con i colleghi ed i superiori. Era solito omettere di comunicare le eventuali assenze dal servizio, recando così gravi disagi a coloro che fruivano del servizio di trasporto a mezzo pulmino. Compito specifico (ed esclusivo) del ricorrente principale era quello di prelevare i ragazzi, tutti portatori di handicap, di accompagnarli con il pulmino presso la scuola, e di riportarli a casa al termine delle lezioni.
La omessa tempestiva comunicazione delle assenze impediva all'EN.A.I.P. di avvertire tempestivamente le famiglie dei ragazzi, che attendevano inutilmente al punto di incontro l'arrivo del pulmino.
Tra l'altro, il contratto richiamato dai giudici di appello era applicabile solo alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data della sua firma (21 maggio 1996). Il contratto precedente del 1989/1991 stabiliva un "obbligo" a carico del lavoratore ammalato di dare immediata comunicazione al proprio datore di lavoro della impossibilità di prestare servizio a causa di malattia. Pertanto, nel caso di specie, il IN avrebbe potuto avvertire la direzione dell'Ente sin dal sabato precedente della impossibilità di prestare servizio nelle prime ore del mattino da lui stesso fissato per il prelievo di sangue (2 novembre 1994-4 novembre 1994). Del tutto fuor di luogo, ad avviso del ricorrente incidentale, erano le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla possibilità di nomina di un "secondo autista" sollecitata dallo stesso IN proprio ai fini di una sua eventuale sostituzione nei casi di sua improvvisa impossibilità.
La vigente normativa, infatti, non prevede che un dipendente possa pretendere di avere un suo sostituto per il caso di improvvise urgenze.
Quanto al rifiuto del IN di eseguire le pulizie del pulmino, ad avviso dell'EN.A.I.P., valevano le stesse considerazioni già svolte a proposito del secondo episodio.
Non si era trattato, neppure in questo caso, di un fatto sporadico, poiché il IN si era sempre rifiutato di effettuare le pulizie del pulmino, che pure rientravano tra le mansioni di sua competenza. Il ricorso incidentale è fondato nei limiti di seguito indicati. Le considerazioni svolte dai giudici di appello in ordine al primo episodio (minacce gravi rivolte a due colleghi) sfuggono a qualsiasi censura.
Il Tribunale ha concluso, dopo un esame di tutte le risultanze probatorie, che l'episodio di minacce non poteva dirsi provato. Gli stessi colleghi del IN, sentiti in primo grado, ricorda il Tribunale, avevano infatti escluso di avere ricevuto minacce gravi dal IN, pure ammettendo che con lo stesso il 13 gennaio 1995 vi fu una accesa discussione.
In primo grado, il RE era giunto ad opposto conclusioni, valutando il comportamento complessivo e richiamando tutta la documentazione acquisita. Il primo giudice aveva spiegato la contraddizione esistente tra le dichiarazioni rese in istruttoria da TR e DA e quelle contenute nelle prime comunicazioni indirizzate al direttore dell'EN.A.I.P. il 13 gennaio 1995, con la volontà di non aggravare le posizione personale del collega. Quanto al secondo episodio, relativo alla mancata comunicazione del ritardo nell'inizio della prestazione lavorativa per malattia (essendo sostanzialmente equiparata alla assenza per malattia l'assenza o il ritardo dovuti alla necessità di sottoporsi ad analisi cliniche), i giudici di appello hanno ritenuto che in questo caso non fosse stato rispettato il principio dell'immediatezza della contestazione, in considerazione del periodo di tempo trascorso dal fatto al momento della comunicazione degli addebiti. Anche questa conclusione del Tribunale appare immune da vizi logici ed errori giuridici.
I giudici di appello hanno dato atto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio della immediatezza deve essere inteso in senso elastico. L'immediatezza e la tempestività che condizionano la validità del licenziamento per giusta causa vanno intese in senso relativo e possono, nei casi concreti, essere compatibili con un intervallo temporale reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre una unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria del datore di lavoro. (Cass. 1^ aprile 2000, n. 3948). Una volta ribadito questo principio, il Tribunale - con accertamento insindacabile in questa sede - ha escluso la sussistenza del requisito della tempestività con riferimento al secondo episodio contestato (relativo alla mancanza del 4 novembre 1994). I giudici di appello hanno sottolineato che sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire la prova della impossibilità, o difficoltà, di provvedere ad una tempestiva contestazione dell'addebito.
I rilievi che precedono inducono a ritenere assorbite tutte le altre eccezioni formulate dall'EN.A.I.P. (quali, ad esempio, quella relativa alla inapplicabilità del contratto del 1994, in quanto entrato in vigore per la parte che qui interessa solo nel 1996, e l'altra, relativa all'inesistenza di un diritto del lavoratore ad ottenere la nomina di un suo sostituto per il caso di improvvisa sua malattia: quasi una sorta di job sharing ante litteram). Fondate invece appaiono le censure formulate in ordine al terzo episodio, riguardante il rifiuto del IN di procedere alla pulizia del pulmino.
In ordine a tali circostanze, i giudici di appello hanno precisato che vi era stata sostanziale ammissione del IN del rifiuto di svolgere questa mansione, che pure rientrava nelle mansioni proprie del suo livello.
E, tuttavia, ha osservato il Tribunale, tale fatto di per sè considerato non era sufficiente per giustificare la massima sanzione, quella espulsiva. Inoltre, i giudici di appello hanno osservato che il IN in epoca precedente, in numerosi scritti e pro-memoria, aveva invitato la direzione a fornirgli un locale idoneo ed i mezzi necessari per l'espletamento di questo compito ed hanno concluso, con una affermazione che il Collegio ritiene apodittica, "risulta perciò adempiuto l'onere probatorio, gravante sul lavoratore, in ordine alla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non' imputabile".
La conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello appare anche in contrasto con la - corretta - premessa, contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale il principio della immutabilità dei motivi contestati non preclude al giudice la valutazione dei precedenti disciplinari del prestatore di lavoro, risalenti anche ad oltre due anni prima del licenziamento e considerati, non già come ulteriori cause autonome di recesso, ma come circostanze confermative della mancanza contestata, contribuendo ad una più adeguata valutazione della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore e dalla proporzionalità con il provvedimento espulsivo (Cass. 19 novembre 1993 n. 11410, 20 luglio 1996 n. 6523). In contrasto con tale principio, i giudici di appello hanno isolato il fatto contestato e non hanno considerato - nell'ambito del periodo di servizio prestato dal IN (1991-1995) e quindi eventualmente anche oltre il biennio di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori - se il comportamento tenuto nella specifica circostanza dal IN fosse da considerare una mancanza del tutto isolata ovvero se lo stesso costituisse semplicemente conferma di un più generale atteggiamento di mancanza di collaborazione o di manifesta insubordinazione e se, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, fosse tanto grave da costituire giusta causa di risoluzione del rapporto.
L'accoglimento del ricorso incidentale determina naturalmente l'assorbimento del ricorso principale, con il quale il IN denuncia violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, deducendo che erroneamente il Tribunale avrebbe accordato la tutela obbligatoria - in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, spettantegli in considerazione dell'attività svolta dall'Ente in forma imprenditoriale -.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione alle censure accolte.
Il giudice di rinvio provvedere a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione, assorbito il ricorso principale. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d'Appello di Catania anche per la spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003