Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
Con riferimento alla tassa prevista, per effetto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, mentre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che possiede in quanto proprietario un autoveicolo idoneo alla circolazione, responsabile di imposta è colui che risulta proprietario dal PRA; conseguentemente, in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha l'obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, si surroga al creditore per ottenere la restituzione dal debitore di quanto pagato, senza che assuma rilievo l'eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il debitore potrà agire in rivalsa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10177 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMASO D'AQUINO 75, presso l'avvocato MARIO LACAGNINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JOELLE PICCININO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso l'avvocato M. ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERNANDO CARDINALI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 709/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lacagnina, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18 marzo 1993, MI VI - premesso che il 3 giugno 1986 aveva venduto a PP LL un'auto, perdendone così la disponibilità e il possesso (come accertato con sentenza 10 novembre 1992 del Giudice conciliatore di RA); che, ciò non ostante, egli aveva dovuto pagare le tasse automobilistiche per gli anni 1987/91 per conto del nuovo possessore, in quanto l'atto di vendita non era stato trascritto al P.R.A. - conveniva, di conseguenza, lo LL in giudizio avanti al Tribunale di RA, per sentirlo condannare al rimborso in suo favore della complessiva somma di £. 5.654.730, oltre ad interessi per il titolo indicato. Nel costituirsi, lo LL eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, per avere egli, a suo dire, alienato, nel marzo 87, la vettura in questione a tale Barbato Nicola, e chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia OR di RA incaricata (in relazione al contratto concluso con l'attore), del passaggio di proprietà (autorizzazione peraltro negata dal primo Giudice) il rigetto delle domande attoree. Con sentenza del 26 novembre 1994, il Tribunale accoglieva la domanda. E, con successiva sentenza del 23 maggio 1997, la Corte di appello di Torino rigettava, a sua volta, il gravame dello LL contro la statuizione di primo grado.
Da qui l'ulteriore odierno ricorso per cassazione dello stesso LL: al quale resiste il VI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo della impugnazione, il ricorrente - denunciando "insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - lamenta, in sostanza, che abbia per tal profilo errato la Corte territoriale nel condannarlo, in contraddizione con il principio di diritto enunciato, al pagamento dei tributi automobilistici, ancorché egli avesse dimostrato di non essere più, dal marzo 1987, il possessore del veicolo in questione.
La censura è infondata.
La controversia va risolta in applicazione del principio di diritto (anche di recente riaffermato da Cass. n. 7668/1997) per cui, con riferimento alla tassa prevista, per effetto della immatricolazione dell'autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell'art.5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 (conv.
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53), mentre il soggetto passivo della obbligazione tributaria è colui che possiede a titolo di proprietà un autoveicolo idoneo alla circolazione perché immatricolato e non cancellato, responsabile di imposta è, invece, colui che risulta proprietario dal pubblico registro automobilistico.
Con la duplice conseguenza, per un verso, che, nel caso di vendita del veicolo non seguita dalla immediata comunicazione al P.R.A. (così come prescritto dall'art. 59 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e 94 D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285), il compratore, soggetto passivo della obbligazione tributaria, ha l'obbligo di fornire al venditore (responsabile di imposta) i mezzi necessari per il pagamento e, per altro verso, che il venditore, se, essendone richiesto, provveda al pagamento con mezzi propri, versa, nei confronti del compratore, nella situazione di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e che, con il pagamento, si è pertanto surrogato al creditore per ottenere la restituzione, dal debitore, di quanto pagato.
Nel caso di specie - risultando documentalmente provato (e comunque già giudizialmente accertato) che l'autovettura, cui si riferiscono le annualità 1987-91 del tributo in questione, era stata venduta, il 30 giugno dell'anno precedente, dal VI allo LL - correttamente i giudici a quibus hanno riconosciuto al VI, in aderenza al su riferito principio, il diritto al rimborso dei tributi pagati quale obbligato formale e del pari correttamente hanno individuato nello LL il soggetto a ciò tenuto quale obbligato sostanziale, per essere stati a lui appunto trasferiti, dall'attore la proprietà ed il possesso della predetta vettura. Nè rileva nei confronti del VI che ha agito ex contractu, l'eventuale successivo trasferimento del mezzo operato dal suo avente causa nei confronti del terzo: che, ai fini di rivalsa, lo stesso LL, e non certo il VI, avrebbe semmai potuto chiamare in causa, cosa che però non ha fatto.
Il ricorso va pertanto integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £. 171.400, oltre £. 800.000 per onorario. Il Roma, il 29 marzo 1999 Depositata in cancelleria il 21 settembre 1999.