Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10177
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Sentenza 21 settembre 1999

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Con riferimento alla tassa prevista, per effetto dell'immatricolazione dell'autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, mentre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che possiede in quanto proprietario un autoveicolo idoneo alla circolazione, responsabile di imposta è colui che risulta proprietario dal PRA; conseguentemente, in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha l'obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore, se provveda al pagamento con mezzi propri, si surroga al creditore per ottenere la restituzione dal debitore di quanto pagato, senza che assuma rilievo l'eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il debitore potrà agire in rivalsa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10177
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10177
    Data del deposito : 21 settembre 1999

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