Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
E A N L O I L Z E A D R " 9 T 7 . S 4 I T 3 G R . E A N ' R L 7 L A 6 EPUBBLICA ITALIANA E 9 D 1 D - 6 65 6 0 1 E I 5 - T S 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N N E E E S S G E I " G LA CORTE ONE A P E L Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI -- Presidente R.G.N. 18252/98 Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere Cron. Dott. Giuseppe MA BERRUTI Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 26/01/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio MAGRONE ARDITO, rappresentato e difeso dall'avvocato PETINO MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI EL, MONTEPASCHI SERIT SpA;
intimate avverso la sentenza n. 1580/97 del Pretore di CATANIA, 2001 depositata il 13/09/97; 230 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/01/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Magrone, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine: per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 17-4-1996 OR AR proponeva opposizione innanzi al Pretore di Catania nei confronti del Comune di Catania e della Montepaschi Serit s.p.a., quale concessionaria per la riscossione dei tributi di detto Comune, avverso due cartelle esattoriali, per gli importi di £.227.285 e 454.570, notificatele a titolo di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada. L'adito Pretore, costituitisi il Comune e la Montepaschi-Serit, con la sentenza in esame, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la “nullità" delle cartelle esattoriali in questione in quanto conseguenti a verbali di contravvenzioni notificati non ai sensi della 1.n.890/82 ed a mezzo di un'agenzia privata di recapito di corrispondenza. Ricorre, ex art. 111 Cost., a mezzo di due motivi il Comune di Catania;
non ha svolto attività difensiva l'intimata. Il Comune ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell'art. 7 della 1.n.890/82 per non avere il Pretore considerato, nella fattispecie in esame, la validità della notifica dei verbali mediante "consegna al portiere" anche in mancanza di indicazioni in ordine alle ricerche da effettuare per rintracciare il destinatario. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 4, 12 e 29 del D.P.R. n.156/93 per non avere il Pretore considerato che la notifica a mezzo posta, pur se effettuata dal dipendente di un'agenzia privata concessionaria dei recapiti urbani, è valida per quanto testualmente disposto B dall'art. 12 del suddetto decreto secondo cui “le persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle mansioni loro affidate, in conformità agli artt.357 e 358 c.p.". Deve, preliminarmente, rilevarsi che il ricorso è inammissibile. Nella controversia in esame, infatti, il thema decidendum è costituito dall'opposizione avverso due cartelle esattoriali notificate a seguito dell'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada: ne consegue che, poiché, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (si veda, in particolare, Cass. S.U. n.562/900 m.539393), in tale fattispecie è ammissibile l'opposizione ex 1.n.689/91 per le sole sanzioni per cui sia mancata la notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento della violazionne alle norme in tema di circolazione stradale in quanto qualora detti atti siano stati notificati, la notifica della cartella esattoriale può dare adito alla sola opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. ( o all'opposizione agli atti esecutivi in caso di contestazioni in ordine alla regolarità formale della cartella), avverso la decisione del Pretore di Catania doveva essere proposta, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, impugnazione mediante appello e non mediante ricorso per cassazione. In proposito, va evidenziato come dalla stessa sentenza impugnata emerge che il Pretore, 1 nell'affermare che "risulta fondato il motivo relativo alla nullità della notifica dei verbali di contravvenzione” e che “la nullità delle notifiche dei verbali di contravvenzione comporta quelle delle relative iscrizioni esattoriali", ha inteso accertare la validità dei titoli esecutivi in questione quale appunto giudice in sede di opposizione all'esecuzione (e non in sede di mera opposizione ex 1.n.689/81). Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate comporta non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 26-1-2001 B-Shohभूजू Ho love вил L'estensore بر segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 MAG. 2001 Oggl IL CANCELLIERE MA Di ZZ Н дного E N A IO L L Z E A D R T 9 * IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 6 E 9 D E 1 - I T 5 S N - N E 3 E S E E S " G I G A E L IL CANCELLIERE нного MA Di ZO гобного раже