Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2002, n. 11862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11862 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
N ee 69446 O I Z 6 8 A V 9 E R 1 / . T 4 S ITALIANA N / I ME DEL POPOLO ITALIANO 6 G 2 E . R R . R O A I A D A R D . A B T E E SUPREMA DI CASSAZIONE U A D T Dott. Giulio 1 1862/02 B T I I N S 1 IA R E N T 3 S E 1 R S SEZIONE QUINTA CIVILE E . E I A M T 1 A Composta dagli Ill.r M R.G.N.8391/2000 Presidente Dott. Eugenið AMARI Consigliere 28471 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Consigliere Rep. SPAGNA MUSSODott. Bruno Ud. 10/05/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi SENTENZAMPIONE CIVILE IRPEF - ILOR Calamità naturali 1984 N. 69446 sul ricorso proposto da: Sospensione riscossione- DELLE FINANZE in persona del Ministro Effetti ricollega- AMMINISTRAZIONE bili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge Ulteriore Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura beneficio rideter- minazione imponi- bile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
DONATA, quale PALUMBO erede di RI TT;
- intimata avverso la sentenza n. 87/02/99 della Commissione M Tributaria Regionale di Campobasso Sez. n.2, dell'8-04- 2 1 0 2 1999, depositata il 13-04-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
vista la richiesta scritta del Sostituto Procuratore Dott. E. Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor LL AT, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e chi notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria M Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.791 convertito in Legge n.46/1986, 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, della legge 28 febbraio 1986, n.46, 2 del DPR 597/1973, nonché delle Leggi n.363/1984 e n.263/1989. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 13-02-2002 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, come convertito con modificazioni in legge 28 - prevede che le somme relative a febbraio 1986, n.46 pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei eventi sismici, non alla formazioneconcorrono сва colpiti dacomuni dell'Italia centrale e meridionale dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione th autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata comefebbraio 1999, n.28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il senza che Occorraricorso deve essere rigettato, provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 10 Maggio 2002. Il Presidente fan favalo Dott. Graziadei Giulio EstensoreIl Consigliere.iere. Relatore Dott. Antonino Di Blasi DEPORTATO IN CANCELLERIA - 7 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 1 Osvalde Ascanio