Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2017, n. 55715
CASS
Sentenza 22 novembre 2017

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In materia di misure di prevenzione patrimoniali, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvediemnto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito nè, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifetsata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento).

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  • 1Banca e Finanza
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    1) L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che un medesimo comportamento anticoncorrenziale sia considerato come avente al contempo per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza, ai sensi di Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento Secondo la Quinta Sezione, in conformità con la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione formatasi in epoca precedente all'entrata in vigore della l. n. 161 del 2017 (Sez. VI, n. 55715 del 2017; Sez. VI, n. I costi delle polizze assicurative …

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  • 2Contratti e Garanzie
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    1) L'articolo 2, lettera b), l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale La società Beta Soc. Coop. in concordato preventivo, avente causa della società Alfa Soc. Coop. a r. l., proponeva un ricorso per regolamento di competenza …

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  • 3La Cassazione torna sul requisito della buona fede del terzo creditore in tema di confisca di prevenzione
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 aprile 2020

  • 4Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018

    Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2017, n. 55715
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55715
Data del deposito : 22 novembre 2017

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