Sentenza 23 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8624 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA Composta dagli Ill Sigg3 6 2 4 70 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto ΕΖΙΟΙ Lavoro Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 5080/99 Cron.18723 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LO PE, NI SC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SORA 47, presso lo studio dell'avvocato ROSSI SERGIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASSARA' PE giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
ACEA S.p.A. - in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. pro rappresentato e difeso dall'avvocato TAZZOLI 6, VACCARELLA ROMANO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1236 -1- avverso la sentenza n. 132/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 06/03/98 R.G.N. 1813/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ROSSI;
udito l'Avvocato VACCARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23.2.1989 il Tribunale di Roma, quale giudice d'appello, confermando la impugnata sentenza del Pretore di Roma, rigettava la domanda - proposta nei confronti dell'Azienda Comunale Elettricita' e Acque di Roma (A.C.E.A.) da IU RE e da CA ON, dipendenti inquadrati in cat. BS - di riconoscimento, a decorrere dal 1.10.1980, della cat. Al in relazione alle mansioni svolte e alle previsioni dell'art. 2103 c.c. Il giudice - nella d'appello accertato che l'attivita' dei due lavoratori consisteva preposizione ad una piccola squadra, incaricata di provvedere alla individuazione e alla riparazione dei punti di guasto sulle reti elettriche, genericamente segnalati dalla direzione operativa, alla quale era preposto un dipendente inquadrato in cat. As ha osservato che, alla stregua della contrattazione collettiva nazionale, l'attività fatta valere in giudizio non poteva essere compresa in quella, propria della cat. Al, di svolgimento di funzioni di concetto, di natura direttiva o comportanti un notevole grado di responsabilità e che, invece, la stessa attività appariva peculiare della categoria di appartenenza anche secondo la previsione della contrattazione aziendale, la quale inquadrava in categoria BS i dipendenti che esplicavano attività di intervento per localizzazione, individuazione e riparazione dei guasti sulla rete elettrica e demandava a quelli inquadrati nelle cat. Al e AS l'espletamento di compiti relativi allo studio, consulenza e progettazione del campo elettrico per la realizzazione di opere civili o industriali. Il Tribunale, d'altra parte, non ha ritenuto non idonea, ai fini del conseguimento del diritto all'inquadramento superiore, neanche l'attività, pur protrattasi per svariati mesi, di installazione su automezzi di alcune apparecchiature per la effettuazione degli interventi, anche STU 3 perché per la sua natura eccezionale ed accessoria rispetto a quella ordinaria, la stessa non poteva valere come attività prevalente al fine della qualificazione delle mansioni. Il giudice d'appello, infine, ha escluso la rilevanza del riconoscimento della stessa qualifica richiesta dai ricorrenti in favore di altri due dipendenti appartenenti anch'essi alla cat. BS. Proposto dai lavoratori ricorso per cassazione contro questa sentenza, lo stesso veniva accolto per quanto di ragione da questa Corte con la sentenza n. 8330 del 1992. La S.C., mentre riteneva inammissibili le censure relative all'interpretazione della contrattazione collettiva, rilevava difetti di motivazione consistenti nella omessa valutazione di circostanze (quali il ricevimento da parte della sala operativa della sola indicazioni dei guasti, il rapporto diretto intrattenuto con il capo della sezione operativa, dirigente del servizio, l'uso di sofisticate apparecchiature sulle linee di alta tensione) da cui si sarebbero potuti evincere una responsabilità e un impegno qualitativo dei ricorrenti, particolari e maggiori di quelli ordinari caratterizzanti il lavoro della altre squadre;
e ravvisabili altresì nella valutazione inadeguatamente compiuta dal giudice di - merito senza l'osservanza dei criteri precisati dalla giurisprudenza per l'ipotesi di mansioni promiscue - in merito all'eventuale rilevanza dello svolgimento delle mansioni di installazione di apparecchiature su automezzi. Quanto alla deduzione di violazione dell'art. 2103 e di difetto di motivazione per la mancata valorizzazione della attribuzione della qualifica, richiesta dai ricorrenti, a due altri dipendenti svolgenti le loro stesse mansioni, la Corte, mentre riteneva infondate le censure con riferimento alla posizione del STUI 4 dipendente Santercole, quanto alla posizione del dipendente RO addebitava al giudice di merito di avere recepito le deduzioni dell'ACEA circa la diversità dell'attività svolta dal medesimo, alla sua elevata anzianità di servizio e alla prossimità del pensionamento, in difetto di riscontri e senza avere ammesso, delle richieste istruttorie del ricorrente, quella non preclusa, relativa alla richiesta di esibizione della delibera di attribuzione della qualifica Al al RO. E precisava che il relativo vizio di motivazione era rilevante rispetto all'orientamento, che la Corte riteneva di riconfermare, circa le conseguenze - in caso di rivendicazione di un inquadramento superiore - del riconoscimento della medesima qualifica ad altri dipendenti svolgenti prestazioni quantitativamente e qualitativamente identiche. Riassunto il giudizio da parte del RE e del ON davanti al Tribunale di Frosinone, designato quale giudice di rinvio, il medesimo con sentenza del 6 marzo 1998 rigettava le loro domande. Quanto alle mansioni di preposizione a squadra addetta alla precisa individuazione dei guasti alle linee elettriche e alla loro riparazioni, osservava che in effetti l'esame approfondito delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado non evidenziava elementi rilevanti di un impegno professionale e di responsabilità operative superiori a quelli ordinari e caratteristici dell'inquadramento in categoria BS. In particolare, infatti, i ricorrenti facevano diretto riferimento al capo sezione sala operativa da un punto di vista meramente gerarchico, principalmente in relazione agli aspetti amministrativi, mentre anch'essi dal punto di vista operativo dipendevano dal capo sala operativa, di cui seguivano le indicazioni. STŮ 5 Circa la problematica relativa alle mansioni di installazione di apparecchiature su automezzi, il giudice di rinvio, nel seguire i criteri di indagine dettati dalla sentenza della S.C., osservava che non ne rimaneva esclusa la sussistenza a carico degli attori dell'onere di provare i caratteri qualificanti dell'attività fatta valere. Doveva osservarsi allora che dal corredo probatorio sottoposto al Tribunale era dato da ricavare solo che l'episodio relativo si protrasse per vari mesi, mentre mancavano dati sulla frequenza dell'attività, sull'effettivo impegno sostenuto dai lavoratori, sulla incidenza di detto incarico sulle mansioni ordinariamente affidate, sul bagaglio tecnico impiegato e sull'eventuale apporto ideativo o progettuale. Conseguentemente non era accertato il carattere di particolare complessità o di elevata o comunque significativa specializzazione professionale dell'attività in questione, presupposto del superiore inquadramento richiesto. Riguardo all'incidenza del riconoscimento del superiore inquadramento al RO, il Tribunale di Frosinone, da un lato affermava la propria adesione al più recente orientamento giurisprudenziale sull'inesistenza di un generale principio di parità di trattamento nei rapporti interprivati e alle conseguenze che ne derivano nel caso in cui, come nella specie, manchi la deduzione di rilevanti moventi discriminatori. Dall'altro, rilevava che, chiesta e conseguita l'esibizione dei documenti relativi alla vicenda dell'attribuzione al RO del superiore inquadramento, neanche sulla base dei relativi atti era possibile ipotizzare l'omogeneità della sua situazione rispetto a quella degli appellanti. Infatti la sua promozione era avvenuta con decorrenza dall'1.1.1986 e non già dal 1980, mentre nel verbale dell'incontro per l'esame della sua richiesta, avvenuto nel giugno del 1986, si dava rilievo al fatto che al RO, successivamente al STU 6 pensionamento, avvenuto nel 1980, del Santercole la cui posizione di caporeparto non era stata più ricoperta furono assegnati compiti di 1 coordinamento come capo squadra più anziano. In conclusione il giudice di rinvio richiamate le declaratorie contrattuali relative alla categoria riconosciuta ai ricorrenti e a quella da loro reclamata, rilevava come dall'esame delle stesse, inusualmente specifiche e puntuali, risultasse pienamente confermata la esattezza dell'inquadramento in atto. Il RE e il ON contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L'ACEA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unitario motivo di ricorso, deducendosi violazione dell'art. 384 c.p.c. e del vincolo derivante dalle sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione, anche in caso di rilevato vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di rinvio si sia posto in posizione antitetica rispetto alle censure mosse dalla Cassazione alla sentenza del Tribunale di Roma, della quale aveva quasi letteralmente tratto l'impianto argomentativo. In particolare, per quanto riguarda l'incidenza delle mansioni di montaggio di apparecchiature sui nuovi automezzi, non solo non aveva compiuto le indagini prescritte dalla S.C., ma aveva anche omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie articolate nell'atto di riassunzione, nonché sulla richiesta di escussione del teste ing. Pesci, fornitore dell'ACEA indicato in primo grado e non escusso dal Pretore -, in merito alla - circostanza che il RE, in rappresentanza dell'ACEA, aveva trattato con il teste in completa autonomia, godendo di capacità di iniziativa assoluta. Quanto all'applicazione del principio di parità di trattamento, il giudice di rinvio, mentre non si era pronunciato sull'ammissione del teste RO sulla Sill 7 circostanza del passaggio di categoria a seguito di transazione, aveva privilegiato la corrente giurisprudenziale orientata in senso difforme da quello recepito nella sentenza della S.C. vincolante nella presente sede, in particolare non effettuando neanche la comparazione valutativa richiesta anche dalla citata sentenza n. 8562/1995. Il ricorso non è fondato. Le doglianze generiche circa la complessiva non ottemperanza del giudice di rinvio ai vincoli posti dal precedente svolgimento del giudizio e, in particolare, dalla sentenza della Corte di cassazione, sono chiaramente infondate, posto che il Tribunale di Frosinone ha proceduto puntualmente agli accertamenti richiestigli dalla pronuncia di annullamento con rinvio. E va innanzitutto preso atto che i ricorrenti non muovono alcuna censura alla parte della sentenza con cui è stato accertato che le loro mansioni relative alle operazione di ricerca e riparazione dei guasti delle linee elettriche in realtà non presentavano quegli aspetti di speciale importanza e responsabilità che avrebbero potuto giustificare l'inquadramento nella categoria rivendicata, in relazione alle declaratorie contrattuali. Anche per quanto riguarda le mansioni di installazione di apparecchiature su nuovi automezzi, il giudice di rinvio ha debitamente tenuto conto degli aspetti di indagine richiesti dalla sentenza della S.C. e, dopo avere giustamente rilevato che l'onere della prova degli elementi costitutivi della domanda doveva ritenersi gravante sugli attori, ha constatato che mancavano elementi a riprova delle circostanze che avrebbero potuto rendere idonea la attività in questione ai fini della maturazione del diritto al superiore inquadramento;
né alcuna concreta doglianza di illogicità di tale conclusione è stata formulata dagli attuali ricorrenti. Questi ultimi in effetti si dolgono della mancata ammissione della prova per testi STU 8 che sarebbe stata articolata in sede di riassunzione. Al riguardo però va osservato che, salvo il caso eccezionale di ammissibilità di nuove conclusioni, nel giudizio di rinvio non è ammissibile la richiesta di nuove prove (cfr. Cass. S.U. n. 3168/1996, Cass. n. 2420/1999, n. 3680/1999 e, con riferimento al rito del lavoro, Cass. n. 4936/1995 e n. 3816/1996), né una contraria conclusione è desumibile, nella specie, dalla precedente sentenza di cassazione, che si è limitata a evidenziare la necessità di un approfondimento dell'indagine sul punto. Nel caso in esame è decisivo anche il rilievo che con il ricorso per cassazione, in violazione del principio di autosufficienza dello stesso, non è specificato l'oggetto della prova di cui si lamenta la mancata ammissione e la mancata considerazione. E quanto alla mancata ammissione della prova asseritamente formulata in primo grado con indicazione del teste ing. Pesci, va rilevato che la circostanza relativa (avere trattato il RE con l'azienda del Pesci in assoluta autonomia, godendo di capacità di iniziativa assoluta) non presenta le precisazioni sull'oggetto e sui tempi che sarebbero state necessarie per comprovare l'ammissibilità e la rilevanza della prova. Relativamente alla esigenza di accertamento delle circostanze relative al riconoscimento della categoria superiore al dipendente RO, ugualmente il giudice di rinvio ha ottemperato a quanto richiesto dalla sentenza di cassazione, anche se senza che ciò abbia avuto concreta incidenza lo stesso ha - superfluamente voluto ricordare, in linea di principio, la sua adesione all'orientamento in materia di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte successivamente alla sentenza resa nel presente giudizio. Stu 9 Al fine di giustificare le precedenti affermazioni, è opportuno preliminarmente sottolineare che la sentenza di cassazione con rinvio n. 8330/1992, come si evince dal complesso delle considerazioni svolte, ha inteso affermare il principio che, in base ad esigenze di parità di trattamento, nel caso di svolgimento da parte di un dipendente di mansioni identiche, quantitativamente e qualitativamente, a quelle svolte da dipendenti più favorevolmente inquadrati, debba essergli riconosciuto lo stesso trattamento, a meno che l'imprenditore non sia in grado di giustificare la deroga al principio di parità con ragioni, anche di opportunità, coerenti con le esigenze dell'impresa. Ebbene, il Tribunale di Frosinone ha escluso la sussistenza di una omogeneità della posizione del RO con quella degli attuali ricorrenti, rilevando che la superiore qualifica gli era stata riconosciuta solo a partire al 1986, in sede di conciliazione e transazione, e che, d'altra parte, egli aveva svolto compiti di coordinamento come capo squadra più anziano, dopo che era stata soppressa, nel 1980, la posizione di capo reparto. A fronte di tale puntuale accertamento, non privo di correlazione con i principi enunciati nella sentenza n. 8330/1992, deve ritenersi inammissibile, ancor prima che infondata, la generica doglianza dei ricorrenti, i quali, del resto, lamentando la mancata escussione del RO come teste, fanno riferimento alla prova di una circostanza – la promozione del medesimo a seguito di transazione - -, di cui nella sentenza impugnata si dà atto, in base alla acquisizione del relativo documento, e non tengono presente che questa Corte aveva previsto proprio il ricorso a tale acquisizione, ritenendo che il giudice di merito a ragione aveva dichiarato tardiva la richiesta di ammissione della prova testimoniale. STALI 10 Il ricorso, che non è fondato sotto nessun profilo, va dunque rigettato. Le spese di questo grado vengono poste a carico dei ricorrenti, in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alle controparte le spese di questo grado, che di determinano in L. 21000 oltre a L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ropanie de Ufuis Screcio Taffel. десе IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 GIU. 2001 oggi, A M E IL CANCELLIERE"fill R P U S T R I 3 0 A O 1 3 D S C , 5 . S T A O . R L T , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A I G M D I A G E E A , O L T O D T R E I A T T R S L I I N L G D E E E S O D R E 11