Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Il principio secondo il quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza spetta, per tutti, al giudice che ha pronunciato quello divenuto irrevocabile per ultimo, opera anche se tale provvedimento sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati, nessuno dei quali compresi nella pronuncia del g.i.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 16.11.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.6270
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. PIERO MOCALI " N.16944/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIBUNALE di ASTInei confronti di:
OS IN N. IL 19.02.1945
avverso ordinanza del 13.04.1999 TRIBUNALE di ASTI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza del 13.4.1999, il Tribunale di Asti ha accolto la richiesta presentata da SS UI a norma dell'art. 671 c.p.p. ed ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con cinque sentenze, rideterminando la pena in sei anni, undici mesi e quindici giorni di reclusione e in lire 600.000 di multa.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti proponeva ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'ultimo comma dell'art. 665 c.p.p. e violazione del giudicato. Preliminarmente va rilevato che è fondato il primo motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompetenza del Tribunale di Asti quale giudice dell'esecuzione.
L'orientamento della giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato nel senso che la disposizione di cui all'art. 665, comma 4 c.p.p. detta un criterio unitario nell'individuazione del giudice funzionalmente competente, stabilendo che, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato quello divenuto irrevocabile per ultimo, anche se i reati oggetto dell'ultima condanna siano estranei alla deliberazione da adottare (Cass., Sez. I, 5 novembre 1996, Capriglione;
Cass., Sez. I, 21 febbraio 1994, Vallocchia): con la precisazione che il principio è operante anche quando l'ultimo provvedimento irrevocabile sia stato emesso dal GIP (Cass., Sez. I, 13 febbraio 1997, Novello). Dall'applicazione di tale linea interpretativa consegue che nel caso in esame il Tribunale di Asti era privo del potere di cognizione e di decisione sulla richiesta del SS, atteso che dal provvedimento di cumulo in atti emerge che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Genova, la cui competenza funzionale ex art. 665, comma 4 c.p.p. deve essere riconosciuta ancorché l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione riguardi reati non compresi nella pronuncia del GIP.
Pertanto, in accoglimento del ricorso del P.M., l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al GIP presso il Tribunale di Genova, che, nel nuovo esame, dovrà accertare se sussista realmente la preclusione da giudicato dedotta dal ricorrente.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al GIP presso il Tribunale di Genova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 1999