Articolo 50 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
Articolo 51
Versione
11 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 50.
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.
((I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.)) Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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