CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24414 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MI ZU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/s~ le conclusioni del PG - Lt 1-..(-11R}(1. Lect_ c_C-ki r2A-4 3 CU( X 11 e".1..)>N9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 24414 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 x 2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 5 luglio 2022 la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione (ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen.) tra diversi fatti di reato oggetto di sentenze irrevocabili emesse nei confronti di De AM AZ (fatto commessi tra il 2016 ed il 2018). 1.1 Quanto al trattamento sanzionatorio, il G.E. rideterminava la pena complessiva in quella di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - De AM AZ, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. 2.1 Si evidenzia sul punto che i fatti di cessione di stupefacenti già riuniti in continuazione in sede di cognizione (nella seconda sentenza) hanno comportato un aumento di un mese di reclusione per ognuno, lì dove i fatti riuniti in continuazione in sede esecutiva (pur se omogenei) hanno comportato un aumento di sei mesi (un episodio) e un anno (altro episodio) di reclusione. Sarebbe dunque violato l'equilibrio di commisurazione della pena 'interno' al reato continuato. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ferma restando la discrezionalità del giudice di merito (ed anche del giudice della esecuzione) di apprezzare in concreto la gravità del singolo episodio storico, al fine di determinare l'entità di pena del singolo reato satellite (con il solo limite legale di cui all'art.671 comma 2 cod.proc.pen.), è evidente che in sede di unificazione delle singole violazioni di legge va rispettato un principio di «proporzione interna» tra i singoli aumenti apportati a titolo di continuazione. Nel caso in esame la differenza risulta macroscopica (da un mese si arriva anche ad un anno) e la giustificazione di tale discrasia va operata in termini di comparazione con le violazioni già unificate, lì dove il giudice della esecuzione si rapporta esclusivamente alle valutazioni operate nel giudizio di cognizione sul reato 'divenuto' satellite . Va pertanto disposta nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata 2 3
P.Q. M
. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/s~ le conclusioni del PG - Lt 1-..(-11R}(1. Lect_ c_C-ki r2A-4 3 CU( X 11 e".1..)>N9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 24414 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 x 2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 5 luglio 2022 la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto sussistente il vincolo della continuazione (ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen.) tra diversi fatti di reato oggetto di sentenze irrevocabili emesse nei confronti di De AM AZ (fatto commessi tra il 2016 ed il 2018). 1.1 Quanto al trattamento sanzionatorio, il G.E. rideterminava la pena complessiva in quella di anni tre, mesi undici e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - De AM AZ, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. 2.1 Si evidenzia sul punto che i fatti di cessione di stupefacenti già riuniti in continuazione in sede di cognizione (nella seconda sentenza) hanno comportato un aumento di un mese di reclusione per ognuno, lì dove i fatti riuniti in continuazione in sede esecutiva (pur se omogenei) hanno comportato un aumento di sei mesi (un episodio) e un anno (altro episodio) di reclusione. Sarebbe dunque violato l'equilibrio di commisurazione della pena 'interno' al reato continuato. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ferma restando la discrezionalità del giudice di merito (ed anche del giudice della esecuzione) di apprezzare in concreto la gravità del singolo episodio storico, al fine di determinare l'entità di pena del singolo reato satellite (con il solo limite legale di cui all'art.671 comma 2 cod.proc.pen.), è evidente che in sede di unificazione delle singole violazioni di legge va rispettato un principio di «proporzione interna» tra i singoli aumenti apportati a titolo di continuazione. Nel caso in esame la differenza risulta macroscopica (da un mese si arriva anche ad un anno) e la giustificazione di tale discrasia va operata in termini di comparazione con le violazioni già unificate, lì dove il giudice della esecuzione si rapporta esclusivamente alle valutazioni operate nel giudizio di cognizione sul reato 'divenuto' satellite . Va pertanto disposta nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata 2 3
P.Q. M
. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente