Sentenza 27 settembre 2006
Massime • 1
Nel procedimento camerale di riesame il Tribunale è tenuto ad assicurare la presenza dinanzi a sé dell'imputato o indagato che ne abbia fatto richiesta, anche se questi sia detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale stesso, in ragione della peculiare struttura del giudizio di riesame che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque la presentazione di motivi nuovi. La mancata traduzione dà luogo a nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale, senza tuttavia che perda efficacia la misura coercitiva disposta.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 37034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37034 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 27/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1205
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 029088/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCIASCIA FILIPPO, N. IL 21/03/1947;
avverso ORDINANZA del 18/05/2006 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CALABRESE RENATO LUIGI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. ALABISO Roberto che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha confermato il sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata a IL Sciascia, persona sottoposta a indagini per partecipazione ad associazione mafiosa.
Ha proposto ricorso per Cassazione lo Sciascia negli infradescritti termini:
1. Violazione dell'art. 123 c.p.p., art. 127 c.p.p., comma 3 e 5, art. 309 c.p.p., comma 6 e 8, in relazione alla mancata traduzione ed audizione del l'indagato, con connessa carenza di motivazione.
2. Violazione di legge e vizi motivazionali in punto ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
È fondato e assorbente il primo motivo di impugnazione. Invero si è verificata la situazione in esso indicata (v. richiesta di audizione avanzata dall'indagato il 13 maggio 2006, acquisita agli atti, rimasta inevasa), in relezione alla quale il ricorrente richiama giustamente il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento camerale di riesame il Tribunale è tenuto ad assicurare la presenza dinanzi a sè dell'imputato o indagato che ne abbia fatto richiesta, anche se questi sia detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale stesso, in ragione della peculiare struttura del giudizio di riesame che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque per la presentazione di motivi nuovi (cfr. Sez. 1^, 4 maggio 2004, Assinnata, rv. 228.909). La mancata traduzione da luogo a nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 c.p.p., della udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale, senza tuttavia che perda efficacia la misura coercitiva disposta. Infatti, come precisato dalle sezioni unite (sent. 22 novembre 1995, Carlutti), la cessazione di efficacia della misura si verifica solo nel caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, emesso tempestivamente, sia per quale ragione annullabile.
L'ordinanza impugnata deve essere dunque annullata e gli atti rinviati per nuovo giudizio di riesame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Riesame, per nuova deliberazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006