Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 37034
CASS
Sentenza 27 settembre 2006

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Massime1

Nel procedimento camerale di riesame il Tribunale è tenuto ad assicurare la presenza dinanzi a sé dell'imputato o indagato che ne abbia fatto richiesta, anche se questi sia detenuto fuori della circoscrizione del Tribunale stesso, in ragione della peculiare struttura del giudizio di riesame che consente la proposizione dei motivi di impugnazione anche per la prima volta in udienza o comunque la presentazione di motivi nuovi. La mancata traduzione dà luogo a nullità assoluta e insanabile, ex art. 179 cod. proc. pen., della udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale, senza tuttavia che perda efficacia la misura coercitiva disposta.

Commentario1

  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2006, n. 37034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37034
Data del deposito : 27 settembre 2006

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