Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
e.c. 71605 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL0 557 2 /03 LA CORTE SUPREMA IJC. Pub SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 18421/00 12288 Consigliere- Dott. Salvatore SALVAGO Cron. 1529 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno Ud. 19/12/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati ARMANDO BUTTITTA, GIROLAMO RUBINO, giusta procura speciale per Notaio Vittorio Pasquale di Polistena rep. 11487 del 19.9.2000 za Agenzia LrO;
ricorrente . N
contro
A. I.M.A. AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL (ora HG. E.A.) MERCATO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2398 -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente -
contro
IN GI, CINA' GIACOMO;
intimati avverso la sentenza n. 785/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 08/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato PAOLETTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 1-2-1991 l'AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo) conveniva innanzi al Tribunale di Palermo RC EN per sentirlo condannare al pagamento, in solido con altri convenuti (IN AN e NÀ GI) al pagamento di £ 99.805.880 a titolo di "recupero" di contributi comunitari erogati fino al 1981 per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Costituitosi l'RC, che, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto il suddetto importo a titolo di compensazione finanziaria a seguito della trasformazione di notevoli quantità di agrumi, l'adito Tribunale, con sentenza in data 19-7/11-8-1995, rigettava la domanda dell'AIMA contro l'RC ed anche la domanda riconvenzionale dell'RC contro l'AIMA. Proponevano impugnazioni, con atto notificato il 24-10-1996, l'AIMA e, con atto notificato il 31- 10-1996, l'RC e, dopo provvedimento presidenziale di riunione dei relativi procedimenti, la Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia in esame, dichiarava inammissibile il gravame proposto dall'AIMA non essendovi, in proposito, delibera del consiglio di amministrazione di detto ente, ai sensi dell'art. 5, comma ventuno, del DPR n. 30/85, senza però pronunciare sull'appello dell'RC. Ricorre quest'ultimo, con un unico motivo, per cassazione. Resiste con controricorso l'AIMA. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112, 352 e ss. e 275 e ss. c.p.c., per omessa pronuncia da parte dei giudici della Corte territoriale sull'appello proposto dall'odierno ricorrente. In controricorso, tra l'altro, si fa presente che “è un fatto che su tale impugnazione la Corte territoriale non si è pronunciata”. Il ricorso merita accoglimento. La Corte territoriale, infatti, ha, con la decisione impugnata, esaminato il solo appello proposto dall'AIMA, dichiarandolo inammissibile, non pronunciando affatto sia sull'appello “principale" proposto dall'RC (riunito al giudizio di impugnazione proposto dall'AIMA con ordinanza del Presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 14-4-1997), sia sull'appello incidentale, dello stesso tenore di quello principale, sempre dell'RC, quale formulato in sede di comparsa di risposta, ai fini della costituzione nel giudizio di appello suddetto;
e ciò nonostante l'esplicito riferimento, nella stesura della sentenza, all' “appello incidentale" dello stesso RC ed alle relative conclusioni. Tra l'altro, anche l'odierna Azienda resistente assume, come pacifica e non controversa, tale omessa pronuncia.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. In Roma, il 19-12-2002 Il Presidente L'estensore Hall mis В- मि नू IL CANCELLIERE Domenico Maskalup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Senione Cis Depositato in Cancellaria 9 APR. 2003 il IL CANGELUIERE