Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
.....0 1.2 99 /02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20455/98 Dott. Ugo FAVARA Presidente e Relatore 1271/99 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron. 3588 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 387 Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 10/10/01 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 11.55 per diritti 1 1 FEB. 2002 CA NZ, RI NA, quali eredi del sig. IL CANCELLIERE CA PA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIORGIO SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MARETTO MASSIMO, difesi dagli avvocati TAFURI VINCENZO, TAGLIALATELA CONSIGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti € 155 13000 CANCELLERIA
contro
IL NT;
- intimato D6724619 e sul 2° ricorso n° 01271/99 proposto da: 2001 IL NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1728 CHIANA 48, presso 10 studio dell'avvocato ALEANDRI 1 STEFANO, difeso dall'avvocato BUANO ITALO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
CA NZ NQ ER CA AL, RI NA NO ER CA AL;
intimati avverso la sentenza n. 10555/97 del Tribunale di NAPOLI, 6 sezione civile emessa il 12/11/97, depositata il 19/12/97; RG.174/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. FAVARA UGO;
udito l'Avvocato ITALO BUANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso dell'8.3.95 BA ON richiedeva al Pretore di Napoli la determinazione dell'equo canone afferente l'appartamento sito alla via Cappella Vecchia II Napoli locatogli da CA PA. Si costituiva quest'ultimo eccependo la infondateza della domanda, atteso che il canone era stato aumentato spontaneamente dal conduttore essendo stati eseguiti lavori di ristrutturazione. All'esito della istruttoria, 2 il Pretore con sentenza del 4.2.97 quantificava l'equo canone dovuto del 1978 al 1996 condannando il CA a restituire le somme in eccedenza dal 1984 al 1996 pari a lire 99.363.592, oltre interessi e spese. Avverso detta sentenza proponeva impugnazione il CA chiedendo la riforma della prima decisione. I motivi di gravame venivano contestati dall'appellato. Con sentenza del 19.12.97 il Tribunale di Napoli ride- terminava l'importo del canone, dei predetti anni, di- chiarava inammissibile la domanda di condanna al paga- mento delle somme pagate in eccesso a titolo di canoni proposta dal BA. Compensava le spese di entrambi i gradi. Osservava, tra l'altro, il Tribunale che doveva di- sattendersi la eccezione di nullità del ricorso per ge- nericità della domanda essendo, al contrario, chiaro l'oggetto della stessa. I secondi giudici ritenevano ancora che il BA avesse fatto solo richiesta di de- terminazione dell'equo canone con riserva di ripetere quanto pagato in eccedenza. Nel corso del giudizio ave- di poi richiesto il pagamento delle somme corrispo-va ste in eccedenza formulando, quindi, una domanda nuova sulla quale il CA non aveva accettato il contrad- dittorio. La domanda andava, quindi, dichiarata inam- missibile. Il Tribunale, di poi, riteneva generico il motivo afferente la superficie convenzionale ed acco- glieva quello riguardante il coefficiente di vetustà e l'aggiornamento del canone ex art. 24 della 1. 392/78. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione CA ZI e CO AN, eredi di Ca- puano PA, affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso il BA che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale affidato a unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Con il primo mezzo di impugnazione i CA, de- nunziata la violazione degli artt. 414 e 447 cpc, non- chè la insufficiente motivazione della sentenza con ri- ferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 stesso codice, lamentano che il Tribunale di Napoli abbia erroneamente omesso di rilevare che il ricorso doveva ritenersi nullo per la mancata indicazione degli elementi di fatto in base ai quali era stata proposta l'azione. La doglianza non ha pregio. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa 4 Corte (SS.UU. 6140/93) per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente la omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo, invece, necessario che ne sia impos- sibile la individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto che si sostanzia in una interpretazione ri- servata in via istituzionale all'apprezzamento del giu- dice del merito e censurabile solo per vizio di motiva- zione. In concreto, i giudici di appello hanno ritenuto non generica la domanda evincendosi chiaramente dal te- nore del ricorso l'oggetto della stessa. Sulla base della presetta giurisprudenza dalla qua- le non vi è motivo di dissentire, la decisione del Tri- bunale sfugge ad ogni censura essendo correttamente mo- tivata. Con il secondo mezzo di annullamento i CA cen- surano la sentenza impugnata per difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cpc) laddove il Tribunale ha ritenuto generico l'appello con riferimento al calcolo della su- perficie convenzionale dell'immobile come operato dal Pretore. 5 Si osserva in contrario che i giudici di appello hanno evidenziato che la parte appellante si era limi- tata a contestare genericamente quanto accertato dal consulente senza ulteriori specificazioni e senza indi- care quali sarebbero stati gli errori dello stesso con- sulente nella determinazione della superficie conven- zionale. L'accertamento di quanto precede costituisce inda- gine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità ove motivato ed immune da vizi logici, come nella specie. Va, conclusivamente, disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso principale. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale il Basi- le, denunziata la violazione degli artt. 101 e 184 cpc, nonchè la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che non doveva accogliersi la domanda di con- danna del locatore al pagamento dei canoni di locazione pagati in eccesso in quanto esso ricorrente si era li- mitato nel ricorso introduttivo a chiedere la determi- nazione dell'equo canone con riserva di ripetere quanto pagato in eccedenza. Deduce ancora il ricorrente che nel corso del giudizio è stata chiesta la condanna al 6 pagamento, erroneamente, però, ritenuta dal Tribunale do- manda nuova e sulla quale non era stato peraltro, accet- tato il contraddittorio. La censura va disattesa. Deve ritenersi consolidato principio della giuri- sprudenza di legittimità che l'azione di ripetizione delle somme pagate dal conduttore al locatore in più del dovuto nel corso del rapporto per effetto di ille- gittimo aumento del canone può anche essere proposta, congiuntamente alla domanda di accertamento del canone di locazione dovuto, al Pretore competente pter quest'ultima domanda rispetto alla quale quella di ri- petizione è accessoria onde si realizza la "vis attrac- tiva" della domanda principale su quella accessoria ex art. 31 cpc secondo comma (cfr. Cass.1371/96). In tale situazione, non vi è dubbio che la domanda di restituzione delle somme pagate in più debba essere ritualmente proposta con il ricorso e non in sede di conclusioni dinanzi il Pretore, come avvenuto nella specie, attesa anche la opposizione del locatore fatta nel verbale del 21.10.96 nel quale è stata eccepita la improponibilità della richiesta di restituzione non for- mulata nel ricorso nelle cui conclusioni vi era stata solo riserva di ripetizione di quanto pagato in ecce- denza, il che finiva per escludere che lo stesso ricor- 7 rente avesse chiesto la condanna del locatore alla re- stituzione dei canoni versati in misura extra-legale. Trattandosi, quindi, di domanda nuova, correttamen- te il Tribunale ritenendola distinta da quella di de- terminazione del canone l'ha considerata irricevibile 109T 129,11 sia perchè non richiesta con il ricorso, sia perchè non CEST 20,66 accettata dalla controparte che ne aveva eccepito la TUT: 149,77 tardività. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10.10.01. Il Presidente est. avaza IL CANCELLIERE C1 IN CA Depositata in Cancelleria AJogg, H 7.02 leffer IL CANCELLIERE C l'Ilpo? IN CA AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in oath 3 NOV 2007 Serie 4 01:448594 versate €. 149.77 ( CENTO QUARANTANOVE/77. prvizi De Ma ( Requonsive D EL E ENTR A# N L 13 NOV 002 O R I D 8