Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4107 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "A" 04 10EPUBBLICA ITALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANG7 /03 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSA 16988/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron..5394 Dott. Bruno D'Angelo Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 18 di- Dott. Luciano Vigolo Consigliere cembre 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli av- vocati Carlo de Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente che lo rap- presentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente 5620
contro
GR CO - intimato avverso la sentenza n. 750/2000, decisa il 20 giugno 2000 e pubblicata il 24 giugno 2000, resa dal Tribunale di Oristano nel procedimento n. 10/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 5 dicembre 1995 GR CO conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Oristano in funzione di Giudice del Lavoro l'I. N. P. S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il ripristino dell'assegno ordinario di inva- lidità, revocatogli nel settembre 1995 dall'Istituto che aveva ravvisato nei suoi riguardi un miglioramento delle condizioni psi- cofisiche. Con sentenza n. 4/99 in data 15 25 gennaio 1999 il Giudice adito accoglieva la domanda e riconosceva il diritto del GR al ri- pristino del beneficio. Interponeva appello l'Istituto e in esito il gravame, previa rin- novazione della consulenza tecnica, veniva rigettato con sentenza n. 750/2000, emessa in data 20 24 giugno dal Tribunale di Ori- - stano. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che il nuovo accertamento peritale aveva dimostrato l'insussistenza del miglioramento alla data della revoca del beneficio e solo a decorrere dall'aprile 1996, a segui- 2 л to di intervento chirurgico, era intervenuto un "miglioramento in misura determinante". Avverso la sentenza, notificata in data 5 luglio 2000, propone ri- corso per cassazione 1'INPS con atto notificato in data 28 agosto 2000, sulla base un unico complesso motivo. GR CO è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE n.3Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al dell'art. 360 cpc, ✓ violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 9 legge 12 giugno 1984, n. 222. Si denuncia altresi, con rife- rimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, i vizio di motivazione. Si Osserva che il Tribunale avrebbe dovuto seguire il CTU nelle sue effettive conclusioni e riconoscere il beneficio non già a tempo indeterminato sibbene solamente fino all'aprile 1996, data del miglioramento. La censura è fondata nei termini che di seguito si precisano. Si premette che l'Istituto ricorrente, dopo aver menzionato come coesistenti le ipotesi di violazione e falsa applicazione di leg- ge, come è noto alternative e tali da escludersi a vicenda, si li- mita a richiamare gli artt. 1 е 9 legge 12 giugno 1984, n. 222 e non indica alcun principio di diritto che sarebbe stato erron ea- mente affermato o applicato a fattispecie non pertinente. 3 ک ے La censura va dunque ricondotta nell'ambito della denuncia del vi- zio di motivazione e, così delimitata, merita senz'altro accogli- mento. Invero il Collegio di merito dà atto che il Pretore, sulla base di consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo gra- do, aveva ordinato il ripristino della rendita, senza limiti tem- porali. A seguito di rinnovo della consulenza in grado di appello era emerso che alla data del provvedimento di revoca, operante, si precisa, dal settembre 1995, le condizioni di salute del GR CO non giustificavano la revoca del beneficio mentre nell'aprile dell'anno successivo, a seguito di intervento chirur- gico, vi era stato un "miglioramento in misura determinante". Da tali risultanze il Tribunale trae la conclusione, sicuramente logica e coerente, che la revoca del beneficio in data anteriore era ingiustificata;
quindi ravvisa nelle conclusioni del CTU ra- gioni per rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza, senza considerare che, appunto in base alle premesse assunte quale svolgimento del processo, il Pretore, uniformandosi ad una prima consulenza, aveva sic et simpliciter ordinato il ripristino dell'erogazione del beneficio senza limitazioni temporali. È palese la contraddizione poiché non si può considerare esatta la seconda consulenza che fissa una data in cui le condizioni sanita- rie sono migliorate fino a rendere l'invalidità inferiore al mini- mo di legge e confermare la pronuncia di primo grado che imponeva l'erogazione del beneficio anche per il periodo successivo. Non è consentita la decisione nel merito poiché la pronuncia av- viene per vizio di motivazione e non già per violazione di legge e d'altro canto la valutazione delle risultanze della seconda consu- lenza tecnica, proprio perché difformi rispetto a quelle assunte nella prima, implica una indagine riservata al giudice del merito, pretermessa nel caso in esame. Si deve quindi cassare la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa in dispositivo. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa 1' 'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Cagliari. Roma, 18 dicembre 2002 IL PRESIDENTE СӢЏавно по стачен 0 1 Albet you IL CONSIGLIERE ESTENSORE A . S I T S D . R A , N A T ' O , L L A L L 7 S E - O E D 8 B P . I S 1 I S I D N N CANCELLIERE E A G S T O S I E A A O G P D G O E M E T Depositate in Concelleria I , L T O I A R R I D A T 20 MYK. 2003 S L D E I L T G Moggi E N E D E R CANCELLIERE S E 5