Sentenza 7 maggio 2008
Massime • 2
In tema di gestione dei rifiuti, è configurabile la responsabilità del gestore della discarica per l'accettazione e la ricezione di rifiuti in violazione delle prescrizioni autorizzative e dei requisiti d'ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005 (recante "Definizione dei criteri d'ammissibilità dei rifiuti in discarica"), in quanto grava su costui l'obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti stessi.
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento d'approvazione del piano d'adeguamento di cui all'art. 17 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2008, n. 37559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37559 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 07/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 538
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2840/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
nel processo penale
contro
:
OC LO, nato ad [...] il [...].
avverso la ordinanza resa il 6.12.2007 dal Tribunale per il riesame di Taranto.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Uditi i difensori dell'indagato, avv. Laforgia Michele e avv. Raffo Antonio, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 6.12.2007 il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo di una discarica gestita dalla Ecolevante s.p.a. (escluso il terzo lotto) nonché di 17 veicoli, macchinari e attrezzature pertinenziali, disposto in data 5.11.2007 dal g.i.p. dello stesso Tribunale, nell'ambito di un procedimento penale contro il rappresentante legale della predetta società, LO AC, indagato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4, per aver accettato e ricevuto in discarica conferimenti di rifiuti in violazione della autorizzazione, delle prescrizioni imposte con la determina del dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto n. 173 del 14.12.2006 e dei requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 3 agosto 2005. In estrema sintesi, il giudice del riesame ha rilevato e ritenuto quanto segue. 1.1 - La Ecolevante s.p.a. era autorizzata a gestire una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, seconda categoria tipo B, prima della entrata in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, sicché dovevano applicarsi le disposizioni transitorie previste nell'art. 17, stesso Decreto, secondo cui le discariche già autorizzate: a) possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono autorizzate sino alla data del 31.12.2006, poi differita sino al 31.12.2007 recte 31.12.2008 ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184, lett. c); b) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto devono presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni del ripetuto decreto, che deve essere poi approvato dall'autorità con provvedimento motivato, col quale è autorizzata la prosecuzione dell'esercizio e fissati i lavori di adeguamento nonché il termine finale per gli stessi.
1.2 - Ad avviso del g.i.p. che aveva disposto il sequestro, la società Ecolevante non aveva rispettato le prescrizioni imposte dalla Provincia, come autorità competente, con la determina dirigenziale 14 dicembre 2006, n. 173, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti doveva avvenire ai sensi del D.M. 3 agosto 2005. Infatti: a) risultavano conferiti in discarica rifiuti con residuo secco 105^, inferiore al 25%, in violazione di quanto previsto dal D.M. 3 agosto 2005; b) i rifiuti conferiti risultavano caratterizzati analiticamente senza alcuna valutazione di PCB, diossine e furani, in violazione dello stesso D.M. 3 agosto 2005, che vieta il conferimento in discarica di rifiuti contenenti PCB, diossine e furani superiori a soglie determinate;
c) il certificato di analisi, rilasciato dall'A.R.P.A. di Taranto, relativamente a campioni prelevati il 21.5.2007, aveva accertato il superamento del parametro D.O.C., rispetto al limite previsto per le discariche di rifiuti non pericolosi. Sennonché - secondo il giudice del riesame - il D.M. 3 agosto 2005 stabilisce i criteri e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.36 del 2003, per il quale l'efficacia è stata differita al 1.1.2009,
con la conseguenza che l'inapplicabilità temporanea delle normativa primaria comporta anche l'inapplicabilità della normativa secondaria di attuazione. Per ulteriore conseguenza era inapplicabile anche la determina dirigenziale della Provincia n. 173/2006, che a quel decreto ministeriale faceva riferimento, benché al momento in cui la determina era stata emanata (14 dicembre 2006) essa era formalmente corretta, in quanto il decreto ministeriale sarebbe stato applicabile dal 1.1.2007 e soltanto con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 ne era stata differita l'applicazione al 1.1.2009.
1.3 - Non poteva condividersi la tesi del pubblico ministero (sviluppata soprattutto nel parere negativo da lui espresso contro un'istanza di revoca del sequestro) secondo cui, posto che comunque la normativa di riferimento restava pur sempre quella di cui alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che proibisce il conferimento in discarica di rifiuti contaminati da sostanze pericolose, la Ecolevante, non possedendo gli strumenti tecnici per verificare la pericolosità dei rifiuti ricevuti, era inadempiente alla citata Delibera, e per conseguenza si rendeva responsabile del reato contestato.
Questa tesi, infatti, non considerava che nella soggetta materia la normativa vigente fa carico solo al produttore o detentore dei rifiuti da conferire di identificare la natura del rifiuto attribuendogli il relativo codice (CER), redigendo il formulario di identificazione (F.I.R.) e allegando il certificato di analisi, mentre il gestore della discarica è esonerato da ogni responsabilità, non potendo sindacare le analisi che accompagnano i rifiuti. La stessa considerazione andava fatta per le cd. voci a specchio, peraltro menzionate soltanto nell'articolata comunicazione di reato della Guardia di Finanza, le quali possono essere pericolose o non pericolose a seconda che contengano determinate concentrazioni superiori ai valori soglia (v. punto 5 dell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006). Senza infine considerare che le analisi condotte dall'A.R.P.A. sulla base dei parametri fissati dal D.M. 3 agosto 2005 hanno escluso la presenza in discarica di rifiuti contenenti sostanze pericolose e hanno accertato il superamento dei valori soglia solo per il DOC (carbonio organico disciolto). 1.4 - Difettava quindi il fumus del reato contestato, salvo ipotizzare un accordo illecito tra produttori/detentori dei rifiuti e gestore della discarica, volto al conferimento di rifiuti pericolosi o comunque non ammessi ma muniti di documentazione di accompagnamento formalmente ineccepibile, così come dimostrerebbe la successiva contestazione a carico del AC del reato di cui al D.Lgs. n.152 del 2006, art. 260 (attività organizzata per traffico illecito di rifiuti) e del reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (in relazione alla mancata corresponsione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti speciali pericolosi di cui alla L. n. 549 del 1995). Ma il sequestro preventivo non può essere strumentalizzato per questo fine investigativo, che va raggiunto invece accertando l'illecito accordo, senza utilizzare una scorretta interpretazione della normativa vigente sulle discariche. 1.5 - Infine non sussisteva neppure il periculum in mora, non essendo così evidente che la mancata adozione del sequestro avrebbe aggravato o protratto le conseguenze del reato ipotizzato, dovendosi piuttosto ritenere che la società, regolarmente autorizzata, si sarebbe spontaneamente adeguata alla normativa vigente.
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale tarantino ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione del D.Lgs. n.36 del 2003, art. 17, nonché della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 184, lett. c), che - da ultimo - ha prorogato al 31.12.2007 il termine entro il quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 36 del 2003 potevano continuare a ricevere i rifiuti per i quali erano state autorizzate. In particolare, il pubblico ministero, premesso che la discarica in parola era stata autorizzata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2003, e che successivamente (con determina provinciale del
3.11.2005) era stato approvato il piano di adeguamento presentato ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 17, ha criticato la opzione interpretativa adottata dal giudice del riesame, secondo cui era inapplicabile ratione temporis sia il predetto decreto legislativo sia il D.M. 3 agosto 2005. Ha aggiunto il ricorrente che tale opzione interpretativa, oltre che illogica, confliggeva anche con il D.Lgs. n. 36 del 2003, artt. 10 e 11 e con il D.M. 3 agosto 2005, art. 3, i quali impongono al gestore della discarica di "effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità".
3 - I difensori del BO hanno presentato memoria scritta, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato, per le seguenti ragioni:
a) manca l'interesse alla impugnazione, considerato che il ricorrente ha confutato l'ordinanza del giudice del riesame solo in punto di fumus delicti e non in punto di periculum in mora, sicché in ordine a quest'ultimo punto si è formato il giudicato cautelare;
b) il ricorso è inoltre inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. laddove ha censurato l'ordinanza del giudice del riesame per illogicità della motivazione;
c) il ricorso è comunque infondato nel merito giacché è differita al 31.12.2007 recte 31.12.2008 l'applicazione di tutto il D.Lgs. n.36 del 2002, e non solo del suo art. 17, nonché del D.M. attuativo 3
agosto 2005;
d) infine il ricorso è infondato in radice, giacché non esiste alcuna norma che imponga al gestore di una discarica di sottoporre ad analisi tutti i rifiuti che vengono conferiti nella discarica stessa al fine di individuare la presenza di ogni possibile sostanza pericolosa e/o cancerogena, a nulla rilevando al riguardo il D.Lgs. n. 36 del 2002, artt. 10 e 11, atteso che tali disposizioni non sono vigenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - I difensori dell'indagato, nella discussione orale, hanno sostenuto anche la tardività del ricorso del pubblico ministero, in quanto presentato in data 27.12.2007 e quindi oltre il termine legale di dieci giorni dalla comunicazione della ordinanza impugnata, avvenuta in data 14.12.2007.
Ma la tesi è manifestamente infondata, giacché il termine di decadenza di dieci giorni è specificamente previsto ex artt. 322 e 324 c.p.p. solo per la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo;
mentre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame ai sensi dell'art. 325 c.p.p. soggiace al termine decadenziale di quindici giorni previsto in via generale dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), che nel caso di specie decorre dalla comunicazione al pubblico ministero dell'avviso di deposito dell'ordinanza da impugnare.
Nel caso di specie, quindi, il termine per ricorrere scadeva solo in data 29.12.2007. Neppure può sostenersi che il ricorso è inammissibile ex art. 325 c.p.p. in quanto deduce vizi di motivazione, giacché - al contrario - esso denuncia solo violazione di legge, sotto il profilo di erronea (anche perché illogica) interpretazione della normativa vigente nella soggetta materia. Invero, la citata memoria presentata dai difensori, che sostiene questa tesi della inammissibilità, sembra riferirsi (su questo e su altri punti) non tanto al ricorso di cui si discute, quanto piuttosto, verosimilmente, alle argomentazioni usate dal pubblico ministero nella richiesta di convalida del sequestro d'urgenza o nel parere negativo da lui espresso contro una istanza di revoca del medesimo sequestro.
5 - Quanto al merito del ricorso, è opportuno premettere che una recente sentenza emessa il 10.4.2008 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione), nella causa C-442/06, promossa dalla Commissione contro la Repubblica italiana, ha dichiarato e statuito che la Repubblica italiana, adottando il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio 26.4.1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva, in quanto:
a) non avendo rispettato il termine biennale per la trasposizione nazionale della direttiva, non ha previsto l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alle discariche nuove (artt. 2- 13) anche alle discariche autorizzate tra la data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva (16 luglio 2001) e quella di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003 (27 marzo 2003). Va notato che, appena due giorni prima della sentenza della Corte europea, il Governo italiano ha emanato il D.L. 8 aprile 2008, n. 59, che, con l'art. 6, ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter, del D.Lgs. n.36 del 2003, art. 17, secondo cui - tra l'altro - per le discariche autorizzate appunto tra il 16.7.2001 e il 23.3.2003 il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento alla nuova disciplina (di cui appresso) deve fissare un termine non superiore al 1.10.2008 per l'esecuzione dei lavori di adeguamento. Ma - com'è evidente - anche questa disciplina sopravvenuta non è idonea a conformare la normativa nazionale al diritto comunitario;
b) non ha previsto l'applicazione dell'art. 14, lett. d) e i) della direttiva, secondo cui la disciplina introdotta dalla direttiva stessa si applica anche alle discariche preesistenti di rifiuti pericolosi entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di trasposizione, ossia a partire dal 16.7.2002.
La statuizione sub b) non interessa il caso di specie, dal momento che questo riguarda una discarica di rifiuti non pericolosi. La statuizione sub a), invece, può avere interesse per il caso di specie, nella misura in cui la discarica gestita dalla società Ecolevante sia stata autorizzata dopo la suddetta data del 16.7.2001 (ma prima del 27.3.2003), perché in tale ipotesi, secondo il diritto comunitario, avrebbe dovuto osservare le disposizioni previste dalla direttiva per le discariche nuove. Tuttavia, poiché la direttiva comunitaria de qua, così come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, non è self-executing, ma necessita della trasposizione nel diritto nazionale, il giudice nazionale deve fare applicazione solo della normativa interna di attuazione, almeno sino a che questa non sia sospettabile di incostituzionalità ex art. 117 Cost., comma 1, per contrasto con l'ordinamento comunitario. Nel caso di specie però una eventuale questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36 del 2003, in quanto non applicabile alle discariche autorizzate dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva (16.7.2001), non può ritenersi in questa sede concretamente rilevante, giacché non risulta a questo giudice se la società Ecolevante sia stata effettivamente autorizzata alla gestione della discarica dopo la data suddetta e quindi - secondo la direttiva comunitaria - avrebbe dovuto rispettare la nuova disciplina. Non è quindi certo se nel caso di specie si debba fare applicazione della disciplina sospettabile di incostituzionalità.
6 - Tanto premesso, trattandosi di una discarica di seconda categoria tipo B (ex par.
4.2.3.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984) comunque preesistente, in quanto autorizzata prima della entrata in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, si deve anzitutto verificare l'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'art. 17, medesimo D.lgs.. Vanno particolarmente esaminati i commi 1, 3, 4 e 5, art. 17. Il comma 1, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 11, e poi dal comma 9 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, stabilisce che le discariche preesistenti possono continuare a ricevere sino al 31.12.2006 i rifiuti per cui sono state autorizzate.
Sennonché, ai sensi del comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. (cioè entro il 27 settembre 2003), il titolare dell'autorizzazione, o, su sua delega, il gestore della discarica, deve presentare all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.. Secondo il comma 4, l'autorità competente, con provvedimento motivato, approva il piano di adeguamento, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando il lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi. Con lo stesso provvedimento l'autorità definisce anche la classificazione della discarica in una delle nuove categorie previste dall'art. 4 (categoria a) per i rifiuti inerti;
b) per i rifiuti non pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi). Ai sensi del comma 5, se l'autorità competente non approva il piano di adeguamento, essa deve prescrivere modalità e tempi di chiusura della discarica.
Secondo una interpretazione imposta dalla logica, nonché dalla necessità di adeguarsi al diritto comunitario - come interpretato dalla Corte di giustizia europea - non v'è dubbio che i commi 3 e 4 costituiscono un limite alla portata generale del comma 1, sicché il titolare/gestore di una discarica preesistente, pur essendo autorizzato a continuarne l'esercizio secondo i criteri di ammissibilità previgenti, è tuttavia obbligato a presentare entro sei mesi un piano di adeguamento alla disciplina sopravvenuta, e non può più continuare a gestire la discarica secondo i previgenti criteri di ammissibilità dal momento che l'autorità competente sia intervenuta per respingere il piano o per approvarlo con le nuove prescrizioni, anche se questo momento sia antecedente alla predetta data del 31.12.2006, indicata nel comma 1.
Successivamente, con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184, lett. c), (Legge Finanziaria 2007) il termine di cui al D.Lgs.13 gennaio 2006, n. 36, art. 17, commi 1, 2 e 6 è stato prorogato al
31.12.2008.
Poiché il comma 2, art. 17 riguarda solo le nuove discariche, che transitoriamente sono abilitate a ricevere rifiuti sino al termine predetto secondo i criteri previsti dalla Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e il comma 6 riguarda la connessa abrogazione dei relativi paragrafi della stessa Delibera (attinenti allo stoccaggio definitivo dei rifiuti), è evidente che la proroga di cui si discute - per quanto interessa il caso di specie - riguarda soltanto il termine di cui al comma 1, ma non ha alcuna incidenza sulle disposizioni dei commi 3 e 4, art. 17, e in particolare sul termine semestrale previsto dal comma 3 per la presentazione del piano di adeguamento.
Erra quindi il tribunale del riesame quando afferma che l'art. 17 "non precisando alcunché, prevede la proroga dell'intero D.Lgs. n.36 del 2003 e della relativa normativa di attuazione succedutasi nel tempo" (pag. 6 della impugnata ordinanza), così come errano i difensori dell'indagato quando sostengono che il predetto decreto legislativo e il D.I. Attuazione 3 agosto 2005 entreranno in vigore nella loro totalità solo dopo il 31.12.2008, salvo ulteriori proroghe.
Ciò che è prorogato è solo la disciplina sulle condizioni e i limiti di accettabilità prevista dalla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, e successive modificazioni, in materia di stoccaggio definitivo dei rifiuti. Questa disciplina continua ad applicarsi alle discariche nuove di seconda categoria tipo A sino al 31.12.2006, ai sensi dei commi 2 e 6, ripetuto art. 17; mentre continua ad applicarsi sino al 31.12.2008 per le discariche nuove di prima categoria, di seconda categoria, tipo B e tipo C, e di terza categoria, ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, comma 184. Salvo sempre il problema suaccennato della compatibilità di dette proroghe col diritto comunitario. Per quanto invece riguarda le discariche preesistenti, la proroga al 31.12.2008 della facoltà di continuare a ricevere rifiuti secondo le condizioni e i limiti previsti nella autorizzazione già ottenuta, non esclude - per le ragioni già esposte - ne' l'obbligo di presentare entro sei mesi un piano di adeguamento alla nuova disciplina, ne' l'obbligo di rispettare il piano di adeguamento approvato dall'autorità competente con le relative prescrizioni. È ovvio che questo piano e queste prescrizioni possono, e anzi generalmente debbono, riferirsi anche ai nuovi divieti e ai nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica che il D.Lgs. n.36 del 2003 e il D.M. 3 agosto 2005 hanno introdotto per conformare la disciplina ai più stringenti parametri ambientali della direttiva 1999/31/CE. Quando il legislatore nazionale prescrive un piano di
"adeguamento", infatti, intende conformare gradualmente l'esercizio della discarica proprio ai nuovi e più restrittivi criteri di ammissibilità: altrimenti non avrebbe alcun senso adottare il termine "adeguamento".
Al riguardo la direttiva comunitaria, nell'art. 14, fa obbligo significativamente agli Stati membri di adottare le misure idonee affinché le discariche preesistenti possano rimanere in funzione soltanto se con la massima tempestività e al più tardi entro il 16.7.2009 (cioè entro otto anni dalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva) siano presentati e approvati piani di riassetto (corrispondenti ai piani di adeguamento di cui al diritto nazionale), i quali devono stabilire un periodo di transizione per l'adeguamento alla nuova disciplina, che comunque non può superare la predetta data del 16.7.2009.
È importante tuttavia sottolineare che la proroga sino alle date suddette riguarda solo la disciplina sui requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, mentre è entrata in vigore senza alcuna proroga la restante disciplina del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e in particolare (per quanto si osserverà in seguito) la disciplina di cui all'art. 11, che stabilisce gli obblighi di documentazione e di controllo gravanti rispettivamente sul detentore dei rifiuti conferiti e sul gestore dell'impianto.
Sul punto si deve quindi concludere che:
a) sino ai termini sopra specificati la disciplina sui requisiti di ammissibilità introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2003 e dal D.M. 3 agosto 2005 non è direttamente applicabile ne' per le discariche nuove (per effetto del comma 2, art. 17), ne' per le discariche preesistenti (per effetto del comma 1, art. 17). In questo senso è priva di fondamento giuridico la tesi contraria sostenuta dal pubblico ministero, non tanto nell'atto di ricorso quanto piuttosto nel parere espresso contro la richiesta di revoca del sequestro preventivo (v. pag. 6 della impugnata ordinanza);
b) tuttavia la stessa disciplina è indirettamente applicabile per le discariche preesistenti nella misura in cui sia stata richiamata dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento transitorio. Per conseguenza, integra il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 256, comma 4, la condotta del gestore della discarica preesistente che non osserva le prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano di adeguamento. Nel caso di specie, quindi, in questi limiti si deve ritenere integrato il fumus del reato contestato, nella misura in cui resti confermato che la società Ecolevante non ha rispettato le prescrizioni del provvedimento n. 173 emesso il 14.12.2006 dal dirigente del settore ecologia e ambiente della Provincia di Taranto, in sede di approvazione del piano di adeguamento presentato dalla società, nonché il D.M. 3 agosto 2005, art. 6, commi 4 e 5 ai quali il provvedimento medesimo faceva riferimento.
7 - Per queste ragioni risulta illegittima l'impugnata ordinanza con cui il giudice del riesame ha annullato il sequestro preventivo disposto dal g.i.p. tarantino e ha disposto la restituzione delle cose sequestrate.
Contro questa conclusione non vale obiettare che il gestore della discarica non è obbligato a verificare la caratterizzazione dei rifiuti, effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti stessi.
In primo luogo, infatti, il sequestro preventivo è misura cautelare di carattere "reale", che presuppone l'astratta configurabilità oggettiva del reato ipotizzato e il nesso pertinenziale tra res sequestrata e il reato medesimo, ma prescinde dai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che sono invece richiesti per le misure cautelari personali (costante è la giurisprudenza di legittimità sul punto a partire da Sez. Un. 23.4.1993, Gifuni;
cfr. ex multis Sez. Un. 1.3.1995, Adelio;
Sez. Un. 24.3.1995, Barbuto;
Sez. Un. 4.5.2000, Mariano). In secondo luogo, non è affatto vero che il gestore della discarica è esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
Al contrario, il D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 11, comma 3 - che è entrato in vigore senza proroghe - pone a carico del gestore una serie di obblighi precisi che lo configurano come principale responsabile della ammissione dei rifiuti, in quanto spetta al gestore il potere-dovere di controllare la caratterizzazione del rifiuto effettuata dal produttore che lo conferisce. In particolare, il gestore deve controllare la documentazione relativa al rifiuto, verificare la conformità ai criteri di ammissibilità nella discarica delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuto conferito, prima e dopo lo scarico, e verificarne la conformità alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione, effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità. Tutti questi compiti sono meglio precisati nel D.M. 3 agosto 2005, art. 2 (che disciplina la caratterizzazione di base, a carico del produttore), art. 3 (che disciplina la verifica di conformità, a carico del gestore) e art. 4 (che disciplina la verifica in loco, a carico del gestore). Secondo tale disciplina "i rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità" e "se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento" (art. 4, comma 3). Queste verifiche di conformità competono al gestore della discarica.
8 - Neppure può considerarsi decisiva l'obiezione secondo cui il pubblico ministero ricorrente non ha formulato censure in ordine alla mancanza del periculum in mora ritenuta dal tribunale del riesame, sicché sul punto sarebbe intervenuto un cd. giudicato cautelare o, più esattamente, una preclusione processuale.
Occorre ricordare al riguardo che la costante giurisprudenza di legittimità, nel definire il contenuto del principio devolutivo consacrato dall'art. 597 c.p.p., comma 1, ha chiarito che la cognizione del giudice della impugnazione si estende dai capi e punti del provvedimento espressamente impugnati a quelli che, pur non espressamente impugnati, sono connessi ai primi da un rapporto logico essenziale (v. da ultimo Cass. Sez. 5^, n. 13281 del 27.10.1999 Kardhiqi, rv. 214719).
Alla luce di questo principio si deve ritenere che il pubblico ministero ricorrente, impugnando il provvedimento di dissequestro pronunciato dal tribunale del riesame, non ha limitato la sua doglianza al punto in cui il giudice aveva negato il fumus del reato ipotizzato, ma l'ha estesa implicitamente a quello in cui lo stesso giudice aveva negato anche il periculum in mora (peraltro con una motivazione meramente apparente e tautologica), giacché altrimenti la sua impugnazione sarebbe stata inutile, non potendo conseguire l'obiettivo perseguito di annullamento del provvedimento impugnato. In base al generale principio di conservazione degli atti processuali, oltre che al favor impugnazionis, in tal senso deve essere logicamente interpretato il ricorso proposto dal pubblico ministero, considerato che se la mancanza di uno solo dei predetti presupposti fa venir meno la legittimità del sequestro preventivo, il richiesto annullamento del dissequestro presuppone la sussistenza, o la necessità di riconsiderare la sussistenza, di entrambi i presupposti medesimi (fumus delicti e periculum in mora).
9 - In conclusione, per tutte le ragioni suddette, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ex art. 623 c.p.p., lett. a) al Tribunale del riesame di Taranto, che procederà a nuovo giudizio sulla base dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008