Sentenza 16 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di correlazione fra contestazione e sentenza,non integra gli estremi del "fatto diverso" la circostanza che la persona offesa dal reato di diffamazione a mezzo stampa sia stata, nel decreto che dispone il giudizio, indicata in proprio, piuttosto che con riferimento alla carica pubblica rivestita. È dunque abnorme, perché si colloca al di fuori dello schema legale delineato dal sistema, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi del secondo comma dell'art. 521 cod.proc.pen., disponga la restituzione degli atti al PM. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il fatto, inteso come episodio storicamente verificatosi rimaneva assolutamente certo ed immutato e che nessuna lesione o compressione aveva subì to il diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2000, n. 10382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10382 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 16/10/2000
1. Dott. AN MARRONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere N. 4274
3. Dott. ANGELO DI POPOLO rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 1268/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA Contro
1 - UR RO (generalizzato in atti);
2- CO AN (generalizzato in atti),
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa in data 26 ottobre 1999. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale competente, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO.
Nel procedimento a carico di RC SA e OR NC (imputati del reato di cui all'art.595 C.P., contestato come commesso col mezzo della stampa per pubblicazione di articolo in giornale, del quale l'RC era direttore responsabile) il Tribunale di Roma ha emesso l'ordinanza impugnata, rilevando che nell'imputazione la parte offesa (gen. OS NI) è stata indicata "in proprio e non nella qualità di comandante generale del Corpo della Guardia di ZA", aggiungendo che al riguardo appunto nel dibattimento è emerso il fatto diverso ("essendo diversa la parte offesa") e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521/2 C.P.P. Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia che si verte in ipotesi di provvedimento abnorme. adottato fuori dei casi previsti dal richiamato art.521 C.P.P., evidenziando che: - non è stata emessa sentenza, come necessario all'esito del dibattimento;
- non si tratta di fatto diverso, emergendo dall'imputazione contestata l'espresso riferimento alla qualità del gen. OS NI (nè al riguardo erano state sollevate eccezioni dinanzi al G.U.P.); - nella stessa udienza dibattimentale del 26 ottobre 1999 il P.M. aveva anche precisato i correlativi termini della contestazione, sempre senza alcuna eccezione dei difensori.
A sostegno delle sue conclusioni il Procuratore generale presso questa Corte ha premesso che certamente "la diversità del fatto legittima e anzi impone la regressione... in applicazione di quanto disposto dall'art. 521, co. 2 c.p.p." (è, "se la diversità si appalesa prima che abbia inizio l'istruzione dibattimentale il giudicante deve dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituire gli atti al pubblico ministero". sempre che sussistano i presupposti della violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, che ricorrono "soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale", con trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali e con connesso reale pregiudizio dei diritti della difesa). Ma ha rilevato che. ben vero essendo "nel caso di specie... che il Generale OS NI sarebbe stato diffamato non quale privato cittadino ma in quanto Comandante della Guardia di ZA", "tuttavia il giudizio inerente alla responsabilità degli imputati non veniva in alcun modo ad essere condizionato da tale mutamento della contestazione poiché il fatto, inteso quale episodio storicamente verificatosi, rimaneva al di fuori del mutamento in parola" ("ed è in ordine a quell'episodio che il giudicante doveva accertare, oltre che l'antigiuridicità dello stesso. la sua riferibilità... agli imputati"). Per modo che, secondo lo stesso P.G. concludente, "deriva che dell'art. 521, co. 2, c.p.p. il giudicante ha fatto uso del tutto al di fuori delle ipotesi previste".
A tali richieste si è opposto, con la memoria depositata, il OR, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato (e tanto più a ragione della personale posizione di contumace), in relazione alla rilevabilità ex officio della questione, peraltro tempestivamente segnalata al G.U.P. con la precisazione che, all'epoca dei fatti, comandante della Guardia di ZA era invece il generale Berlenghi.
Va preliminarmente considerato che non ricorre ipotesi di inoppugnabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521/2 C.P.P., avvalorata soltanto, ad escludere l'impugnabilità immediata ed autonoma, in corrispondenza di situazioni di illegittimità fisiologica del provvedimento (quando il fatto non sia realmente diverso o manchi un'idonea motivazione in proposito): sussiste, infatti, l'abnormità del provvedimento, come puntualmente rilevata dal P.G. concludente con valutazioni che restano condivise, per quanto in concreto lo schema dell'art. 521 C.P.P. sia rimasto del tutto sovvertito e la regressione alla fase antecedente del procedimento sia stata disposta in base ad un criterio assolutamente estraneo alla disciplina correlativa (Cass., Sez. 6^, 30 settembre 1993, n. 2628, Russo). Posto che, in particolare, lo schema legale richiamato prevede che "il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto". è ben evidente che la locuzione "fatto diverso" (che costituisce il presupposto indefettibile per l'emissione dell'ordinanza) include la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco), quando si determini appunto radicale modifica della struttura della contestazione. Ma siffatta immutazione non è specificamente ravvisabile nella fattispecie processuale in esame, nella quale l'imputazione individua la parte offesa della contestata diffamazione nella persona del gen. Rolando OS NI, precisando poi il collegamento appropriato dei fatti diffamatori alle attività della Guardia di ZA (della quale il OS NI è comandante) e così rendendo evidente ed univoco il collegamento esclusivo della posizione personale del diffamato alle funzioni esercitate. Per modo che la precisazione della contestazione (neppure necessaria, ma preordinata a mere finalità di integrazione esplicativa dell'addebito, già chiaro e puntuale), avvenuta all'udienza dibattimentale, serve soltanto a confermare la detta individuazione "funzionale" della persona offesa, già desumibile dal contesto dell'originaria imputazione e non induce ad alcuna apprezzabile violazione del diritto di difesa degli imputati. Laddove risiede appunto l'abnormità dell'ordinanza impugnata, emessa al di fuori di ogni collegamento con lo schema legale utilizzato dell'art. 521/12 C.P.P. La stessa ordinanza resta, pertanto, annullata senza rinvio, producendosi automaticamente dal disposto annullamento l'effetto di impulso processuale dell'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2001