Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2001, n. 7777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7777 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
DIRITTI E I R L LICA ITALIAN DIE 0.1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTI CASSA77 77LA CORTE SUP ONE Oggetto perte vari pofectionali SEZIONE SECONDA CIVILE confettiro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 5809/99 Cron.17882 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 2860 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 27/03/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere- CONTE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTE NZA 3000 per diritti L A 8 G10, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ALBERGO DEGLI ULIVI SRL, in persona dell'Amm.re pro tempore TA IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio PELLETTIERI, difeso dall'avvocato ZAMPARDI MARCELLO, giusta delega 3000 in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
CA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI DE' CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TOSATTI G., difeso dall'avvocato GARGANO CARLO, giusta Richiesta copia esecutiva dal Sig. GANGAMP 2001 delega in atti;
B per diritti 3000+h 531 - controricorrente IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 452/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 27/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Carlo GARGANO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 10 gennaio 1985, l'Albergo degli Ulivi s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto del 23 novembre 1984, con cui il presidente ingiunto ad essa del Tribunale di Palermo aveva somma di lire società il pagamento della 16.742.759, oltre interessi, quale corrispettivo dell'attività professionale prestata in suo favore dal geometra LO ZZ. LO ZZ resisteva all'opposizione. Con sentenza non definitiva del 15 febbraio/22 il Tribunale di Palermo accertava il maggio 1991, diritto di LO ZZ al compenso per l'attività professionale prestata, relativa al ed ampliamento progetto di sistemazione dell'albergo di proprietà dell'opponente, e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la liquidazione di quel compenso. Con sentenza del 10 dicembre 1993/17 febbraio 1994, il Tribunale di Palermo condannava la società Albergo degli Ulivi al pagamento del detto compen- so, liquidato nella misura di lire 8.763.358, oltre accessori. Avverso tali sentenze la società Albergo degli Ulivi proponeva gravame, cui resisteva la
contro
- 3 parte. Con sentenza del 24 aprile/27 maggio 1998, la Corte d'appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame. A motivo della decisione, segnatamente esponeva che il gravame proposto avverso la sentenza non defini- tiva del 15 febbraio/22 maggio 1991 era inammissi- bile per decorso dei termini di legge (artt. 325 e 327 c.p.c.), posto che l'appellante società non aveva fatto tempestiva riserva d'appello contro tale sentenza (art. 340 c.p.c.) e che il gravame risultava proposto con atto notificato il 18 maggio 1994. Rilevava, poi, l'inammissibilità del gravame proposto avverso la sentenza definitiva del 10 dicembre 1993/17 febbraio 1994 perché "sostanzialmente le censure sono tutte rivolte a negare l'esistenza di un diritto al compenso dello ZZ (affermato nella sentenza non definitiva) e non a criticare la quantificazione degli emolu- menti stabilita nella sentenza definitiva". Per la cassazione di tale sentenza, la società Albergo degli Ulivi ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. LO ZZ, cui il ricorso è stato notificato 1'11 marzo 1999, ha resistito con controricorso notificato il 27 aprile 1999 ed ha poi svolto le proprie difese all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia valutato l'attività professionale prestata dalla controparte e la sua rispondenza ai compensi richiesti, così omettendo di pronunciarsi in ordine a un punto decisivo della controversia, su cui era stato proposto specifico gravame. La doglianza non ha pregio siccome generica. Essa doglianza, infatti, non esprime alcuna speci- fica critica della sentenza impugnata, lì dove ha l'inammissibilità del gravameappunto argomentato allora proposto dal ricorrente avverso la pronuncia definitiva di primo grado, in data 24 aprile/27 maggio 1998, con la quale si era provveduto alla liquidazione del compenso delle prestazioni profes- sionali, oggetto del diritto riconosciuto con la precedente e non definitiva decisione del 10 dicembre 1993/17 febbraio 1994. Ed invero, a fronte del rilievo esposto nella sentenza impugnata sulla inammissibilità di quel gravame per mancanza di specifiche censure in ordine alla liquidazione (operata nella pronuncia 5 definitiva di primo grado) del compenso dovuto alla controparte, il ricorrente si è limitato ad affer- mare che su tale punto aveva proposto specifico gravame, senza neppure indicarne l'effettivo contenuto, così peraltro violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui tale atto deve presentare l'autonomia necessa- ria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricor- rente, nella misura liquidata in dispositivo. Al riguardo, si precisa che tale liquidazione è limitata al rimborso delle spese della procura, agli onorari per lo studio della controversia ed a quelli per la discussione orale, svolta dal difen- sore del controricorrente (v. ex plurimis Cass. n. 3606/87, n. 5342/84 e n. 6214/83), essendo il controricorso inammissibile perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.C., e, per l'appunto, il 27 aprile 1999, a fronte dell'avvenuta notifica del ricorso in data 11 marzo 1999.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in lire 197000, oltre lire 700.000 per onorari. Così deciso il 27.3.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Ilf 11 cons. est. Il presidente Солтано Con u Kadpre IL CANCELLIERE OT TALARICO PAOLO Talazco DEPOSITATO IN CAN LLERIA B GTU. 2001 Roma ILGANCETETELIL CANCELLIERE C1 40000 290000 Postroje in call OTT. 2001 4 UFFICIO DELLE NE ROMA 2 43147 290.000 DUECENT JAMILA p. 11 Dirigente Area Servizi Viire (D.ssa Maria Grazia FILIPPO) Il Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. RACCHINI