Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15332 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA1 5 332 02 LA CORTE SUPREM……. ONE Uggerto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composte dagli Ill.mi Sigg.ri Magistraţi: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 19978/00 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Consigliere Cron.35757 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. 3985 Dott. Sergio DI AMATO Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere Ud.27/06/2002 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ŠE N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti 1,55 GI MO SPA, in persona del legale rappresentante il CELLIBRE pro tempoe elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SPALLINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO FISAC SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 1291/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/05/00;2002 1465 udita _a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che na concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Como, сол sentenza del 21 febbraio 1998, accoglieva la domanda con cui il fallimento della s.r.l. FISAC, dichiarato dallo stesso Tribunale Con sentenza del 31 gennaio 1994, aveva chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 67, 2° CO.
1. fall., dei pagamenti per complessive lire 34,737.250 che La AM OR s.p.a. aveva ricevuto nell'anno anteriore alla dichia razione di fallimento. La AM OR s.p.a. proponeva appello che la Corte di Milano rigettava, osservando che la prova del- la conoscenza dello stato di insolvenza si poteva desu- mere dal radicale mutamento delle condizioni di paga- mento intervenuto dopo un inadempimento della s.r.l. FISAC risalente al novembre 1992. Infatti, mentre prima di tale inadempimento il pagamento delle forriture cra previsto ed avveniva a mezzo ricevute bancarie a 30 giorni dalla consegna, successivamente la AM OR 5.0.8. aveva preteso ed ottenuto il pagamento anticipa- to о quanto meno contestuale alla fornitura. La Corte N Osservava anche che l'esecuzione di due forniture, nel marzc e nell'aprile del 1993, senza pagamento conte- stuale, non dimostrava il ritorno alle precedenti moda- lità di pagamento, in quanto dal a prova per testi esplezala, e in particolare dalla deposizione di una impiegata della OR addella al recupero crediti, era emerso che soltanto per un disguido l'autista aveva ef- fettuato la consegna senza ricevere il pagamento. Tali conclusioni non potevano mutare in relazione a pretesi sconti praticati alla fallita rispetto al listino di vendita, considerato che non era provato che tali scon- ti non fossero praticati a tutti i clienti, 9 neppure in relazione all'asserito aumento delle forniture, con- siderato che le stesse avvenivanc contro pagamento alla consegna. Avverso detta sentenza la AM OR s.p.a. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Il fallimento della s.z.l. FISAC non ha svolto attività difensivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla rilenuta conoscenza dello stato di insolvenza quanto al pagamento della fornitura del 28 octobre 1992, ricevuto i'8 marzo 1993. La Corte di merito, secondo la ricorrente, avrebbe contradditto- 3 riarente esteso ad una fornitura anteriore il mutamento delle condizioni di pagamento intervenuto solo succes- sivamente. Il motivo è infondato. Infatti, поп sussiste la pretesa contraddittorietà della motivazione, atteso che la Corte di merito, dopo avere evidenziato che proprio i mancato pagamento della fornitura del 28 ottobre 1992 aveva determinato il mutamento delle condizioni di vendita, ha del tutto logicamente ritenuto che lo stato soggettivo di conoscenza dello stato di insolvenza, de- sunto da tale mutamento, si estendeva anche al pagamen- to della fornitura del 28 ottobre 1992, avvenuto scl- Canto 1'8 marzo 1993. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vi- zio di motivazione e la falsa applicazione dell'art. 2723 C. . in particolare, si duole che la Corte di ле- rito abbia ritenuto decisivo, alla data dell'8 febbraio 1993, l'esistenza di un unico inadempimento, in assenza di altri elementi sintomatici dello stato di insolvenza della s.r.l. FISAC ed in presenza, anzi, di un indiz:Lo contrario desumibile dalla concessione di ulteriore credito. Inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto conto della diversità delle merci oggetto della prima e della seconda fornitura. Il motivo è infondato. Si deve premettere, per escludere la falsa applicazione dell'art. 2729 C.C., che in tema di prova per presunzioni - non occorrendo fatti su cui si fonda la presunzione siano tali che apparire 1'esistenza del fatto ignoto come da far conseguenza possibile dei facti accertati in 1 'unica giudizio è sufficiente che il fatto ignoto sia desun- - to alla stregua di un canone di probabilità, con rife- rimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità. L'apprez- zamento del giudice del merito, circa l'esistenza degli element: assunti а fonte della presunzione circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza, richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità 0 da erzori nei criteri giuridici (cfr. Cass. 19 gennaio 1995, n. 564). Nella specie, la Corte di merito non ha ritenuto sintomatico della conoscenza dello stato di insolvenza la mera esistenza di un ina- dempimento nei rapporti diretti, NA Ja diversa, anche se conseguente, circostanza del mutamento delle condi- zioni di pagamento, diretto ad escludere, contrariamen- te a quello che afferma la ricorrente, proprio la con cessione di ulteriore credito. Del tutto logicamente, quindi, la decisione impugnata ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza dalle nuove nodalità di paga- 5 mento concordate dalle parti dopo l'inadempimento della S.I.
1. Fisac. Quanto, poi, alla mancata considerazione del diverso oggetto della fornitura, ron emerge in al- cun modo che la circostanza trascurata abbia il neces- sario connotato della decisività, del resto neppure de- dotto dalla ricorrente. Non vi è luogo ¿ provvedere sulle spese poiche l'inLimato non ha svolto attività ditensiva.
P. Q M
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2002. Il Consigliere estensorÇ Il Presidente Sexy Hi Amar (Sergio Di Amato] Rosario De Musis) Rbleymis CORTE SU C CAZIONE;
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