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10 febbraio 2013
10 febbraio 2013
Art. 7. Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 22.693565
I. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
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Giurisprudenza • 24
- 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 24/05/2021, n. 6021Provvedimento: […] del provvedimento, allo stato non conosciuto dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia, che il 30 aprile 2013 ha iscritto la Lapet "nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'art. 2 comma 7 della Legge n. 4/2013"; […] L'iscrizione “nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'art. 2, comma 7, della Legge n. 4/2013” potrebbe comportare la sovrapposizione alle attività svolte dai professionisti iscritti a un Albo o a un Collegio.Leggi di più...
- sovrapposizione attività professionali·
- associazione Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari (LAPET)·
- tutela della fede pubblica·
- requisiti per l'iscrizione nell'elenco associazioni professionali·
- Ministero dello Sviluppo Economico·
- iscrizione associazioni professionali·
- concorrenza tra professioni·
- art. 1, comma 2, legge n. 4/2013·
- professioni non organizzate in ordini o collegi·
- tutela dei consumatori