Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
Il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2011, n. 25859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25859 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 03/05/2011
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1650
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 33949/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DU OT, N. IL 18/12/1975;
avverso l'ordinanza n. 1168/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 29/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RILEVA IN FATTO
Con ordinanza depositata il 2/8/2010 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da AS DU, condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed allo stato agli arresti domiciliari ex art. 656 c.p.p., comma 10, non ritenendo di poter formulare prognosi favorevole all'accoglimento della richiesta.
Per l'annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso il 13/8/2010 il difensore del UL lamentando che ad esso difensore, officiato per il procedimento di esecuzione e sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 10, non era stato notificato l'avviso della fissazione al
29/07/2010 del procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la pronunzia sulla istanza del proprio assistito diretta alla concessione della misura dell'affidamento in prova. Su tali premesse ha dedotto la nullità dell'ordinanza.
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso meriti piena condivisione dovendosi dare seguito all'indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 3571 del 2000) per il quale, poiché la sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi prevista dall'art. 656 c.p.p. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza (massima). Essendo pertanto l'odierno difensore avv. Basilio Foti difensore di ufficio del UL nella fase della sospensione della esecuzione e come tale destinatario dell'avviso di udienza della conseguente sede del procedimento di sorveglianza, l'omissione di tale avviso inficia il procedimento e l'ordinanza che lo ha concluso.
Consegue l'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011