Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2011, n. 25859
CASS
Sentenza 3 maggio 2011

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Il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/05/2011, n. 25859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25859
    Data del deposito : 3 maggio 2011

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