Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' R009 39 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6212/98 Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Cron.1956 Dott. MA PUTATURO DONATI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE. ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 24h CANOFAHERE SANTUCCI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACINTO CARINI 71, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 GUIDONE AGOSTINO, che lo rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente CG575400
contro
CORTE SUPERA DI CASSAZIONE, UFFICIO COPIE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copil legaten GUIDONEal Sig. persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, # 14 F53 2001 IL CANCELLIERE l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati 2000 UFFICIO COPIE 4300 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla Rilasciata copia legale al Sig. INPS per diritti -1- -8 MAR. 2001 il IL CANCELLIERE copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 497/97 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 31/12/97 R.G.N. 88/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GUIDONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depostiato il 25 gennaio 1989 MA AN propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Avezzano in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda di ripristino della pensione di invalidità, riconosciutagli nel 1976, e revocatagli dal 1° dicembre 1985. Il Tribunale respinse l'appello affermando che, a differenza della BE revoca della pensione giudizialmente riconosciuta, la quale esige il miglioramento delle condizioni psico - fisiche che avevano a suo tempo giustificato il riconoscimento del diritto, la revoca della pensione riconosciuta con atto amministrativo presuppone solo l'accertamento dell'insufficienza delle condizioni, in qualunque momento accertate, a giustificare il diritto stesso;
e nel caso in esame, alla data della revoca le condizioni (silicosi polmonare, otopatia, lieve angioneurosi ed artrosi) erano insufficienti a determinare la riduzione della capacità di guadagno nella misura prevista dalla legge. Aggiunge il Tribunale che, in assenza di specifica domanda di assegno di invalidità, alcuna pronuncia era possibile in ordine al successivo aggravamento delle indicate condizioni. Per la cassazione di questa sentenza ricorre MA AN, percorrendo le linee di un unico motivo. L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta che, poiché la domanda era stata respinta per preteso miglioramento delle condizioni fisiche e questo miglioramento non vi era stato e le condizioni fisiche gli impedivano 3 l'espletamento del lavoro senza danno ed usura, la sentenza del Tribunale era illegittima. Il ricorso è infondato. E' da premettere che la domanda stata respinta non sul presupposto di un miglioramento delle condizioni psico - fisiche che avevano determinato il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, bensì per l'insufficienza delle condizioni, accertate in sede di revoca, al riconoscimento del diritto. Euses Come questa Corte ha affermato (Cass. 26 gennaio 1998 n. 530), in materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico di ufficio, alle quali il giudice di merito abbia aderito, possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico - formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte deve essere indicata) o nell'omissione di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;
in assenza della denuncia di questi vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice di merito, fondato sulla consulenza tecnica. Ciò, nel caso in esame, ove alcuna censura è mossa per vizi logico - formali della decisione o del parere medico legale, che ne è la base. Poiché non sussiste sufficiente capacità di guadagno quando il lavoro sia svolto con anormale usura, un complesso morboso che, secondo un criterio di fondata previsione, possa determinare, perdurando l'attività lavorativa, un grave pregiudizio per l'efficienza fisica del soggetto, deve ritenersi invalidante (Cass. 12 luglio 1983 n. 4714). E tuttavia, nel caso in 4 esame, anche la lamentata usura, in base al parere tecnico di ufficio ed in assenza di elementi di segno contrario (che consentano di ipotizzare l'anormale pregiudizio per l'efficienza fisica del soggetto), resta una censura priva di fondamento. Il ricorso deve essere respinto. In assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2000. Il Consigliere estensore Олко спосо IL PRESIDENTE Repario be Munis Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 0 1 oggi, 2.4 GEN. 2001 A . 3 S T S 3 I R A 5 D 'A T , . , L O A IL L ABORATORE A N L L S E M L E D CANCELLERIA 3 D O B 7 I – B - S ཏྟཱ 8 ཏ སཱ - N ཛྫུ 1 E S 1 I E A G O A G T E T I L R I A D L L O E D 5