CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14251 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO DR, nato a [...] il [...] IO UA, nato a [...] il [...] IO EN, nato a [...] il [...] IO ES, nata a [...] il [...] IO TA, nata a [...] il [...] avverso il decreto EL 29/10/2021 ELla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale DI GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14251 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di ricorso in appello dei proposti DR IO, UA IO e NO IO e dei terzi interessati, per quanto in questa sede di interesse, EN IO, ES IO e TA IO avverso il decreto emesso il 4 marzo 2020 dal locale Tribunale con il quale era stata disposta la confisca di un terreno sito in via Archi Mercatello EL comune di Reggio Calabria, identificato al foglio di mappa 20 particella 435 con annesse strutture murarie annesse, a seguito di giudizio di pericolosità, ai sensi ELart. 4, comma 1 lett. b) , d. leg.vo n. 159/2011, di DR IO, NO IO e UA IO in quanto indiziati di concorso in estorsione commessa con metodo mafioso. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti proposti e terzi interessati con unico atto con il quale si deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione ELart. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 EL d.leg.vo n. 159/2011 essendo la decisione basata sia su una sopravvalutazione EL dichiarato ELLO e EL AR sia da una ipovalutazione EL dato documentale in atti. Le dichiarazioni dei primi sono imprecise, erronee e inconducenti rispetto alla verifica dei presupposti ELla misura ablatoria, facendo l'LO generico riferimento alla occupazione ELle aree di proprietà ELla sua famiglia alle famiglie GA, EL e De FA, nonostante egli fosse costituito in giudizio nel procedimento civile per usucapione ritualmente instaurato dai IO nei suoi confronti e che egli aveva vinto nei due gradi di giudizio. Del resto tale giudizio e l'accordo transattivo sono in contrasto con la asserita condotta estorsiva ipotizzata a carico dei proposti nei confronti prima ELLO e poi EL AR. Anche l'argomento secondo il quale sarebbero stati ceduti 770 mq a fronte dei 500mq indicati dall'LO nel rogito, doveva essere confrontato con l'oggetto ELla citazione per usucapione riguardante 1050mq di terreno ed in ragione ELla presenza sui 770mq di terreno di manufatti abusivi che avrebbero creato difficoltà ed oneri al AR. Il coinvolgimento dei IO nelle "pregresse condotte intimidatorie" è fondato sul solo legame parentale dei predetti con la famiglia EL, senza che alcun ruolo attivo sia stato individuato a loro carico, essendosi limitati a stipulare un accordo transattivo a definizione EL procedimento civile per l'acquisto a titolo originario ELla proprietà di un terreno di modesto valore economico e di cui erano possessori i loro genitori da vari decenni, come EL resto dimostra la condotta liberamente tenuta ELLO sia in sede civile che transattiva nei 2 confronti EL AR, di cui la Corte adita non tiene conto. Cosicchè il presupposto criminoso ELla ritenuta pericolosità sociale si fonda su elementi insussistenti. 2.2. Con il secondo motivo violazione ai sensi degli artt. 11, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, d.leg.vo n. 159/2011, in quanto il decreto impugnato consta nella mera reiterazione ELle argomentazioni rese dal primo giudice ed esposizione ELle ragioni difensive, alle quali seguono poche e scarne argomentazioni, EL tutto assenti con riguardo alla posizione dei terzi interessati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto non deducibili in sede di legittimità. 2.1. E' nota, invero, la limitazione EL ricorso in materia al solo vizio di violazione di legge secondo il principio per il quale nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto ELart. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente EL provvedimento, che ricorre quando il decreto omette EL tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto EL giudizio(Sez. 6, n. 33705 EL 15/06/2016 Rv. 270080); cosicchè le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione ELattualità ELla pericolosità sono inammissibili potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione ELobbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma EL predetto art. 4 legge n. 1423 EL 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 EL 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento EL provvedimento impugnato). Inoltre, deve essere ribadito, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, che il giudice ELla prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato, alla luce EL principio, comunemente 3 ricevuto, di autonomia EL giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione EL codice antimafia (artt. 28 e 29 EL d.lgs. n. 159 EL 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 36080 de1111/09/2020, Rv.280207). 2.2. Ritiene questo Collegio che la Corte di merito ha dato incensurabile conto ELle ragioni ELablazione attraverso la complessa ricostruzione ELla articolata vicenda posta ineccepibilmente a base EL giudizio di pericolosità dei proposti. Il provvedimento impugnato ha avallato la prima decisione confermando l'incidentale affermazione di pericolosità dei proposti, in base al quadro fattuale emergente dalle sovrapponibili dichiarazioni ELLO e EL AR, di cui era saggiata la credibilità soggettiva, e EL riscontro documentale in atti. Ha quindi correttamente affermato che la consapevolezza da parte ELLO e di suo padre EL notorio spessore criminale EL clan EL (essendo i IO cugini EL boss UA EL) "abbia costituito un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente", consentendo "ad esponenti ELla famiglia EL (come pure ELla famiglie De FA e GA) il ricorso al metodo mafioso ELla forza intimidatoria non ricollegabile ad una specifica ed attuale condotta, ma ad una situazione creata da una risalente nel tempo, ma tuttora attuale, carica intimidatrice ELla cosca di 'ndrangheta". Ha individuato l'estorsione aggravata dal metodo mafioso nella costrizione di EP LO prima e EL figlio EN poi "a tollerare l'occupazione di fatto, da parte dei EL, di consistenti porzioni ELesteso terreno di loro proprietà (complessivamente di 100mila mq), senza opporsi in alcun modo, per timore di ritorsioni, e senza rivolgersi alla Autorità giudiziaria per tutela dei propri diritti". "Tale situazione, protrattasi nel corso degli anni anche dopo che la proprietà ELesteso terreno era stata trasferita da EP LO al figlio EN, ha fatto sì che quest'ultimo - dopo aver vanamente tentato di alienare i fondi limitrofi alla c.d. Fornace di Archi al loro valore di mercato - si sia determinato a vendere (o meglio a svendere) tali terreni a Carmelo Fícara - ad un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore venale". Il AR, imprenditore quantomeno contiguo alla locale criminalità organizzata (risulta rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa dei De FA) aveva accettato - come risulta dallo stesso atto di compravendita EL 2007 con l'LO, ineccepibilmente considerato "legale consacrazione" ELla risalente occupazione sine titulo dei terreni in danno ELLO - di farsi carico ELle pretese ELle famiglie mafiose che avevano occupato ampie porzioni EL fondo, trasferendo ad alcuni loro esponenti - con formali atti di transazione - la proprietà di terreni ancor più estesi di quelli che risultavano occupati in forza ELatto di 4 compravendita stipulato con EN LO. Così - prosegue la Corte - "correttamente i proposti sono stati ritenuti concorrenti nell'estorsione aggravata dal metodo mafioso avendo stipulato e sottoscritto l'atto di transazione con cui è stata loro trasferita la proprietà EL terreno" in quanto "pur intervenendo nella fase finale ELla complessa vicenda estorsiva, articolatasi nel corso di decenni, hanno fornito un contributo necessario al compimento ELattività ELittuosa, consentendo la formalizzazione ELacquisto ELla proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato di fatto dai IO", essendo "pacifico che integri il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale ELla riscossione ELillecito provento ELattività ELittuosa". 2.3. E' evidente che l'argomentare ELla Corte appena richiamato non possa essere attaccato dalle inammissibili censure di merito sul portato ELle dichiarazioni ELLO e EL AR oltre che ELla vicenda relativa al procedimento civile in materia di usucapione intentato dai IO nei confronti ELLO e ELaccordo transattivo EL 15 luglio 2009 stipulato in pendenza EL giudizio di appello dal AR. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Per quanto riguarda i proposti, deve farsi rinvio a quanto già sopra detto considerando la sostanziale reiterazione ELle doglianze mosse in appello. Quanto alla posizione dei terzi interessati il provvedimento richiama il primo provvedimento (v. pg. 20) secondo il quale i terzi interessati EN IO, ES IO e TA IO, titolari pro quota dei diritti sul terreno confiscato, "hanno acquistato tali diritti in conseguenza ELavvenuto riconoscimento, a mezzo di scrittura privata, ELacquisizione per usucapione EL terreno che costituisce oggetto EL diritto medesimo da parte dei rispettivi coniugi (poiché in regime di comunione legale) o di un genitore (quindi a titolo di successione dalla madre, a sua volta in regime di comunione legale con il genitore acquirente)": un acquisto, quindi, a titolo gratuito correttamente considerato viziato da una condotta estorsiva e, pertanto, travolto nella sua interezza tanto da legittimare l'ablazione, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per l'usucapione EL terreno in ragione ELesercizio ELla violenza nel conseguimento EL possesso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila alla Cassa ELle ammende. Così deciso il 14/02/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale DI GI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14251 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di ricorso in appello dei proposti DR IO, UA IO e NO IO e dei terzi interessati, per quanto in questa sede di interesse, EN IO, ES IO e TA IO avverso il decreto emesso il 4 marzo 2020 dal locale Tribunale con il quale era stata disposta la confisca di un terreno sito in via Archi Mercatello EL comune di Reggio Calabria, identificato al foglio di mappa 20 particella 435 con annesse strutture murarie annesse, a seguito di giudizio di pericolosità, ai sensi ELart. 4, comma 1 lett. b) , d. leg.vo n. 159/2011, di DR IO, NO IO e UA IO in quanto indiziati di concorso in estorsione commessa con metodo mafioso. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei predetti proposti e terzi interessati con unico atto con il quale si deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione ELart. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 4 EL d.leg.vo n. 159/2011 essendo la decisione basata sia su una sopravvalutazione EL dichiarato ELLO e EL AR sia da una ipovalutazione EL dato documentale in atti. Le dichiarazioni dei primi sono imprecise, erronee e inconducenti rispetto alla verifica dei presupposti ELla misura ablatoria, facendo l'LO generico riferimento alla occupazione ELle aree di proprietà ELla sua famiglia alle famiglie GA, EL e De FA, nonostante egli fosse costituito in giudizio nel procedimento civile per usucapione ritualmente instaurato dai IO nei suoi confronti e che egli aveva vinto nei due gradi di giudizio. Del resto tale giudizio e l'accordo transattivo sono in contrasto con la asserita condotta estorsiva ipotizzata a carico dei proposti nei confronti prima ELLO e poi EL AR. Anche l'argomento secondo il quale sarebbero stati ceduti 770 mq a fronte dei 500mq indicati dall'LO nel rogito, doveva essere confrontato con l'oggetto ELla citazione per usucapione riguardante 1050mq di terreno ed in ragione ELla presenza sui 770mq di terreno di manufatti abusivi che avrebbero creato difficoltà ed oneri al AR. Il coinvolgimento dei IO nelle "pregresse condotte intimidatorie" è fondato sul solo legame parentale dei predetti con la famiglia EL, senza che alcun ruolo attivo sia stato individuato a loro carico, essendosi limitati a stipulare un accordo transattivo a definizione EL procedimento civile per l'acquisto a titolo originario ELla proprietà di un terreno di modesto valore economico e di cui erano possessori i loro genitori da vari decenni, come EL resto dimostra la condotta liberamente tenuta ELLO sia in sede civile che transattiva nei 2 confronti EL AR, di cui la Corte adita non tiene conto. Cosicchè il presupposto criminoso ELla ritenuta pericolosità sociale si fonda su elementi insussistenti. 2.2. Con il secondo motivo violazione ai sensi degli artt. 11, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1, d.leg.vo n. 159/2011, in quanto il decreto impugnato consta nella mera reiterazione ELle argomentazioni rese dal primo giudice ed esposizione ELle ragioni difensive, alle quali seguono poche e scarne argomentazioni, EL tutto assenti con riguardo alla posizione dei terzi interessati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto non deducibili in sede di legittimità. 2.1. E' nota, invero, la limitazione EL ricorso in materia al solo vizio di violazione di legge secondo il principio per il quale nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto ELart. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente EL provvedimento, che ricorre quando il decreto omette EL tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto EL giudizio(Sez. 6, n. 33705 EL 15/06/2016 Rv. 270080); cosicchè le doglianze relative alla consistenza indiziaria ed alla valutazione ELattualità ELla pericolosità sono inammissibili potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione ELobbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma EL predetto art. 4 legge n. 1423 EL 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 EL 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento EL provvedimento impugnato). Inoltre, deve essere ribadito, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, che il giudice ELla prevenzione non è vincolato dall'esistenza di un giudizio penale ed è invece abilitato, alla luce EL principio, comunemente 3 ricevuto, di autonomia EL giudizio di prevenzione, ribadito anche in esito alla introduzione EL codice antimafia (artt. 28 e 29 EL d.lgs. n. 159 EL 2011), a ricostruire, motu proprio ed anche in assenza di un procedimento penale correlato, gli episodi storici portati alla sua attenzione (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 36080 de1111/09/2020, Rv.280207). 2.2. Ritiene questo Collegio che la Corte di merito ha dato incensurabile conto ELle ragioni ELablazione attraverso la complessa ricostruzione ELla articolata vicenda posta ineccepibilmente a base EL giudizio di pericolosità dei proposti. Il provvedimento impugnato ha avallato la prima decisione confermando l'incidentale affermazione di pericolosità dei proposti, in base al quadro fattuale emergente dalle sovrapponibili dichiarazioni ELLO e EL AR, di cui era saggiata la credibilità soggettiva, e EL riscontro documentale in atti. Ha quindi correttamente affermato che la consapevolezza da parte ELLO e di suo padre EL notorio spessore criminale EL clan EL (essendo i IO cugini EL boss UA EL) "abbia costituito un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente", consentendo "ad esponenti ELla famiglia EL (come pure ELla famiglie De FA e GA) il ricorso al metodo mafioso ELla forza intimidatoria non ricollegabile ad una specifica ed attuale condotta, ma ad una situazione creata da una risalente nel tempo, ma tuttora attuale, carica intimidatrice ELla cosca di 'ndrangheta". Ha individuato l'estorsione aggravata dal metodo mafioso nella costrizione di EP LO prima e EL figlio EN poi "a tollerare l'occupazione di fatto, da parte dei EL, di consistenti porzioni ELesteso terreno di loro proprietà (complessivamente di 100mila mq), senza opporsi in alcun modo, per timore di ritorsioni, e senza rivolgersi alla Autorità giudiziaria per tutela dei propri diritti". "Tale situazione, protrattasi nel corso degli anni anche dopo che la proprietà ELesteso terreno era stata trasferita da EP LO al figlio EN, ha fatto sì che quest'ultimo - dopo aver vanamente tentato di alienare i fondi limitrofi alla c.d. Fornace di Archi al loro valore di mercato - si sia determinato a vendere (o meglio a svendere) tali terreni a Carmelo Fícara - ad un prezzo di gran lunga inferiore al loro valore venale". Il AR, imprenditore quantomeno contiguo alla locale criminalità organizzata (risulta rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa dei De FA) aveva accettato - come risulta dallo stesso atto di compravendita EL 2007 con l'LO, ineccepibilmente considerato "legale consacrazione" ELla risalente occupazione sine titulo dei terreni in danno ELLO - di farsi carico ELle pretese ELle famiglie mafiose che avevano occupato ampie porzioni EL fondo, trasferendo ad alcuni loro esponenti - con formali atti di transazione - la proprietà di terreni ancor più estesi di quelli che risultavano occupati in forza ELatto di 4 compravendita stipulato con EN LO. Così - prosegue la Corte - "correttamente i proposti sono stati ritenuti concorrenti nell'estorsione aggravata dal metodo mafioso avendo stipulato e sottoscritto l'atto di transazione con cui è stata loro trasferita la proprietà EL terreno" in quanto "pur intervenendo nella fase finale ELla complessa vicenda estorsiva, articolatasi nel corso di decenni, hanno fornito un contributo necessario al compimento ELattività ELittuosa, consentendo la formalizzazione ELacquisto ELla proprietà di un immobile da decenni abusivamente occupato di fatto dai IO", essendo "pacifico che integri il concorso nell'estorsione anche la partecipazione alla sola fase finale ELla riscossione ELillecito provento ELattività ELittuosa". 2.3. E' evidente che l'argomentare ELla Corte appena richiamato non possa essere attaccato dalle inammissibili censure di merito sul portato ELle dichiarazioni ELLO e EL AR oltre che ELla vicenda relativa al procedimento civile in materia di usucapione intentato dai IO nei confronti ELLO e ELaccordo transattivo EL 15 luglio 2009 stipulato in pendenza EL giudizio di appello dal AR. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Per quanto riguarda i proposti, deve farsi rinvio a quanto già sopra detto considerando la sostanziale reiterazione ELle doglianze mosse in appello. Quanto alla posizione dei terzi interessati il provvedimento richiama il primo provvedimento (v. pg. 20) secondo il quale i terzi interessati EN IO, ES IO e TA IO, titolari pro quota dei diritti sul terreno confiscato, "hanno acquistato tali diritti in conseguenza ELavvenuto riconoscimento, a mezzo di scrittura privata, ELacquisizione per usucapione EL terreno che costituisce oggetto EL diritto medesimo da parte dei rispettivi coniugi (poiché in regime di comunione legale) o di un genitore (quindi a titolo di successione dalla madre, a sua volta in regime di comunione legale con il genitore acquirente)": un acquisto, quindi, a titolo gratuito correttamente considerato viziato da una condotta estorsiva e, pertanto, travolto nella sua interezza tanto da legittimare l'ablazione, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per l'usucapione EL terreno in ragione ELesercizio ELla violenza nel conseguimento EL possesso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore ELla Cassa ELle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila alla Cassa ELle ammende. Così deciso il 14/02/2023.