Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2001, n. 29077
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riabilitazione relativa a misura di prevenzione, per l'accoglimento della relativa domanda non è richiesta necessariamente l'esistenza di fatti positivi che dimostrino la redenzione ed il riscatto del soggetto dal passato, ma è sufficiente un comportamento che denoti il suo ravvedimento e l'adozione di un sistema di vita improntata al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che può essere valutata a tale scopo, anche di per sè sola, la scelta di collaborazione con la giustizia, quando essa sia effettiva ed incompatibile con la persistenza di legami con l'ambiente criminale in cui siano maturati i precedenti comportamenti antigiuridici e quando tale significato positivo non sia contraddetto da comportamenti contrastanti con l'impegno collaborativo o dalla commissione di reati in epoca successiva).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2001, n. 29077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29077
    Data del deposito : 16 maggio 2001

    Testo completo