Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 1
In tema di riabilitazione relativa a misura di prevenzione, per l'accoglimento della relativa domanda non è richiesta necessariamente l'esistenza di fatti positivi che dimostrino la redenzione ed il riscatto del soggetto dal passato, ma è sufficiente un comportamento che denoti il suo ravvedimento e l'adozione di un sistema di vita improntata al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che può essere valutata a tale scopo, anche di per sè sola, la scelta di collaborazione con la giustizia, quando essa sia effettiva ed incompatibile con la persistenza di legami con l'ambiente criminale in cui siano maturati i precedenti comportamenti antigiuridici e quando tale significato positivo non sia contraddetto da comportamenti contrastanti con l'impegno collaborativo o dalla commissione di reati in epoca successiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2001, n. 29077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29077 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 16/05/2001
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - N. 2058
Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 12788/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da di LA US
avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 20.1.2000, con la quale veniva rigettata sua istanza di riabilitazione in relazione a misura di prevenzione a suo tempo irrogatagli Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio, Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Osserva
Con sentenza in data 20.1.2000 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'istanza di riabilitazione proposta da LA US, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cessata il 17.4.1994). Riteneva la Corte che la prova costante ed effettiva di buona condotta, costituente secondo l'art. 15 L.
3.8.1988 n. 327 presupposto essenziale della riabilitazione, non potesse farsi coincidere automaticamente con la qualità di collaboratore di giustizia dedotta dall'interessato e col rispetto degli obblighi previsti dal programma di protezione;
e che fosse comunque incompatibile con la riabilitazione la personalità del Di LA, quale delineata dal certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti. Ricorre il Di LA a mezzo del proprio difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione. A suo avviso, la scelta della collaborazione e il rispetto assoluto delle prescrizioni contenute nel programma di protezione comportavano una netta frattura col passato e il ripudio del precedente sistema di vita;
e costituivano elementi sufficienti per la concessione delo beneficio. La Corte d'Appello non aveva indicato, d'altronde, quali elementi positivi sarebbero stati richiesti allo scopo.
Il ricorso è fondato.
A quanto premesso dalla stessa sentenza impugnata, per la riabilitazione non si richiede necessariamente l'esistenza di fatti positivi che documentino redenzione e riscatto del passato;
ma è sufficiente un comportamento che attesti il ravvedimento dell'istante e l'adozione di un sistema di vita improntato al rispetto della legge e delle regole comuni di civile convivenza. Ben può essere apprezzata in questo senso, anche di per sè stessa, la scelta della collaborazione, quando essa sia effettiva (e nel procedimento impugnato manca qualsiasi indagine in tal senso) ed incompatibile con la persistenza dei legami con l'ambiente criminale in cui sono maturati i precedenti comportamenti antigiuridici;
e quando il suo significato positivo non sia contraddetto da elementi di segno opposto, quali in ipotesi un comportamento in contrasto con l'impegno collaborativo o la commissione di reati in epoca successiva. È vero quindi che, come si afferma nella sentenza, la scelta collaborativa comporta automaticamente il diritto alla riabilitazione;
ma è vero anche che di essa va tenuto conto, anche nel difetto di elementi positivi di altra natura, in quanto potenzialmente idonea a documentare il requisito della buona condotta, e che ad essa può essere negata pregiudizialmente rilevanza, così come avvenuto nel caso.
La sentenza impugnata richiama per il vero, a sostegno della decisione di rigetto, anche i precedenti dell'istante, desunti dal certificato penale e dal certificato dei carichi pendenti;
ma non precisa, così come sarebbe stato necessario, se si tratti di fatti precedenti o successivi alla cessazione della misura di prevenzione, laddove soltanto nel secondo caso essi risulterebbero incompatibili con la buona condotta richiesta nel periodo in considerazione. La sentenza va pertanto annullata, con rinvio al giudice competente;
il quale delibererà sulla domanda di riabilitazione attenendosi ai principi enunciati nella presente sentenza e rimediando al ravvisato vizio di motivazione.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001