Sentenza 10 novembre 2000
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con il quale il tribunale del riesame integra la motivazione del decreto di sequestro probatorio del P.M. (nella specie di apparecchiature per giochi elettronici), impropriamente definito come preventivo, indicandone la corretta qualificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2000, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 10/11/2000
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 6437
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 021161/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CORSO VINCENZO N. IL 23/07/1945
avverso ORDINANZA del 28/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di IMPERIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVACon ordinanza 28.04.2000 il Tribunale di Imperia ha confermato il provvedimento di sequestro di apparecchi da gioco elettronico installati all'interno della sala giochi Las Vegas di Ventimiglia, disposto dal P.M. presso il Tribunale di Sanremo.
Secondo il Tribunale i controlli tecnici effettuati avevano consentito di stabilire che i giochi effettuati con gli apparecchi dotati di certe schede elettroniche erano veri e propri giochi d'azzardo, essendo di natura esclusivamente probabilistica. Il sequestro era giustificato dall'esigenza di conservazione della prova,; ne' si potevano scollegare le schede, relative ai giochi dagli apparecchi;
perché bisognava " potere verificare quali fossero le concrete condizioni di gioco di ciascun apparecchio al momento dell'avvenuto sequestro". Si trattava dunque di sequestro probatorio e non preventivo.
Ricorre per cassazione CORSO VINCENZO, indagato nel procedimento penale di cui si è detto, il quale deduce:
1) Inosservanza degli artt. 253, 257, 309, 324 cpp. Il Tribunale non poteva "sanare" il provvedimento del P.M. il quale, se riferito ad un sequestro probatorio, era del tutto privo di motivazione;
inoltre era mancata la consegna all'interessato di copia delle relazioni tecniche costituenti parte integrante del decreto;
infine, sul punto, la motivazione era mancante.
Sul primo aspetto, il provvedimento del P.M. non faceva alcun riferimento alle esigenze probatorie, poi poste dal Tribunale a fondamento della sua ordinanza;
il P.M si era riferito esclusivamente a "cose pertinenti al reato" motivando il sequestro come preventivo, e non come probatorio;
ciò era confermato dai cartelli apposti dalla polizia giudiziaria al locale, indicanti appunto "sequestro preventivo". Avendo riscontrato esigenze probatorie, il Tribunale avrebbe dovuto annullare il relativo provvedimento, emesso irritualmente dal P.M. solo per esigenze preventive. Sul secondo aspetto: il Tribunale non aveva per nulla motivato in ordine al rilievo della mancata consegna delle valutazioni tecniche ( facenti parte integrante del decreto) all'interessato.
2) Inosservanza dell'art. 355 cpp. L'iniziativa della P.G. che aveva eseguito il sequestro apponendo cartelli recanti la dicitura "sequestro penale preventivo" era irrituale e necessitava di convalida. La delega del P.M. riguardava infatti un sequestro probatorio ex art. 253 cpp. 3) Inosservanza dell'art. 110 TULPS. Non sussisteva il "fumus commissi delicti".
Il sequestro era stato confermato sulla base di semplici congetture circa una possibile manomissione ed uso, in futuro, di determinate schede. Il ricorrente aveva posto in rilievo che nella specie la natura di apparecchio per il gioco d'azzardo era stata fatta dipendere unicamente dalla possibile programmabilità di schede elettroniche, attestate conformi alla legge 425/95; e che in ogni caso esisteva la buona fede dell'indagato. Il Tribunale aveva risposto riferendosi alle perizie, di cui peraltro il ricorrente ignorava tutto. Così facendo il Tribunale aveva anticipato delle conclusioni che non gli erano, allo stato, consentite. 4) Inosservanza dell'art. 253 cpp. Mancava una relazione di immediatezza tra la cosa sequestrata ed il reato. Secondo il Tribunale il ricorrente potrebbe avere pagato le vincite direttamente in denaro anziché sotto forma di premi consentiti. Ma, in base a questa ipotesi, doveva essere fatta distinzione tra le violazioni derivanti dalle caratteristiche degli apparecchi rispetto a quelle derivanti dalla loro "gestione" ad opera del tenutario del gioco. In questo secondo caso infatti, la violazione (pagamento in denaro) atterrebbe alla condotta del gestore e non dall'apparecchio in sè; dal che si ricava che non vi sarebbe necessità alcuna di procedere al sequestro "degli apparecchi": i quali non costituirebbero "corpo del reato" ne' servirebbero per l'accertamento dei fatti.(su questo aspetto il Tribunale aveva omesso ogni motivazione).
5) Inosservanza dell'art. 365 cpp sotto il profilo della inutilità della permanenza del sequestro;
e nullità, in quanto l'invito a nominare un difensore di fiducia e la designazione vicaria di un difensore di ufficio erano stati effettuati allorquando le operazioni erano ormai iniziate se non concluse. Dal verbale della P.G. risulta che l'invito a nominare un difensore venne fatto, al Corso, dopo e non prima della esecuzione del sequestro e quindi venne conculcato il diritto dell'indagato di farsi assistere da difensore. Nè era stato rispettato quanto previsto dall'art. 369 cpp.(la relativa omissione dello avviso a nominare un difensore può essere sanata ma a condizione che l'interessato venga avvertito "prima" e non "dopo" il compimento dell'atto "a sorpresa", quale appunto è il sequestro). Tutti i motivi del ricorso sono infondati.
1) Che il sequestro fosse, al di là delle indicazioni della polizia giudiziaria, anche probatorio non poteva essere messo in dubbio stante la natura degli apparecchi sequestrati e l'attività illecita che si prospettava. Anche i provvedimenti giurisdizionali, così come i contratti e come qualsiasi testo suscettibile di interpretazione, devono essere interpretati secondo equilibrio e buona fede;
e non ci si può fermare ad una parola o ad una espressione infelicemente formulate. Era poi consentito al Tribunale del riesame procedere a una più completa motivazione;
il provvedimento del P.M. non era, neppure per ciò che riguarda la motivazione, giuridicamente inesistente;
esso era esistente e valido ancorché motivato in modo forse improprio;
per cui l'integrazione della motivazione era rituale e doverosa. Il Tribunale inoltre non aveva l'onere di motivare in merito alla mancata consegna al Corso delle valutazioni tecniche fondanti il provvedimento, perché il rilievo della difesa era del tutto privo di significato, dal momento che non esiste un obbligo processuale di "consegna" di determinata documentazione, ritualmente risultante, dal verbale, come facente parte degli atti;
essendo tale documentazione in ogni caso, a disposizione delle parti. 2) L'iniziativa del P.M. non era stata affatto irrituale e il provvedimento non necessitava di convalida. Si trattò di delega alla P.G. per l'effettuazione di un sequestro probatorio a sensi dell'art.253 commi 1-3 cpp. Se fu errata la dizione dei cartelli apposti dalla
P.G. ( indicanti "sequestro preventivo") ciò non significa che, oggettivamente, non si trattasse invece di sequestro probatorio, eseguito ritualmente dalla Polizia per delega dell'autorità giudiziaria. Il termine "preventivo" informalmente usato dalla Polizia e scritto sui cartelli apposti ai locali, non aveva, all'evidenza, ne' avrebbe potuto avere, un significato tecnico- giuridico atto a qualificare il provvedimento;
e, sempre ragionando in termini di interpretazione di buona fede" ben poteva ritenersi corrispondente, nell'intenzione del suo redattore, a "preliminare" ovvero "provvisorio".
3) In base alle risultanze dei primi accertamenti, di cui dà atto il provvedimento impugnato, correttamente è stato ritenuto sussistente il "fumus commissi delicti" ed evidente appare la relazione di immediatezza tra le apparecchiature sequestrate ed il reato ipotizzato. Si profilava infatti, sulla base dei primi dati tecnici acquisiti, un uso di quegli apparecchi, con le relative schede elettroniche, tale da porre in essere veri e propri giochi d'azzardo vietati. Ciò è sufficiente ad integrare il "fumus" richiesto per l'applicazione della misura in esame;
ne' poteva il Tribunale, in sede di controllo, effettuare ulteriori valutazioni, anche relative all'elemento soggettivo del reato ipotizzato, essendo sufficiente che l'elemento soggettivo medesimo non dovesse essere "ictu oculi" escluso.
4) Il Tribunale ha pure motivato in merito alla necessità di sequestrare gli apparecchi e non invece soltanto le singole schede. Si tratta di una valutazione di merito, motivata in base a risultanze tecniche, non suscettibile di sindacato in questa sede. Non si comprende poi come la difesa del ricorrente possa sostenere la non necessità del sequestro delle "macchine" da gioco sul rilievo che le violazioni potrebbero derivare non dalle apparecchiature in se stesse bensì dalla loro gestione da parte del tenutario del gioco. Sotto il profilo della necessità di verificare se effettivamente i giochi fossero di natura esclusivamente probabilistica, è evidente la correlazione immediata tra gli apparecchi (con le relative schede) ed i giochi che essi consentono, in concreto, di eseguire;
e, quindi, è evidente come, a fini probatori, sia giustificato il sequestro delle "macchine da gioco". Altro, e diverso, è il problema prospettato dal ricorrente;
che sembra riguardare in buona sostanza, unicamente le modalità attuative delle vincite e che non ha rilievo alcuno in questa sede.
5) Quanto infine alla nomina del difensore che si assume essere avvenuta "dopo" il sequestro, si rileva che dal relativo verbale, risulta che tale nomina venne effettuata alle ore 10,45 essendo il sequestro iniziato alle ore 10,35. Verosimilmente, dunque, la nomina venne fatta quando il Corso si presentò; e, comunque, contestualmente alla esecuzione del sequestro e senza violazione alcuna dei diritti della difesa.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001