Versione
31 dicembre 2016
31 dicembre 2016
Art. 12. Norme di salvaguardia del personale militare
per la partecipazione a concorsi interni 1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attivita' connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.
per la partecipazione a concorsi interni 1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attivita' connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.
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- 1. Concorso riservato interni: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 maggio 2022 · 0.95402473
Leggi le ultime sentenze su: concorsi interni banditi dall'Amministrazione pubblica; personale già in servizio presso l'ente locale; militari impiegati per servizio fuori del territorio nazionale; pubblici concorsi con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno; giurisdizione del giudice amministrativo. Procedura di progressione verticale La riforma della modalità di reclutamento di personale per le fasce funzionali superiori (progressioni di carriera) recata dagli artt. 24 e 62, d. lg. 27 ottobre 2009 n. 150, con la sostanziale abrogazione delle progressioni verticali interne, ha certificato in modo inequivoco il superamento, già avvenuto con il consolidato …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 591Provvedimento: […] Infine, sempre sul fronte del rispetto del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), si rammenta che l'attività svolta dall'Amministrazione debba configurarsi come perfettamente legittima e volta a tutelare i soggetti impegnati in missione all'estero, nonché coerente con il disposto normativo previsto dall'art. 12 della legge 21 luglio 2016, n. 145, finalizzato ad assicurare che i militari che non possano partecipare alle prove concorsuali in quanto in missione all'estero siano “rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile”. […]Leggi di più...
- art. 21-octies Legge 241/1990·
- art. 10 bando·
- art. 12 Legge 21 luglio·
- art. 1 comma 5 bando·
- art. 12 Legge 21 luglio 2016 n. 145·
- concorso pubblico·
- art. 5 lex specialis·
- graduatoria·
- art. 12 comma 5 bando·
- art. 12 Legge 145/2016·
- art. 4 lex specialis·
- art. 44 c.p.a.·
- art. 12·
- art. 12 bando·
- art. 7 Legge 241/1990