Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 4
L'obbligo del conduttore di pagare al locatore il canone dopo la cessazione della locazione e fino al rilascio dell'immobile discende dalla legge e non dal contratto; tuttavia, in mancanza di contraria volontà delle parti, le modalità di pagamento restano quelle contrattuali.
In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il "dies a quo" agli effetti dell'art. 1957 cod. civ. è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto, dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto che i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell'immobile, ancorché dovuti a titolo risarcitorio in relazione al mancato rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione).
La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa; consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale ,per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l'estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.
Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo compreso tra la pubblicazione e la notificazione della sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli eredi della parte defunta e non al procuratore di quest'ultima, atteso che l'impugnazione va proposta da e contro i soggetti reali del rapporto. A tal fine la parte, a mente dell'art. 286 cod. proc. civ., ha facoltà di notificare la sentenza agli eredi singolarmente e personalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Infatti - in assenza di specifica disciplina del mandato "ad litem" dopo la morte - alla stregua della normativa del codice civile sul mandato e sulla rappresentanza, avente portata generale rispetto a quella processualistica, la morte estingue il mandato e il potere di rappresentanza del mandatario, salva la particolare ipotesi di ultrattività prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. comma primo e secondo.
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11759 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Oppowstone Q SEZIONE TERZA CIVILE decreto infantive relativ. a comuni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: eventivi R.G.N. 12167/001 1 7 59/02 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron.29368 Dott. Antonio LIMONGELLI 3108 - Consiglier Dott. Italo PURCARO Ud. 25/02/02 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole per diritti € 1,55 sul ricorso proposto da: - 6 AGO 2002- DI SALVO LIBORIO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avvocato GIACOMO D'ASARO, DI CASSAZIONE, difeso UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Richiesta copia studio ONNdal Sig. per diritti € 155 ricorrente 6 AGO. 2002
contro
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FIORENZA VINCENZO;
UFFICIO COPIE
- intimato -
Richiesta copia studio dal Sig. GE 488/99 della Corte d'Appello diavverso la sentenza n. per diriti AGU 2002 56 PALERMO, Sezione Promiscua civile, emessa il 7 maggio IL CANCELLIERE 1999, depositata il 28/05/99;R.G.885/97; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. 71 513 udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno per diritti € 455 6 AGO 2002il F IL CANCELLIERE DURANTE;
udito l'Avvocato GIACOMO D'ASARO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo FI CE ha proposto opposizione avverso il decreto 22.5.1991, con il quale il presidente del tribunale di Palermo gli ha ingiunto di pagare, nella qualità di presidente dell'associazione Isola di Marrè e quindi personalmente e solidamente, a RI Giusep- pina lire 18.000.000 oltre interessi per canoni locati- vi dall'1.9.1987 al 28.3.1990, eccependo la decadenza a norma dell'art. 1957, comma 1, c.c. . Адипий Nella resistenza della RI il tribunale di Pa- lermo ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. La RI ha proposto gravame, che la Corte di ap- pello di Palermo ha rigettato con sentenza resa il 7.5.1999, osservando per quanto ancora interessa- che - l'obbligazione del rappresentante di associazione non riconosciuta ha carattere accessorio rispetto a quella dell'associazione, per conto della quale agisce, ed è soggetta alla decadenza di cui all'art. 1957 C.C. se- condo i principi che riguardano la fideiussione solida- 2 le;
che nella fideiussione relativa ad obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta il termine di scadenza agli effetti dell'art. 1957 C.C., è quello entro il quale debbono eseguirsi le singole prestazioni, in quanto ogni prestazione relativa all'obbligazione ga- rantita ha carattere giuridicamente autonomo e segue una propria sorte;
che le azioni giudiziarie intraprese anteriormente all'emissione dell'ingiunzione non valgo- no ad impedire la decadenza in quanto afferiscono a ca- noni locativi precedenti (1.4.1987 /31.8.1988); che al- la data in cui è stato depositato il ricorso per in- giunzione (21.5.1991), costituente la prima richiesta dei canoni, il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. era già scaduto;
che l'obbligo di corrispon- Вдиний dere il canone nel periodo successivo alla domanda di risoluzione giudiziale della locazione, scaturente dall'art. 1591 c.c., ha fondamento nel contratto di lo- cazione ed è soggetto alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione Di LV BO, quale chiamato all'eredità della madre RI US deducendo tre motivi ' illustrati con memoria;
l'intimato non ha svolto atti- vità difensiva in questa sede. Motivi della decisione 3 1. Il ricorso risulta notificato il 29.5.2000 e la sentenza impugnata il 6.12.1999 a mani del procura- tore costituito della dante causa del ricorrente, dece- duta nello spazio di tempo compreso tra la pubblicazio- ne e la notificazione della sentenza. Si pone, quindi, la questione rilevabile di uffi- - dell'ammissibilità del ricorso. cio- Questa Corte ha ritenuto che, verificatasi la morte della parte dopo la chiusura della discussione e prima della notificazione della sentenza, gli artt. 285 e 286 c.p.c. offrono alla controparte l'alternativa tra la notificazione al procuratore della parte defunta ovvero agli eredi di essa ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. 20.4.1996, n'° 3759). Bru n 4 Ha considerato in proposito che la conclusione è coerente con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 300, a norma del quale, se la morte della parte si ve- rifica o è notificata dopo la chiusura della discussio- ne davanti al collegio, non produce effetto se non in caso di riapertura dell'istruzione e con il disposto dell'art. 328 c.p.c., il quale, al fine dell'interruzione del termine breve di impugnazione o del prolungamento di quello in annuale, come conseguen- za della morte della parte, presuppone che questo even- to sopravvenga quando tali termini siano già in corso e 4 cioè, rispettivamente, dopo la notificazione della sen- tenza o dopo sei mesi dalla sua pubblicazione;
ha ag- giunto che non può diversamente argomentarsi facendo leva sul disposto dell'art. 1722, n° 4, C.C., perché nel processo civile la morte della parte non determina automaticamente l'estinzione del rapporto procuratorio, del quale si configura, anzi, una ultrattività almeno ai limitati fini della ricezione della notificazione. La richiamata giurisprudenza va riesaminata alla luce del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 19.12.1996, n° 11394, se- condo il quale l'art. 328 c.p.c. esprime la volontà del sistema che l'impugnazione sia proposta da e contro i Вд ший soggetti reali del rapporto;
principio che, come segna- lato dalla stessa sentenza, non può non incidere sulla lettura dell'art. 286 c.p.c., restringendo l'alternativa offerta da tale norma. Dal coordinamento dell'art. 286, comma 1, c.p.c. con l'art. 328, comma 1, stesso codice, contenente la disciplina generale della fase compresa tra la pubbli- cazione della sentenza e la proposizione dell'impugnazione, si desume che, ai fini della decor- renza del termine breve di impugnazione, la notifica- zione della sentenza va fatta ai soggetti legittimati a proporre l'impugnazione e, cioè, agli eredi della parte 5 deceduta. A tale soluzione non è di ostacolo la formula dell'art. 286, secondo cui la notificazione "si può fa- re anche a norma dell'art. 303", dovendo tale articolo interpretarsi nel senso che la parte ha facoltà di no- tificare la sentenza agli eredi singolarmente e perso- nalmente nel loro domicilio oppure ad essi collettiva- mente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del de- funto. Del resto, la soluzione contraria postula che la morte della parte non determini l'estinzione del manda- to ad litem per effetto di ultrattività dello stesso. Viceversa, in assenza di specifica disciplina del mandato ad litem dopo la morte, deve ricevere applica- Ваши Ӣ zione la normativa codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quel- la processualistica, di tal che la morte estingue il mandato ed il potere di rappresentanza del mandatario;
l'ultrattività del mandato ad litem deve essere, per- ciò, rigorosamente delimitata alla fattispecie prevista dall'art. 300, comma 1 e 2, c.p.c. e, cioè, alla fatti- specie in cui la morte intervenga tra la costituzione in giudizio della parte e l'udienza di discussione ed il procuratore costituito non la dichiari in udienza né la notifichi alle altre parti. Il ricorso, pertanto, è ammissibile.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia erro- nea e falsa interpretazione dell'art. 38 C.C., nonché mancanza di motivazione, lamentandosi che la Corte di merito abbia applicato all'obbligazione solidale di CO- lui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta la decadenza comminata dall'art. 1957 C.C. a tutela del fideiussore e, cioè, di un soggetto che ha prestato garanzia per il debito contratto da al- tri.
2.1. Il motivo non è fondato.
2.2. Come questa Corte ha avuto occasione di affer- mare, la responsabilità solidale prevista dall'art. 38 C.C. a carico di colui che ha agito in nome e per conto одгалий dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppu- re in parte, un debito proprio dell'associato e ha ca- anche se non sussidiario, rispettorattere accessorio, alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quel- le di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione ed il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. secondo i prin- cipi riguardanti la fideiussione solidale, per cui ad impedire l'estinzione della garanzia non si richiede la 7 tempestiva escussione del debitore principale ed è suf- ficiente che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore fideiussore (Cass. 27.12.1991, n principale ° del 26.2.1985, n°1655; Cass. 19.4.1973, n° 13946; Cass. 1138).
3.Con il secondo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 C.C., nonché vizi di motivazione, si sostiene che nel presen- te caso era controversa la misura del canone da corri- spondere, sicchè solo dopo che essa è stata giudizial- mente accertata l'interessata ha potuto agire per otte- nere il pagamento, ovviamente a titolo di risarcimento del danno derivante dall'occupazione dell'immobile lo- Вяшній cato oltre il termine di scadenza della locazione.
4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. in re- lazione all'art. 1591 stesso codice per avere la corte di merito ritenuto che i canoni locativi dovessero es- sere pagati con la medesima scadenza contrattuale inve- ce che dalla data di effettivo rilascio dell'immobile, pur essendo essi dovuti dopo la cessazione della lo- cazione a titolo risarcitorio e quindi con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, da identifi- care con quella del rilascio dell'immobile. 8 5. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per le reciproche connessioni, sono infondati.
6. L'obbligo del conduttore di pagare al locatore il canone dopo la cessazione della locazione e fino al rilascio dell'immobile non ha natura contrattuale, ma discende dalla legge;
tuttavia, in mancanza di contra- ria volontà delle parti, le modalità di pagamento re- stano quelle contrattuali (Cass. 15.12.1976, n°4647). Non merita, conseguentemente, censura la corte di merito, la quale, sostanzialmente, ha ritenuto che la locatrice avrebbe potuto pretendere il pagamento dei attendere il canoni alla scadenza contrattuale senza rilascio dell'immobile. Né la pendenza di giudizio tendente tra l'altro Вдигний all'accertamento della misura del canone poteva rappre- sentare ostacolo all'esercizio del diritto, impedendo -il decorso del termine di decadenza, atteso che come ha rilevato la corte di merito - tale giudizio è affe- rente a canoni diversi da quelli pretesi. Stabilita la periodicità del pagamento dei canoni, la detta corte ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale, secondo il quale, se la fideiussione riguarda obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 C.C. è quello entro il quale debbono essere eseguite le singole pre- 9 stazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto, giacchè in questa ipotesi ogni prestazione relativa all'obbligazione garantita ha un suo carattere giuridicamente autonomo e segue una sorte propria in modo che non influenza le altre e non ne influenzata;
e ciò in base al principio generale in ma- teria di prescrizione e decadenza, secondo cui gli ef- fetti estintivi propri di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fat- to valere;
il che si verifica nelle obbligazioni ad esecuzione periodica al momento della scadenza della singola prestazione (Cass. 23.5.1980, n°3411; Cass. 11.10.1978, n°4546).
7. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
nessuna pro- nuncia va emessa in ordine alle spese, non essendos: 109T 129,11 l'intimato costituito. 30.99 456T + тот. Абе, ло
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della di Cassazione terza sezione civile della Corte CATE ROMA 2 Serie 4 1.62,101534. 25.2.2002. ala. UTO LENTOSESSANTACENTOSESSA IL PRESIDENT IL CONSIGLIERE EST. АЕ ВЧ АЛ a cond IN DIRETTORE DI GAN ZELLERIA Depositata in Cancelleria Umberto Clearo 06 AGO, 2002 200 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA oggi, Umberto Cicero 10