Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 43875
CASS
Sentenza 28 settembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella zone paesisticamente vincolate ogni modificazione, senza autorizzazione, dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere anche diverso da quello di tipo edilizio, integra il reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che le attività che si svolgono in ambienti acquatici, quali gli allevamenti ittici e gli impianti per la coltura di mitili e molluschi, non possano essere ricomprese tra gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, la quale, in quanto non comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, è sottratta al regime dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 149 lett. b) del D.Lgs. n. 42 del 2004).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2004, n. 43875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43875
    Data del deposito : 28 settembre 2004

    Testo completo