Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU012 32/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZION Oggetto chitarre welle coluzion SEZIONE SECONDA CIVILE "Freeetione at vore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20433/98 - Cron.2554 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere 396 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/11/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. NC Paolo FIORE - Rel. Consigliere Richiesta copla-studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L 3005 29 GEN 2001 SENTENZA B. CANCELLIERE sul ricorso proposto da: DI US RA, elettivamente domiciliato in ROMA LGO URE 1500 CANCELLERIA LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DI MACCO G, difeso dall'avvocato RUBINO AN, giusta delega in atti;
0243654 ricorrente
contro
OM UI, OM AN, OM AR IV, OM LV;
intimati 2000 avverso la sentenza n. 2965/97 della Corte d'Appello 1814 di ROMA, depositata il 08/10/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. NC Paolo FIORE;
udito l'Avvocato RABINO NC , difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto US che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 31 dicembre 1981, IG LO conveniva in giudizio, innanzi al Tribuna- le di Latina, MO Di SS perché fosse condan- nato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Assumeva che il Di SS, proprietario di un fondo confinante con il proprio, in Agro di Marandola, Formia, località Palazzo, aveva arbitrariamente sopraelevato un preesistente fabbricato rurale senza il rispetto delle distanze previste dal regolamento locale e violando peraltro ulteriori I l convenuto Di SS si costituiva e resisteva R prescrizioni. alla domanda. Volontariamente intervenivano in giudizio France- SCO, IA VI e LV LO, nudi proprietari del fondo in usufrutto dell'attore, ed aderivano alla domanda. Con sentenza pubblicata il 4 novembre 1995, il Tribunale di Latina condannava il Di SS ad arretrare la propria costruzione fino al rispetto delle distanza regolamentare di sette metri dal confine della proprietà dei LO e rigettava ogni altra domanda. Le spese di lite erano poste a - 3 carico del Di SS. Le parti interponevano gravame: il Di SS in via principale ed i LO in via incidentale. Con sentenza pubblicata 1'8 ottobre 1997, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame principale in parziale accoglimento del gravame incidenta- e, le, condannava il Di SS al risarcimento del danno subito dai LO nella misura di lire 2.000.000, oltre agli interessi legali, confermando nel resto la sentenza appellata. Le spese del gravame erano poste a carico del Di SS. Per la cassazione di tale sentenza, MO Di SS ha proposto ricorso in forza di due motivi, illu- strati anche con successiva memoria. Gli intimati IG, NC, IA VI e LV LO non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, rubricato "errata valutazione delle prove, violazione dell'art. 116 c.p.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in rapporto all'art. 360 n. 3 e 5 c. p.c.", il ricorrente censura la Corte di merito per aver erroneamente ritenuto, mal valutando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e non conside- rando il difetto di specifiche contestazioni al riguardo, che i lavori da lui eseguiti fossero difformi da quelli previsti dalla concessione edilizia, ottenuta il 7 maggio 1979, e per avere quindi escluso che questi stessi lavori fossero già iniziati ed in fase di completamento alla data del 31 luglio 1980, allorquando era entrata in vigore la disciplina urbanistica locale, P.R.G. del Comune di Formia. Con il secondo motivo, rubricato omessa, insuffi- ciente, contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia in rapporto all'art. 360 n. 5 c.p.c.", il ricorrente censura la Corte di merito per avere contraddittoriamente ritenuto che, seppure iniziati in epoca anteriore, i lavori da lui eseguiti erano in corso al momento dell'entrata in vigore del P.R.G. del Comune di Formia ed ultimati poi in ероса successiva, così applicando le prescrizioni previste da quel regola- mento locale sulla distanza tra le costruzioni. La Corte di merito, precisa il ricorrente, avrebbe in tal modo disatteso i principi enunciati in materia di misure di salvaguardia e di ius superve- niens sulle distanze tra costruzioni. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. 5 Ed invero, il profilo di censura relativo all'epoca rectius dell'opera didei lavori in questione, sopraelevazione realizzata dal ricorrente, non accoglibile per quanto si risolve in una critica all'apprezzamento del materiali probatori, che la Corte di merito ha operato nella discrezionalità a dandone adeguata e coerente motiva- lei riservata, zione. In effetti, diversamente da quanto sostenuto dal * ricorrente, la sentenza impugnata dà congruo e circostanza decisiva, coerente conto di tale specificamente argomentando che il P.R.G. del Comune di Formia è entrato in vigore il 30 luglio Π1980 e che in realtà negli atti di causa manca qualsiasi elemento che consenta di stabilire quando i lavori siano iniziati, ma vi è la prova certa che essi non sono stati ultimati nel termine preteso dal Di SS. Tale circostanza risulta dalla relazione del C.T.U. nominato nella procedura di accertamento tecnico preventivo promossa dal LO, il cui fascicolo è allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado. Infatti il C.T.U., il quale ha eseguito il primo sopralluogo il 14.4.1981, ha attestato che la sopraelevazione del vecchio fabbricato era ancora in fase di rifinitu- 6. ra. Da ciò si evince che i lavori, quand' anche iniziati in precedenza, erano certamente ancora in corso all'epoca di entrata in vigore del P.R.G. e sono stati completati successivamente, con conse- guente applicabilità alla specie della normativa introdotta dal medesimo, come correttamente affer- mato dal primo giudice..”. Il profilo di censura relativo alle misure di salvaguardia ed alla successione nel tempo di norme edilizie non è accoglibile, invece, per quanto la ť sentenza impugnata non risulta resa in violazione dei principi enunciati in materia da questa Corte, secondo cui -appunto- le misure di salvaguardia del sono idonee a regolamentare iterritorio non rapporti di vicinato tra i privati (esaurendo i loro effetti nell'ambito del rapporto tra la P.A. ed i rispettivi destinatari, V. ex plurimis sent. Sez. Un. n. 2759/93) e le nuove e più restrittive norme regolamentari sulle distanze non si applicano alle costruzioni già sorte al momento della loro entrata in vigore (v. ex plurimis sent. n. 1047/98, laddove per costruzioni n. 7185/97 e n. 4267/95), già sorte devono intendersi quelle che, mediante la realizzazione delle relative strutture organiche, considerate dalla legge come punti di riferimento 7 per la misurazione delle distanze, abbiano raggiun- to uno sviluppo tale da potersi considerare come esistenti a distanza legittima effettivamente secondo le norme anteriori (v. sent. n. 2177/79 e n. 3688/77). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, non avendo svolto gli intimati alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 9.11.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est.Frasch Pool Fine Il presidente Hardake IL CANCELLERE C1 Francese Catania 40000 angeso DEPOSITATO IN CANCELLERIA 290000 Roma 29 GEN 2001. IL CANCELLIERE 01 8067€20,66 TOT €170143 France AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Rep. 132 17 17.0+43an 132.17Registrato in data 2. 200 4 al create (OUTO CENTOSETTANCA 14.3 p. Di e Pros Servizi 0 2 4 (Colson Man 9 DI FILIPPO) Responsabile dizlar! M 8