Sentenza 2 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2002, n. 9616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9616 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
ee 74197се ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.F.R. 26/4/1986, 0 20 2 N. 5 IN NOME DEL POPOL NITALIANO N. 131 TAB ALL P MATERIAL ARCORTES REMAI$0 4નિ મ. DI CASSAZION ARIA *Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio MERONE R.G. N. 1278/01 - Consigliere Cron. 25197 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Rep. Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Ud.14/02/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILESENTENZA sul ricorso proposto da: N. 74197 MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RE RI;
intimato avverso la sentenza n. 203/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 819 23/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo RE RI residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi avere beneficiato della sospensione dalsismici del 1984 dopo pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione nc spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della e notificava alstessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1985, 2. 7917 convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 1986, - 1146 2. quale prevede che le Somme relative 三 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1934 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, a. 363, fino al 31 dicembre 1985 ger i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non alla formazione dell'imponibile ai fini -dell' IRPEF concorrono in virtù dell'interpretazione autentica dell' ILOR di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, 28, dev e essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma il 14.2-2002 Il PresidentesidentePreside Il Cons. Estensore F o IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanin Oss - 2 LUG. 2002 CANCELLIERE C Astanic ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 M. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA