Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
Rispondono della violazione dell'art.666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo. Pertanto, l'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'attività illecita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilità della ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualità di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 13541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13541 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 18/11/98
1.Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni MACRÌ Consigliere N. 1243
3. " Giorgio SANTACROCE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Paolo BARDOVAGNI Cons.Relatore N. .31541/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LD AR AT, n.24.5.1966 a Petralia Soprana avverso la sentenza in data 12.2.1998 del Pretore di Termini Imerese - Sezione distaccata di Polizzi Generosa Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO :
Con sentenza del 12.2.1998 il Pretore di Termini Imerese, giudicando nella Sezione distaccata di Polizzi Generosa, condannava LD AR AT alla pena, condizionalmente sospesa, di lire 500.000 di ammenda per contravvenzione all'art. 666 C.P., con attenuanti generiche. I fatti si riferivano a trattenimenti musicali presso il circolo culturale "Sotto Sopra" di Petralia Soprana, cui erano indiscriminatamente ammessi soggetti che acquistavano, insieme al biglietto, una tessera mensile di associazione per l'importo unitario di lire 25.000. In ciò, secondo il giudice di merito, doveva ravvisarsi esercizio in forma imprenditoriale di spettacoli in luogo aperto al pubblico, per il quale non era stata richiesta la prescritta licenza. I responsabili dell'illecito, non essendo rilevabili altri elementi dai libri sociali, venivano individuati - ad eccezione di alcuni in precedenza receduti - nei soci fondatori del circolo, fra i quali è compresa la LD. Costoro, al momento della costituzione, risalente all'anno prima, avevano avuto lettura dello statuto e preso atto degli scopi e delle regole dell'associazione. Non potevano quindi ignorare l'incompatibilità della gestione di tipo imprenditoriale di fatto realizzata con i fini sociali, ne' la sistematica inosservanza delle procedure di ammissione dei nuovi soci.
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 40 C.P. e carenza di motivazione. Il giudice di merito aveva infatti escluso la qualifica di legale rappresentante in capo alla ricorrente e non aveva in alcun modo chiarito il nesso causale tra una qualche sua condotta e l'illecito posto in essere, non risultando peraltro che essa si fosse interessata alla gestione del circolo.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto nella discussione dinanzi a questa Corte dal Procuratore Generale, il fatto non può ritenersi penalmente indifferente a seguito della sentenza 15.4.1970 n. 56, dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice e dell'art. 68 del T.U. d elle leggi di P.S. nella parte in cui prescrivono la licenza del Questore per i trattenimenti tenuti in luogo pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Infatti, con amplissima motivazione non censurata sul punto dalla ricorrente, il giudice di merito ha chiarito che l'attività del circolo aveva assunto caratteristiche pienamente imprenditoriali, restando perciò esclusa dalla sfera di liceità, non soggetta a controlli di polizia, individuata dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso è invece fondato. In effetti la sentenza impugnata non attribuisce alla ricorrente alcun comportamento attivo;
la responsabilità viene ricollegata alla natura dell'attività svolta dal circolo, contrastante non solo con le disposizioni penali e di polizia, ma anche con gli scopi dell'associazione, e al fatto che lo statuto le attribuiva, quale fondatrice, i poteri necessari per impedire tale deviazione. In sostanza, quindi, la LD è chiamata a rispondere di una condotta omissiva, in quanto tale irrilevante perché non si traduce nella violazione di un obbligo, ma nel mancato esercizio di una mera facoltà di controllo (che trova oltretutto la sua fonte in un rapporto di diritto privato estraneo alle finalità di pubblica sicurezza nei luoghi di spettacolo). La norma incriminatrice presuppone invece una condotta di materiale organizzazione del trattenimento non autorizzato, da "chiunque" posta in essere, a prescindere dalla sua veste formale in ordine alla titolarità del locale o dell'attività. Pertanto, quando uno spettacolo venga dato senza licenza, nei casi in cui questa è richiesta, rispondono di violazione dell'art. 666 C.P. soltanto i soggetti che effettivamente ne curano l'organizzazione (cfr. Cass., Sez. I , 26.1.1994, Sabot). L'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente gestore sono semmai soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'illecita attività. Poiché nel caso di specie non è neppure accertata, in capo alla ricorrente, la legale rappresentanza del circolo, appare arbitrario desumere la sua responsabilità dalla semplice qualità di socio, seppure dotato di particolari poteri di controllo.
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame delle risultanze probatorie sul punto, osservato il principio di diritto prima enunciato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Pretura di Termini Imerese.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998