Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 2
Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosidetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata.
L'etichetta magnetica inserita su oggetti esposti in grandi magazzini è strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio: ne consegue che la sua asportazione, finalizzata al furto dell'oggetto concreta la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose ove essa ne risulti danneggiata. Infatti, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale (quale è appunto la placca antitaccheggio magnetica) inserito sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.
Commentari • 4
- 1. Sul momento consumativo del furto e della rapina impropria inNatalia Jurisch · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il seguente caso: un uomo sottrae della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sé; supera la barriera delle casse, senza pagare il prezzo, e viene quindi fermato dagli addetti alla sorveglianza del punto vendita, che intervengono non appena suona l'allarme del sistema antitaccheggio. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato? E, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui l'uomo, suonato l'allarme, usi minaccia o violenza per assicurarsi il possesso della merce, ovvero l'impunità, la rapina impropria configurabile è tentata o consumata? 2. Quanto al furto, la questione è notoriamente …
Leggi di più… - 2. Ancora sul momento consumativo del delitto di furtoDavide Cislaghi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Sul furto nei supermercati la parola delle Sezioni UniteAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 gennaio 2015
- 4. Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MAno - Presidente - del 16/01/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 47
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 43674/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MA n. a Palermo il 12.9.1975;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 17.5.2002 nel procedimento per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p.. udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
LI MA ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa dal Pretore della stessa città, concedendole la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità equivalente alla contestata aggravante, le riduceva la pena per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose di un giubbotto commesso in un grande magazzino (artt. 624, 625, numero 2, del C.p.). Vengono articolati cinque motivi di ricorso.
Con il primo, si sostiene che erroneamente sarebbe stata ritenuta la fattispecie consumata, anziché quella tentata, perché nella specie l'imputata, pur essendo passata per il luogo ove si trovavano le casse, non avrebbe mai acquisito la disponibilità autonoma della cosa.
Con il secondo si contesta come erronea la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625, numero 2, del C.p., sostenendosi che questa potrebbe ritenersi solo se la violenza fosse esercitata direttamente sulla cosa sottratta, non potendola integrare il danneggiamento della placca antitaccheggio apposta sulla cosa medesima.
Con il terzo motivo, si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che, si sostiene, unitamente alla concessa attenuante di cui all'art. 62, numero 4, del C.p., avrebbero potuto consentire di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante contestata.
Con il quarto motivo, si deduce l'illogicità della motivazione relativamente al diniego di applicazione della continuazione tra il furto sub iudice ed una precedente sentenza ex art. 444 del C.p.p. relativa a reato omologo.
Con il quinto motivo, infine, si ritiene parimenti viziata la motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio adottato, ritenuto incongruo in eccesso.
Con motivi nuovi presentati in cancelleria, la ricorrente, pur insistendo sui motivi "principali", insta ex art. 5, comma 3, legge 12 giugno 2003 n. 134 per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria da determinare "nel minimo assoluto", "attese le pessime condizioni economiche della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato in quanto titolare di reddito pari a zero)". Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Quanto al primo motivo, la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione di un principio assolutamente pacifico, quale quello secondo cui costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del ed. "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma addirittura anche, prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare;
salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata (da ultimo, Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2002, Gullà; nonché, Sez. 5^, 4 luglio 2002, Barranco). Principio esattamente applicato nel caso in esame, risultando dalla motivazione della sentenza che l'imputata, avendo indossato il capo di vestiario oggetto di impossessamento, era stata sorpresa dopo che aveva varcato la cassa e solo perché si era attivato il segnale d'allarme installato nel magazzino.
Quanto al secondo motivo, correttamente è stata ritenuta l'aggravante della violenza sulla cosa, emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata che l'imputata, per realizzare la condotta di impossessamento, aveva rotto la piastra metallica di controllo apposta sul capo di abbigliamento.
È pacifico, in proposito, che l'etichetta magnetica inserita su oggetti esposti in grandi magazzini è strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio. In quanto tale, la sua asportazione, finalizzata al furto dell'oggetto concreta la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose ove essa ne risulti danneggiata (Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 1993, Bonsignori, proprio in una fattispecie relativa all'asportazione di un capo di abbigliamento in vendita in un grande magazzino). In tema di furto, infatti, diversamente da quanto prospettato in ricorso, ai fini della configurabilità dell' aggravante in esame, non è affatto necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi configurare quando venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale (quale è appunto la placca antitaccheggio magnetica) inserito sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita, trattandosi di mezzo di difesa di difesa approntato per quegli oggetti maggiormente esposti al rischio di essere prelevati dai banchi, senza essere presentati alla cassa per il pagamento.
Inammissibili sono anche le doglianze, articolate nel terzo e quinto motivo, relative alla concessione delle attenuanti generiche e alla modalità complessiva di esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena.
Il giudicante ha fatto corretta applicazione del proprio potere discrezionale, richiamando al riguardo la "negativa personalità dell'imputata", emergente dal suo certificato penale, ritenuta all'evidenza ostativa della concessione delle attenuanti generiche e di un diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze (in particolare, considerando così solo equivalente, rispetto all'aggravante della violenza sulle cose, la concessa attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità). Tale apprezzamento soggettivo è stato, altresì, alla base del giudizio dosimetrico sulla pena.
Trattasi di decisione congruamente motivata, con corretto riferimento ad un elemento (quello della personalità del reo) indicato nell'art. 133 del C.p. tra i parametri che il giudice deve tenere in conto e per la determinazione della pena e per la concessione/diniego delle attenuanti generiche.
La congruità e correttezza della motivazione non consente un sindacato in questa sede. Con i motivi di censura, in vero, il ricorrente dimentica di considerare, in proposito, che, per assunto pacifico, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 del C.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio. Il relativo apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. E dimentica altresì di considerare che, più in generale, ai fini della determinazione della pena, il giudice di merito ha analogo potere discrezionale correlato all'apprezzamento degli anzidetti elementi indicati nell'art. 133 del C.p., pari menti incensurabile se supportato da coerente e congrua motivazione.
Parimenti inammissibile è il quarto motivo di censura, quello concernente il mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di "patteggiamento" per reato omologo. È sufficiente osservare, in proposito, che l'identità del disegno criminoso, richiesta per l'applicazione del suddetto istituto, non può essere confusa con il generico proposito di commettere reati derivante da una scelta di vita deviante. Infatti, perché possa essere ritenuta la continuazione è necessario che i vari reati siano stati programmati sin dall'inizio nelle loro linee essenziali e, a tal fine, l'esistenza di un'ideazione preventiva ed unitaria deve essere provata con una serie di elementi dai quali possa desumersi che sin dalla commissione del primo reato esistesse un programma criminoso diretto alla commissione di altri reati (di recente, Cass., Sez 5^, 18 aprile 2002, Carvelli ed altri;
Sez. 1^, 3 dicembre 2001, Morabito).
Sotto questo profilo ineccepibile in diritto, e incensurabile nel merito, è la scelta del giudicante di diniego della continuazione, basata proprio sul rilievo che non bastasse a tal fine il solo dato della "omogeneità" dei reati commessi in tempi diversi e, tantomeno, la circostanza che questi fossero la risultante di "un vero e proprio sistema di vita".
In merito, infine, alla istanza formulata ex art. 5, comma 3, (rectius, art. 4) della legge n. 134/2003 ritiene la Corte che la stessa non possa essere accolta, tenuto assorbentemente conto, giusta quanto indicato nell'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che richiama l'art. 133 del C.p., della personalità dell'imputata, gravata da precedenti penali, e, sempre in ossequio a quanto indicato dal citato art. 58, al comma 2, della prognosi sfavorevole che si ritiene di dovere formulare circa la concreta eseguibilità della invocata pena pecuniaria, proprio in ragione della personalità dell'imputata (sub specie, delle condizioni economiche della medesima quali rappresentate in sede di ricorso).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro 600,00 (seicento) a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004