Sentenza 3 marzo 2009
Massime • 1
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza di condanna per un reato continuato nella parte in cui dichiara l'equivalenza con circostanze attenuanti di una circostanza aggravante contestata in relazione ad uno dei reati meno gravi, dato che ai fini della determinazione della pena deve comunque tenersi conto della gravità di ciascun fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2009, n. 26539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26539 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 535
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 43514/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.R., n. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA del 09/10/2008 CORTE DI APPELLO di CATANIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Magnano Maurizio di San Lio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 ottobre 2008 la Corte d'Appello di Catania, parzialmente confermando la decisione assunta dal locale Tribunale - sez. distaccata di Mascalucia, invece riformata in altra parte, ha riconosciuto C.R. responsabile dei delitti di sequestro di persona, violenza privata e lesioni volontarie aggravate in danno di T.I.; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alle pene di legge, all'uopo rideterminate, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
La prova dei commessi reati è stata ravvisata nella deposizione testimoniale della persona offesa, ritenuta attendibile per la sua intrinseca coerenza e verosimiglianza, e perché riscontrata dalla documentazione medica e fotografica.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a tre motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni della persona offesa, nonché all'omissione di un rigoroso vaglio critico su di esse, sollecitato da specifici motivi di appello appoggiati a prova documentale.
Col secondo motivo deduce violazione di legge, consistita nel negato assorbimento del reato di violenza privata in quello di sequestro di persona.
Col terzo motivo il C., nel ribadire l'insussistenza dell'aggravante teleologica delle lesioni in riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia, per il quale è intervenuta assoluzione, denuncia inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna per essersi la Corte d'Appello riferita al diverso reato fine di sequestro di persona.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi del primo motivo, avendo la Corte d'Appello dato argomentata risposta alla doglianza con cui l'imputato - appellante principale - aveva contestato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Si coglie, infatti, nella sentenza qui impugnata un'attenta verifica dell'attendibilità intrinseca della T., conclusa positivamente in base alla riconosciuta coerenza e verosimiglianza della sua narrazione;
nel seguito della motivazione è evidenziata l'attendibilità estrinseca riveniente dai riscontri costituiti dalle fotografie prodotte e dal referto medico;
vi si rinviene, altresì, la spiegazione della apparente modestia delle lesioni attestate dal referto, con l'evidenziare come la maggior parte degli atti di violenza denunciati dalla T. non fossero tali da lasciar segni esterni evidenti, essendosi trattato di azioni consistite, fra l'altro, nello stringerle attorno al collo un sacchetto chiuso da un laccio sino a farle mancare l'aria, nell'immergerle il volto nell'acqua e nell'orinarle addosso. D'altra parte, ha osservato ancora la Corte territoriale, la disamina delle fotografie ha dato conto dell'esistenza di lesioni al viso della T. difficilmente guaribili in quattro giorni, come invece riduttivamente diagnosticato nel referto.
Non sussiste, conclusivamente, la lamentata carenza motivazionale;
mentre lo sforzo del ricorrente di screditare l'attendibilità della persona offesa attraverso il richiamo a una consulenza medica di parte e alla documentazione bancaria prodotta si risolve nella prospettazione di una censura di merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Del pari va disatteso il secondo motivo, correttamente essendo stato ravvisato, nel caso di specie, il concorso dei delitti di violenza privata e sequestro di persona. Ed invero, secondo la ricostruzione in fatto scaturita dal giudizio di merito, le violenze che hanno dato luogo alle lesioni inferte alla T. non sono state finalizzate a privarla della libertà personale (già limitata con l'atto di legarla e imbavagliarla), bensì a costringerla alla confessione di ipotetiche relazioni sentimentali con altri uomini. È carente, perciò, il presupposto (l'uso della violenza come elemento costitutivo di altro reato) cui la giurisprudenza citata dal ricorrente subordina l'assorbimento del delitto ex art. 610 c.p. in altro titolo delittuoso.
Merita, invece, accoglimento il terzo motivo.
Alla stregua del libello accusatorio formalizzato nel capo d'imputazione, così come recepito nella sentenza di primo grado, il reato di lesione volontaria ascritto al C. era circostanziato dall'aggravante teleologica, in rapporto al fine di commettere il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie. Nel giudizio di appello, venuta meno l'imputazione riguardante il reato fine per effetto di pronuncia assolutoria, la Corte catanese avrebbe dovuto escludere la menzionata aggravante (Cass. 11 luglio 1983, Smalavita); a tanto non si è indotta, ritenendo che al nesso teleologico riferito al reato di maltrattamenti dovesse sostituirsi quello riferito al diverso reato di violenza privata, a suo dire contestato in fatto. Senonché quest'ultimo rilievo non trova alcun riscontro nel capo d'imputazione contrassegnato dalla lettera d, ove la finalità dell'azione delittuosa figura espressamente ed inequivocabilmente rapportata alla consumazione del reato sub a (per l'appunto quello di cui all'art. 572 c.p.); onde l'applicazione dell'aggravante si rivela illegittima per inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna.
Nè può negarsi che l'interesse dell'imputato ad ottenere l'annullamento della pronuncia sul punto in questione sussista malgrado la disposta applicazione delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti. Ed invero, a parte il rilievo dell'aggravante ai fini di eventuali benefici futuri, va ricordato che secondo un indirizzo giurisprudenziale meritevole di adesione ancorché non unanime (contra: Cass. 14 gennaio 2008, Civita e altro), non vale a escludere l'interesse ad impugnare il fatto che detta circostanza acceda a un reato satellite a quello più grave posto a base del reato continuato, ne' che l'applicazione delle attenuanti generiche abbia effetto neutralizzante delle aggravanti, atteso che la gravità del fatto rientra fra i parametri di cui all'art. 133 c.p., per cui di essa deve tenersi conto ai fini della determinazione della pena (Cass. 7 gennaio 2000, Norice;
Cass. 20 febbraio 2008, Conti). La sentenza impugnata va conseguentemente annullata nella parte riguardante il trattamento sanzionatorie, cui dovrà nuovamente attendere il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, su tale specifico punto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009