Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10143 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LAVORO AUTONOMA. SEZIONE SECONDA CIVILE COMPENSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Ud.14/02/031 0 143/03 - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA M R.G.N. 14982/00 Consigliere Iron. 22489 Dott. Alfredo MENSITIERI Co gliere b. 2683 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Giovanna SCHERI Dott. Emilio MALPICA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, che lo difende unitamente all'avvocato LUCIANO TENEGGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CAB ASSICURAZIONI SPA (già FIDUCIARIA ASSICURAZIONI SPA), già incorporante la MERCURY ASSICURAZIONI SPA, LA SALDA ASSICURAZIONI ora SERI ed incorportante SPA, in persona dell'Amm.re Delegato ASSICURAZIONI 2003 DOMINIQUE SALVY, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 276 DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO " -1- CAVASOLA, che li difende unitamente all'avvocato UMBERTO FRATTA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 542/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 31/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito l'Avvocato CAROLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CAVASOLA, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
H udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto del 1°,2° e 3° motivo, accoglimento del 4°. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 maggio 1987 RT RI convenne in giudizio davanti al tribunale di Bologna le Compagnie di assicurazione "La Fiduciaria", "Mercury" e "Salda" per ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore della somma ri- spettiva di lire 129.700.000, lire 88.364.000 e lire 116.292.000, oltre interessi e mag- gior danno dal 31, dicembre 1985. A fondamento della domanda il RT espose: - che dall'agosto del 1984 era componente del consiglio di amministrazione delle società convenute, facenti parte del gruppo C.A.B. di Bologna e, nel contempo, era titolare di uno studio di consulenza aziendale e riassicurativa con vasta esperienza nel settore, iniziata nel 1949 a Ginevra e proseguita a Zurigo, Milano, Londra, Bologna, Padova e ancora Bologna;
- che nel maggio 1985 il presidente delle società “Fiduciaria” e “Mercury" e l'amministratrice delegata della società "Salda" gli avevano conferito l' inca- rico di curare la definizione di pregressi rapporti con i riassicuratori a tutto il 31.12.1983, già oggetto di relazione del Commissario governativo, nominato a causa di irregolarità amministrative e finanziarie, relazione nella quale il dan- no subito dai riassicuratori era stato indicato in lire 3.970.321.347; -che nel bilancio del 1984 erano stati iscritti debiti verso i riassicuratori per 3.970.000.000 e crediti per uguale importo verso i precedenti "proprietari” C delle società; -che in attuazione dell'incarico il RT aveva contattato la soc. ON di Monaco di Baviera, capofila di tutti i riassicuratori creditori della C.A.B., e dopo varie difficoltà era riuscito a definire le posizioni debitorie riducendo di lire 3.343.000.000 le richieste dei riassicuratori, che successivamente- attenendosi alla prassi del settore- aveva indicato il pro- prio compenso nel 10% della sopravvenienza attiva, senza tuttavia ottenere of- r ferte accettabili;
-che il pregio e la natura dell'opera prestata non consentiva di considerare questa alla stregua di una intermediazione assicurativa, usualmente compen- sata con percentuale variabile tra il 4 e il 5%, ma poteva essere equiparata alla raccolta di denaro presso debitori per la quale è riconosciuta una commissione del 10% ed oltre per crediti di difficile realizzo. Le convenute si costituirono contestando la domanda e chiedendo, in subordine, la determinazione del giusto compenso. Il tribunale, con sentenza 9-19 luglio 1996, accolse la domanda ma, pur ritenendo accettabile la proposta analogia con la raccolta di denaro, liquidò il compenso nella misura del 7,5% dell'importo riconosciuto delle sopravvenienze attive per ciascuna società, condannando le predette al relativo pagamento e alla rifusione delle spese del giudizio. Sull'appello proposto dalle società convenute, la corte d'appello di Bologna ridusse la condanna per ciascuna delle tre società a lire 15.000.000, oltre interessi legali e maggior danno come indicato dal tribunale sino alla data del 15.12.1990, e ridusse conseguentemente la liquidazione delle spese del giudizio operata in primo grado, ag- giungendo le spese dell'ulteriore fase. A fondamento della propria decisione, la corte di Bologna argomentò che in con- seguenza della produzione documentale delle società appellanti si imponeva un diver- so inquadramento giuridico dell'attività svolta dal RT;
a suo avviso non poteva se- riamente ipotizzarsi che l'attività esperita dal RT avesse prodotto una così drastica riduzione delle pretese delle imprese di riassicurazione (da 3.900 milioni a soli 600 milioni), tanto più considerando che lo stesso attore aveva rivendicato come suo uni- co merito quello di essere noto ai creditori come persona molto stimata e affidabile e tali credenziali avrebbero potuto sortire effetto solo se ricollegate alla sua posizione di amministratore delle società debitrici e, come tale, garante delle stesse in funzione di futuri rapporti e non quale libero professionista che non avrebbe potuto in alcun modo far rifluire la stima di cui godeva sulle sue clienti. Ne dedusse la corte di merito che la rilevante riduzione delle pretese dei creditori non poteva giustificarsi se non ipotiz- zando che questi avessero compreso l'impossibilità di costringere le società debitrici a versare loro quanto dovuto, ovvero avessero ottenuto contropartite, quali - verosi- milmente promesse di futuri affari. Aggiunse la corte che la accertata diminuzione in maniera consistente della iscrizione del credito da parte delle società anche nei con- fronti del BR - che era il precedente amministratore delegato cui erano addebi- tate le irregolarità - o era stata conseguenza di un pagamento direttamente eseguito dal predetto in favore delle compagnie di riassicurazione danneggiate, ovvero doveva significare che il vantaggio tratto dalle compagnie debitrici per le quali aveva operato il RT era scemato per effetto di un minor credito di queste verso altri soggetti. Infi- ne la corte territoriale rilevò che non vi era neppure una prova diretta del conferi- mento di incarichi al RT nella sua qualità di libero professionista, conferimento che sarebbe pervenuto da consigli di amministrazione di cui egli stesso faceva parte. Da ciò trasse spunto il giudice d'appello per affermare che al RT era stato chiara- mente affidato, quale membro del consiglio di amministrazione, un compito straordi- nario eccedente quelli normalmente previsti per i consiglieri privi di rappresentanza, incarico che non poteva considerarsi retribuito con il conferimento di quanto previsto per ciascun consigliere- come sostenuto dalle convenute- ma che tuttavia implicava un compenso ulteriore più contenuto, che la Corte ritenne di determinare equitativa- mente in lire 15 milioni per ciascuna società, con gli accessori di legge. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il RT sulla base di quattro moti- vi. Resistono con controricorso la soc. C.A.B. Assicurazioni, già Fiduciaria S.p.a. -- per variazione di denominazione- e incorporante la Mercury S.p.a. e la SERI Assicu- razioni s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2735 e 1362 c.c., nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che la corte territoriale in modo contraddittorio, da un lato ha affermato che l'espressione "incarico professionale" contenuta nelle tre missive depo- sitate in atti, per il suo carattere generico, non dimostrava che si intendesse alludere ad un incarico di attività libero-professionale anziché a quella di consigliere incari- cato di curare singoli affari, e dall'altro, ha riconosciuto il diritto del RT ad un compenso straordinario, senza peraltro precisare la natura del compito che il predetto avrebbe dovuto assolvere. Il ricorrente contesta la correttezza del ragionamento so- stenendo che “l'inquadramento giuridico” dell'incarico risultava inequivocabilmente dalle lettere di conferimento, il contenuto era esplicito e formale, e sussisteva una confessione stragiudiziale circa la natura professionale dell'incarico conferito, alla cui individuazione la corte di merito avrebbe comunque dovuto pervenire attraverso corretta attività ermeneutica, ancorata al significato delle espressioni usate e al com- portamento delle parti anche successivo, desumibile dal carteggio intercorso tra le stesse. Con il secondo motivo il RT denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali circa un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente di aver dimostrato che secondo quanto accertato dal Com- missario governativo- la truffa subita dai riassicuratori ammontava a 3. 970 milioni e in relazione a detto debito egli aveva operato dimostrando alle società creditrici - con l'esibizione e l'analisi dettagliata degli ultimi tre bilanci delle Compagnie che la minacciata liquidazione coatta delle debitrici avrebbe ricondotto i loro crediti per premi di riassicurazione a livello di chirografi, con nessuna probabilità di partecipare alla distribuzione dell'attivo che sarebbe stato assorbito dai creditori privilegiati. Per contro, ad avviso del ricorrente la corte di merito avrebbe ignorato che era stato di- mostrato l'ammontare del debito in lire 3.900 milioni di lire, che era stata dimostrata la riduzione a lire 627 milioni ottenuta mercé l'attività svolta da esso ricorrente, men- tre non era stata fornita la prova delle diverse utilità per i riassicuratori ipotizzate dalla corte di merito, né dell'avvenuta rinuncia delle compagnie a pregressi crediti verso i riassicuratori o nei confronti del precedente amministratore, onere che incom- beva sulla parte convenuta. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di nor- me di diritto in relazione agli artt. 2222 e 2225 c.c., nonché vizi motivazionali circa un punto decisivo della controversia in ordine alla interpretazione delle prove. Assume il RT che il debito delle compagnie era certo e documentato dal Commis- sario governativo ed accettato senza condizioni dal BR, già presidente e proprie- tario delle tre compagnie, con riconoscimento scritto, mentre la corte di merito aveva richiamato le "considerazioni dell'appellante sull'effettiva incertezza dell'entità eco- nomica dei benefici ottenuti”, rimaste in realtà vaghe e non provate, e smentite dalle risultanze dei bilanci, ove figurava lo storno delle passività iscritte verso i riassicu- ratori per complessivi 2.576 milioni. Inoltre la corte territoriale avrebbe immotivata- mente qualificato come poco rilevante la testimonianza dello RT direttore della seconda compagnia di riassicurazione e partecipante in prima persona alle trattative- che era invece esaustiva nel descrivere l'attività espletata dal RT e nell'escludere che fossero state raggiunte in precedenza intese con terzi emissari. I primi tre motivi, per la loro evidente connessione e per la reiterazione di alcune argomentazioni, possono essere esaminati congiuntamente. La sentenza della corte d'appello non presenta alcuna delle censure mosse dal ricor- rente, né sotto la specie della violazione di legge - che è peraltro meramente enun- ciata, senza alcuno sviluppo argomentativo, né sotto quella del vizio di motivazione. In realtà il ricorrente, con i motivi in esame, pretende censurare l'interpretazione del contratto intercorso tra le parti e delle risultanze istruttorie, interpretazione cui la corte territoriale è pervenuta sulla base di argomentazioni adeguate, logiche e giuridi- camente corrette. In primo luogo deve osservarsi che la corte romana per cogliere la comune in- tenzione dei contraenti ha preso in considerazione una serie di elementi significativi - comunque riconducibili alla previsione normativa degli art. 1362 e seguenti c.c., quali la qualità delle parti (essendo certamente rilevante la qualità del RT di com- ponente del consiglio di amministrazione delle società nel cui interesse doveva essere svolto l'incarico), la natura dell'attività prestata, valutata alla stregua di quanto indi- cato dallo stesso interessato negli atti processuali, e il comportamento delle parti anche successivo all'espletamento dell'incarico. Orbene, non è in alcun modo sindacabile la motivazione della corte di merito che, alla stregua degli elementi ricordati, ha ritenuto- con ragionamento certamente logi- co di poter individuare nell'attività prestata dal RT un "incarico speciale" svolto quale componente del consiglio di amministrazione delle società (apparendo effetti- vamente singolare che il consiglio di cui egli faceva parte gli conferisse un incarico da “libero professionista”), e nel risultato così rapidamente e clamorosamente conse- guito il frutto non già della sola (e mai concretamente precisata) attività professio- nale del RT, quanto piuttosto di adeguate concessioni (tipiche di ogni transazione) immaginabili con riferimento ai futuri rapporti tra le società. Né è dato cogliere alcu- na contraddittorietà nell'avere la corte territoriale collegato l'incarico alla funzione del RT di membro del consiglio di amministrazione ed aver, tuttavia, riconosciuto il diritto del medesimo ad un compenso speciale, in quanto è stato ampiamente sottoli- neato che si trattava di un incarico debordante dalle normali incombenze del consi- gliere di amministrazione. Altrettanto logica è la motivazione con cui la corte territoriale ha ritenuto sostan- zialmente irrilevante l'entità della riduzione del credito iscritto dalle compagnie rias- sicuratrici ai fini della individuazione del tipo di incarico svolto e del conseguente compenso spettante. In proposito - il che esclude ogni violazione dell'art. 2697 c.c.- la corte ha invocato le stesse ammissioni dell'odierno ricorrente a fondamento dell'assunto secondo cui non poteva ipotizzarsi una piena coincidenza tra la riduzione delle pretese delle compagnie di riassicurazione e l'utilità conseguita dalle compa- gnie oggi resistenti, in quanto detta utilità risultava scemata dalla corrispondente ri- duzione in bilancio dei crediti iscritti verso altri soggetti. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento e omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento agli art. 112 e 329 c.p.c. e 1223 e ss. e 2056 c.c. Osserva il ricorrente che il tribunale di Bologna aveva condannato le tre compa- gnie a pagare le somme liquidate con " l'aumento del 10% annuo comprensivo degli interessi legali, con decorrenza dalla data della citazione (7.5.1987) fino al saldo", e che questo capo della sentenza doveva ritenersi coperto dal giudicato perché le con- venute non lo avevano impugnato;
al contrario, la corte d'appello ha immotivata- mente riconosciuto il maggior danno sino alla data del 15.12.1990 senza che vi fosse alcuna doglianza sul punto. Il motivo è infondato perché con la statuizione in parola la corte territoriale ha voluto verosimilmente precisare che dal giorno successivo alla data suddetta (e cioè dal 16.12.1990) - corrispondente all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 353/1990 che ha modificato l'art. 1284 c.c. sugli interessi legali - la determinazione cumulativa per rivalutazione e interessi nella misura indicata dal tribunale (10%) spettava soltanto a titolo di interessi legali. Deve quindi concludersi per l'integrale rigetto del ricorso. Si ravvisano giusti mo- tivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II^ sezione il 14 febbraio 2003. Il presidente Il consigliere rel IL CANCELLIERE C1 FRco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GPU. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 FR and CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30.9.03 serie 4 al n. 32455 versate € 160.10 apposta in cajce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL BIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino)