Sentenza 23 febbraio 1999
Massime • 1
È improponibile il ricorso ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Costituzione per motivazione apparente del provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, nominato in una procedura di concordato preventivo o amministrazione controllata, perché il decreto ministeriale applicabile, ai sensi dell'art. 39 legge fall., fissa soltanto il limite minimo e massimo, entro i quali la determinazione del giudice del merito è discrezionale, e quindi non sussiste l'obbligo di motivazione specifica sui criteri applicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA T. MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato, SE NICCOLINI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO GABRIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CAM S.r.l. in concordato preventivo in persona del suo legale rappresentante pro tempore, LIQUIDATORE CAM S.r.l. Sig. SE MEGALE;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di CASSINO, depositato il 02/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Enrico GABRIELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per accoglimento del ricorso. FATTO
Il Tribunale di Cassino ha pronunziato il 2 marzo 1996 decreto con cui ha liquidato il compenso spettante a PP SC, commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della società C.A.M.
PP SC chiede la cassazione di tale decreto, ai sensi dell'art. 111 Costituzione, per due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero chiede l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sua prima censura il ricorrente afferma che la motivazione del decreto impugnato è solo apparente;
sostiene in particolare che il tribunale si è limitato ad enunciare i criteri che afferma di aver seguito nella liquidazione del suo compenso, gli stessi indicati dal decreto ministeriale che detta la relativa, disciplina, che si è limitato a trascrivere letteralmente, senza specificare in qual modo tali criteri ha applicato nel caso concreto.
Con la sua seconda censura il ricorrente denunzia violazione di legge;
sostiene in particolare che il tribunale ha liquidato il suo compenso in base ad un decreto ministeriale, quello del 17 aprile 1987, inapplicabile nella specie, dal momento che la sua attività di commissario giudiziale è stata svolta nella vigenza del successivo decreto ministeriale 28 luglio 1992 n. 570, che fissa criteri di computo diversi, la cui applicazione comporta una liquidazione notevolmente maggiore.
La Corte osserva quanto segue.
I decreti ministeriali che hanno disciplinato, in virtù del rinvio previsto dall'art. 39 della legge fallimentare, la liquidazione del compenso spettante ai curatori fallimentari e ai commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, fissano un minimo ed un massimo, e demandano al giudice il compito di determinare in concreto il compenso "tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del(la procedura) , nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni".
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale, quando la legge stabilisce che il compenso dovuto al professionista sia liquidato in base a criteri di massima genericamente indicati, ma rispettando un minimo ed un massimo stabiliti da una tariffa, la sua determinazione concreta costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non abbisogna di specifica motivazione e non è soggetta al sindacato di legittimità, che invece può essere sollecitato deducendo la violazione di una disposizione normativa oppure un vi zio logico di motivazione. Per la verità il principio è stato affermato con riguardo alla liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore (vedi sentenze 24 marzo 11979 n. 1713, 8 agosto 1979 n. 4623, 29 gennaio 1985 n. 515 di questa Corte); ma non v'è ragione per cui non debba ritenersi operante anche per altri pro fessionisti, quando il modo di computo del compenso ad essi spettante sia sostanzialmente identico, come per l'appunto nel caso di specie.
Orbene, il ricorrente non ha prospettato vizi logici di motivazione, avendo egli, con il primo motivo di ricorso denunziato carenza assoluta di motivazione, che come si è appena detto, non era necessaria.
D'altro canto vizi di motivazione non potevano costituire motivo di censura, essendo stato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 111 Costituzione. Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunziata violazione di legge, deve essere in vece accolto, perché il tribunale ha determinato il compenso applicando un decreto ministeriale (quello del 1987) ormai superato, e non quello in vigore al momento in cui il ricorrente ha svolto il suo ufficio di commissario giudiziale.
Risulta infatti dai documenti esibiti dal ricorrente che l'incarico gli è stato conferito nel 1994; la liquidazione del suo compenso doveva dunque esserè eseguita tenendo presenti gli scaglioni e le percentuali stabilite dall'art. 1 del dm. 28 luglio 1992 n. 570, superiori a quelli stabiliti dall'art. 1 del d.m. 17 aprile del 1987, erroneamente applicati dal tribunale nell'impugnato decreto. Il decreto impugnato va dunque cassato, e la controversia va rinviata a diverso tribunale perché provveda ad una nuova liquidazione del compenso spettante al ricorrente.
Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese relative al giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia al tribunale di Frosinone perché provveda ad una nuova liquidazione del compenso spettante al ricorrente, nonché al governo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999