Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1498
CASS
Sentenza 23 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È improponibile il ricorso ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Costituzione per motivazione apparente del provvedimento di liquidazione del compenso al commissario giudiziale, nominato in una procedura di concordato preventivo o amministrazione controllata, perché il decreto ministeriale applicabile, ai sensi dell'art. 39 legge fall., fissa soltanto il limite minimo e massimo, entro i quali la determinazione del giudice del merito è discrezionale, e quindi non sussiste l'obbligo di motivazione specifica sui criteri applicati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1498
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1498
    Data del deposito : 23 febbraio 1999

    Testo completo