Sentenza 23 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT 0 2 6 3 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA U REMA EI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 15529/98 DELL'ANNO Consigliere Cron. 5488 Dott. Paolino Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. CAPITANIO - Rel. Consigliere - Dott. Natale Ud.31/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. 713 SENTENZA -IL SOLE 24 ORE per diritti L. 23 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL LI RL GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. BENICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPION ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA FALLIMENTO O.N.I. ORGANIZZAZIONE NAVOBI ITALIANA SPA;
intimato avverso la sentenza n. 718/97 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 10/11/97 R.G.N. 602/97; 2000 udita ia relazione della causa svolta nella pubblica 4518 udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Natale -1- CAPITANIO;
udito l'Avvocato CEVELOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 22.11.1994 davanti al Pretore di Mantova, GE ME esponeva di avere svolto in favore della O.N.I. s.p.a. un'attività di collaborazione, di cui chiedeva l'inquadramento nel rapporto di agenzia. Il ME assumeva che detto contratto era stato stipulato in forma verbale, aveva avuto ad oggetto la vendita del prodotto "Magic Milk" (latte in polvere per vitelli), con durata del rapporto di agenzia dal 14.5.1991 sino al 27 maggio 1992, data in cui la preponente l'aveva unilateralmente risolto, con conseguente maturazione in suo favore del diritto all'indennità di clientela ed a quella di preavviso. Premettendo che nel frattempo la O.N.I. s.p.a. era stata dichiarata fallita e che il Fallimento contestava le sue pretese, il ME conveniva quest'ultimo in giudizio, in persona del suo esistenzacuratore, per l'accertamento della dell'intercorso rapporto di agenzia. Con sentenza in data 29 gennaio 1997, l'adito Pretore, respinta l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal Fallimento O.N.I. s.p.a., rigettava la domanda del ME e lo condannava alle 3 spese del giudizio. Il Tribunale di Mantova, con sentenza in data 3 ottobre /10 novembre 1997, rigettava l'appello confermando la sentenza pretorile impugnata. Il giudice del gravame osservava, in particolare, che il ME non aveva provato che tra le parti fosse stato stipulato un contratto di agenzia, risultando il contrario dalla deposizione resa da alcuni testi e non costituendo elemento decisivo per desumere la sussistenza di un siffatto rapporto, piuttosto che di quello di un procacciamento di affari, la stipulata clausola dello star del credere e della indicazione di agente apposta accanto al suo nominativo nei tabulati predisposti dagli uffici amministrativi dell'azienda. - continuava il Tribunale.-- non Per contro risultavano provati la operatività del rapporto nella zona del Triveneto, ove l'azienda svolgeva la sua attività, né l'obbligo del ME di Osservare le istruzioni ricevute dai responsabili di area nonché il coordinamento, quanto meno come metodo operativo, con i dirigenti commerciali e con gli altri agenti. GE ME ricorre per cassazione con tre motivi. Il Fallimento intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso GE ME denunzia violazione e falsa applicazione della legge in relazione all'art. 1362 C.C., deducendo che il Tribunale avrebbe interpretato in maniera non corretta, perché non in sintonia con le norme di ermeneutica contrattuale, il contratto stipulato verbalmente con la O.N.I. s.p.a., e dal quale veniva ad evincersi che le parti avevano inteso stipulare un contratto di agenzia e non già un contratto di procacciamento di affari. La dedotta censura è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. Tra le parti, infatti, non era stato stipulato un contratto scritto, le cui clausole, documentalmente accertate tra le parti, andavano interpretate ai sensi degli artt. 1362 e sgg. C.C.; bensì un contratto verbale, la cui ricostruzione, in caso di contrasto, sulla base della valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze processuali, è affidata al libero apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di 5 sia legittimità se, come nella specie, è stato adeguatamente e logicamente motivato. rilevato Né con il dedotto motivo è stato dedotto alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata, bensì un apprezzamento delle prove e delle risultanze processuali diverso da quello offerto dal Tribunale. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà della violazione di legge e motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che il Tribunale aveva omesso di valutare deposizioni a lui favorevoli;
come quella del teste ON, all'epoca rappresentante commerciale dell'O.N.I., il quale aveva risposto affermativamente sulla circostanza che gli fosse stata assegnata la zona del Triveneto, e ciò anche in violazione dell'art. 1743 C.C.. Anche tale motivo è infondato e si inquadra nella categoria delle censure di merito alla valutazione delle risultanze processuali eseguita dal giudice di merito con adeguata e logica motivazione, non sindacabile in sede di legittimità. Lo stesso ricorrente, infatti, ammette che il Tribunale aveva adeguatamente valutato tale testimonianza e che si era dato cura di smentirla, sia pure implicitamente, con la ragionata valutazione di altre circostanze e di altre testimonianze nella rilevata equivocità di una clausola, quella dello star del credere, stipulabile sia per il contratto di agenzia come per quello del procacciamento di affari. Peraltro il Tribunale ha correttamente ritenuto che caratteri distintivi del contratto di agenzia (nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 C.C. costituisce un elemento naturale, ma non essenziale) sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata zona, e la realizzazione nei confronti del preponente non già di una collaborazione professionale episodica bensì stabile e con risultato autonomo a rischio dell'agente, avendo l'obbligo, quest'ultimo di osservare le norme di correttezza e lealtà e le istruzioni ricevute dal preponente. Alla luce di tali esatte esposte premesse, il Tribunale aveva ritenuto insussistente il rapporto di agenzia, perché attraverso le risultanze 7 istruttorie, apprezzate con motivazione congrua e non censurabile, incensurabile, perciò, in sede di legittimità era attività di risultata soltanto una limitata delle ordinazioni dei clienti senza raccolta vincolo di stabilità, idonea, al più, a dar luogo a un rapporto episodico e atipico di procacciamento di affari (v. Cass.
5.6.1998 n. 5569). Anche il secondo motivo va, pertanto, respinto. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denunzia violazione dell'art. 8 della legge 3.2.1989 n. 39 e dell'art. 1754 C.C., osservando che il Tribunale erroneamente aveva confermato la statuizione pretorile, secondo cui il contratto sarebbe stato nullo perché il ricorrente non deiiscritto all'apposito albo risultava procacciatori di affari previsto dalla indicata norma speciale in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria. Anche tale ultimo motivo è da ritenere inammissibile per mancanza di specificità ex art. C.P.C. in riferimento alla sentenza366, n. A impugnata. infatti, il Tribunale così In proposito, espresso:A fonte di questo testualmente si era quadro di carenza probatoria dell'assunto attoreo, 8 gli altri elementi valorizzati dal Pretore sono da valutare nella prospettiva di mero rafforzamento delle motivazioni del convincimento giudiziale e la eventuale in concludenza di uno o più di essi non può costituire ragione per ritenere infondata la tesi della società resistente>>. ibunale, perciò, avevaIl Tribunal attribuito alla denunziata dal ricorrente la non violazione decisività ai fini della definizione della controversia, avendo genericamente accennato ad essa per desumere la detta irrilevanza decisoria. perfettamente Siffatto convincimento appare condivisibile, avuto riguardo all'economia della P intera motivazione della sentenza impugnata, ritenuta congrua e priva di vizi logici. Il proposito ricorso, pertanto, va nella sua integralità rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituito l'intimato Fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000. * ر و Tresse II Presidente: Vince " ceurs. Natale Copkins II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 23. FEB. 2001 IL COLLABORATORE CA DI CANCELLERIA A Z I O M R E O C I 8 3 A 1 3 D S , S . 5 T O A . T L R , L N A ' A O L S B 3 E L I 7 E P - S D D 8 I - I A N 1 S T 1 G S N O E O E S P A I G M D I A G E E , A O L O D T T R I E A T T R S L I I N L G D E E E S D O R E