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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 6114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AN LE n. a Salerno il 20/2/1997 avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 24/10/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna RI De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
lette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Sparano RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 25/9/2024, aveva riconosciuto AN LE colpevole del delitto di estorsione continuata, condannandolo alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni tre, mesi sei e alla multa di euro mille. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Sparano, il quale ha dedotto la violazione di legge per effetto dell’omessa notifica della citazione in appello nei confronti dell’imputato e del difensore. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6114 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2026 2 Il ricorrente eccepisce che la trattazione del giudizio d’appello è avvenuta senza che fosse stato correttamente instaurato il contraddittorio in quanto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza è stata eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Giuseppe Scarano, mai designato nel presente procedimento, e non al reale difensore e domiciliatario dell’imputato, Avv. Giuseppe Sparano, che aveva redatto i motivi ivi indicando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La notizia dell’avvenuta definizione del giudizio d’appello in assenza dell’imputato e senza la partecipazione del difensore di fiducia è stata appresa dal legale solo all’atto della notifica a mezzo PEC dell’estratto della sentenza sicché deve ritenersi la nullità assoluta, a norma dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., della citazione a giudizio dell’imputato e del difensore nonché degli atti conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura dell’eccezione proposta, risulta che la notifica della citazione a giudizio del AN è avvenuta presso un legale diverso da quello designato come proprio difensore di fiducia dall’imputato, che nello studio del medesimo aveva eletto domicilio. Si verte, pertanto, in ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. trattandosi di vizio che attiene all’intervento e rappresentanza in giudizio dell’imputato e che inficia radicalmente la instaurazione del contraddittorio e gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza d’appello. E’ risalente e granitico l’orientamento di legittimità per cui la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402 – 01; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01). 2. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna RI De Santis Piero Messini D’Agostini
udita la relazione del Cons. Anna RI De Santis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
lette le conclusioni scritte a firma del difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Sparano RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 25/9/2024, aveva riconosciuto AN LE colpevole del delitto di estorsione continuata, condannandolo alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare per anni tre, mesi sei e alla multa di euro mille. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Giuseppe Sparano, il quale ha dedotto la violazione di legge per effetto dell’omessa notifica della citazione in appello nei confronti dell’imputato e del difensore. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6114 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 04/02/2026 2 Il ricorrente eccepisce che la trattazione del giudizio d’appello è avvenuta senza che fosse stato correttamente instaurato il contraddittorio in quanto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza è stata eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avv. Giuseppe Scarano, mai designato nel presente procedimento, e non al reale difensore e domiciliatario dell’imputato, Avv. Giuseppe Sparano, che aveva redatto i motivi ivi indicando anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La notizia dell’avvenuta definizione del giudizio d’appello in assenza dell’imputato e senza la partecipazione del difensore di fiducia è stata appresa dal legale solo all’atto della notifica a mezzo PEC dell’estratto della sentenza sicché deve ritenersi la nullità assoluta, a norma dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen., della citazione a giudizio dell’imputato e del difensore nonché degli atti conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura dell’eccezione proposta, risulta che la notifica della citazione a giudizio del AN è avvenuta presso un legale diverso da quello designato come proprio difensore di fiducia dall’imputato, che nello studio del medesimo aveva eletto domicilio. Si verte, pertanto, in ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. trattandosi di vizio che attiene all’intervento e rappresentanza in giudizio dell’imputato e che inficia radicalmente la instaurazione del contraddittorio e gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza d’appello. E’ risalente e granitico l’orientamento di legittimità per cui la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402 – 01; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 - 01). 2. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Salerno per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna RI De Santis Piero Messini D’Agostini