Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Mario 0 1 6 77 /03 SEZIONE SECONDA CIVILE. TONE OHESSORE Composta dagli Ill pre sidente - SPADAME R.G.N. 10645/00 Cron.3875 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rep. 544 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Dott. Lucio Ud. 19/11/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA LIRE 1500 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: BE ES, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso CORTE di CASSAZIONE, difeso A111486 dall'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in atti;
4111438 - ricorrente
contro
IS AS, IS ON, elettivamente Concellare delle 114 domiciliati in ROMA PZA CAVOUR, presso la Corte di Cassazione, difesi dall'avvocato COSTANTINO C MONTESANTO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva 2002 avverso la sentenza n. 1090/00 del Tribunale di dal Sig. to per diritti € 14.46 1498 SALERNO, depositata il 30/09/99; 25.01.03 IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto. 53 -2- Svolgimento del processo SC AS e SC ON, proprietari di appartamenti nell'edificio condominiale sito in Cava dei Tirreni alla via Accarino 11, proponevano appello avverso la sentenza 4/2/1994 con la quale il pretore di Salerno aveva rigettato la domanda proposta da essi appellanti con ricorso possessorio nei confronti di RT SC per gli abusi da questi commessi nell'esecuzione di opere di ristrutturazione del fabbricato condo- miniale. A sostegno del gravame gli appellanti deducevano: che erronea- mente il pretore aveva escluso la sussistenza del lamentato spoglio violento e clandestino ed aveva affermato che vi sarebbe stato il consenso di essi Vi- scito;
che la domanda era stata proposta in primo grado a norma degli arti- coli 1168 e 1170 c.c. entro l'anno dallo spoglio;
che si era verificata la pri- vazione del possesso di parti condominiali dell'edificio e che l'eliminazione di aperture esistenti sulla facciata del fabbricato costituivano molestia. Gli appellanti chiedevano quindi la condanna del RT al ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere abusive. RT SC, costituitosi, resisteva al gravame che il tribunale di Salerno, con sentenza 30/9/1999, accoglieva osservando, per quel che anco- ra rileva in questa sede: che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, i SC non avevano prestato consenso all'esecuzione dei lavori così come realizzati in concreto;
che sul punto non emergevano dagli atti del primo grado circostanze univoche ed incompatibili con la volontà di contrastare il fatto illecito altrui posto che il solo elemento addotto dal pretore a sostegno dell'assunto consenso, relativo allo sgombero dei locali di proprietà degli appellanti, non offriva alcun valido supporto a favore dell'asserito consenso;
3 che non costituivano conforto alla tesi del pretore le deposizioni dei testi dalle quali non era possibile ricavare alcuna certezza in ordine alla effettiva possibilità per gli appellanti di venire a conoscenza dell'esecuzione dei la- vori in questione;
che la presenza dell'inquilina sul posto, nonché le spora- diche visite effettuate da persone incaricate dai SC, non rappresentava- no elementi significativi circa l'insussistenza degli elementi costitutivi dello spoglio;
che la tempestività della proposizione del ricorso, entro l'anno dallo spoglio e dalla turbativa, emergeva dalle prove testimoniali raccolte in pri- mo grado;
che sul punto non poteva essere condivisa la diversa conclusione cui era giunto il pretore;
che, come risultava dalla c.t.u., le opere realizzate dal RT avevano determinato in danno dei SC una privazione del compossesso delle parti comuni dell'edificio; che anche la chiusura di due finestre sulla facciata dell'edificio costituiva fatto generatore di tutela in se- de possessoria;
che quindi l'appellato andava condannato alla reintegra dei SC nel possesso delle parti comuni dell'edificio, per le quali si era la- mentato lo spoglio, nonché al ripristino delle due aperture eliminate sulla facciata del fabbricato. La cassazione della sentenza del tribunale di Salerno è stata chiesta da RT SC con ricorso affidato a due motivi. AS e ON SC hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso RT SC denuncia vizi di mo- tivazione sostenendo che il tribunale di Salerno, con ragionamento irrazio- nale ed incoerente, ha escluso che i SC avessero prestato consenso all'esecuzione dei lavori o avessero approvato la riduzione delle parti co- 4 muni dell'edificio. E' evidente, ad avviso del ricorrente, la contraddizione degli argomenti posti a base della motivazione del giudice di appello sotto il profilo sia dell'illogicità, sia dell'inidoneità dei criteri giustificativi prescel- ti, sia della valutazione complessiva degli elementi probatori. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa ap- plicazione dell'articolo 1168 c.c., deduce che lo spoglio se non è violento deve essere clandestino, cioè deve essere compiuto con atti che non possono venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso della cosa: è necessario che il possessore si sia trovato nell'impossibilità di aver cogni- zione dello spoglio. Per escludere la clandestinità è determinante la presenza di persone che rappresentino il possessore o la conoscenza del fatto da parte delle medesime. E' necessario che il possessore, usando la normale diligen- za e avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza. Nella spe- cie, come emerso dalla escussione dei testi, durante l'esecuzione dei lavori in questione sono stati effettuati sopralluoghi da parte di stretti congiunti dei SC: pertanto è logico ritenere che i possessori non hanno usato l'ordinaria diligenza anche in relazione alle circostanze in cui lo spossessa- mento si è verificato tenuto conto del tipo di lavori posti in essere e delle modalità di esecuzione degli stessi. Di conseguenza nel caso specifico deve ritenersi mancante il carattere della clandestinità. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragio- ni di ordine logico e per economia di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza risolven- dosi tutte, quale più e quale meno e sotto vari aspetti e profili e pur se tito- 5 late come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospetta- zione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dal giudice di appello in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie o all'errato ( o omesso ) esame dei docu- menti esibiti. Trattasi di attività il cui espletamento costituisce prerogativa del giudice del merito. La motivazione di quest'ultimo sul punto non è sin- dacabile in sede di legittimità se come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è al riguardo li- mitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudi- ce del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar pre- valenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri ri- lievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- 6 prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge che presuppongono una ricostruzio- ne dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nella parte narrativa che precede, il tribunale ha proce- duto alla disamina degli elementi acquisiti al processo con motivato ap- prezzamento di merito circa la valutazione delle risultanze istruttorie - e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente escluso la sussistenza di valide prove documentali o testimoniali a sostegno dell'asserito consenso tacito od espresso dato dai SC all'esecuzione dei lavori in questione. Il giudice di appello ha altresì ritenuto non ravvisabile nella specie la concreta possibilità per i SC di venire a conoscenza, usando la normale diligenza dell'uomo medio, dell'esecuzione dei detti lavori da parte del RT. Il tribunale è pervenuto alle dette conclusioni attraverso complete argo- mentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, dando conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto ed esponendo ade- guatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. 7 In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può il ricor- rente pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle accer- tate circostanze di fatto come operata dal tribunale salernitano non collima con le sue aspettative e confutazioni. Occorre peraltro segnalare che le censure e le critiche concernenti l'asserito omesso o errato esame delle risultanze istruttorie indicate nei mo- tivi di ricorso in esame ( deposizioni testimoniali, documenti, accertamenti del c.t.u. in ordine alle caratteristiche ed alla consistenza dei lavori in que- stione ) non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di ap- pello nell'interpretare e nel valutare le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni - esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Nella specie le censure mosse dal ricorrente sono carenti sotto l'indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle de- posizioni testimoniali e dei vari documenti e atti richiamati nelle censure in esame e non forniscono alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssi- mativamente, il senso complessivo delle dette risultanze istruttorie. Tale omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa: : trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene - come appunto nella 9 -specie al fatto che sarebbe stato affermato ( oggettiva impossibilità insorta e pacificamente riscontrata di pervenire alla risoluzione anticipata del con- tratto di leasing) in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accerta- mento di merito non consentito in sede di legittimità ( sentenze 3/2/2000 n. 1195; 27/3/1999 n. 2932; 28/11/1998 n. 12089 ). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 79,92. spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € oltre € 500,00 a titolo di onorari. Roma 19 novembre 2002 Il presidente Il consigliere estensore Frandone IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna - 5 FEB. 2003 DEPOSITATO IN CAN IL CANCELLIERE C1 Roma P CORTE SUPREMA CASSAZ delle Entrate di Roma 19.3. Si attesta la registrazione 8285 19.3.84 Sers & 160,10 serie 4 al n. apposta in calce/ana (art. 278 T.U. 115 dei 30/5/2002) Jan Tal 10